(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    E' consentito l'uso veritiero di nomi,  ragioni  sociali,  marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. Il riferimento  al  confezionamento
nell'azienda olivicola o nell'associazione  di  aziende  olivicole  o
nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il
confezionamento e' avvenuto nell'azienda medesima. 
    L'uso  di  altre   indicazioni   geografiche   e'   vietato.   La
denominazione «Olio Lucano» deve figurare in etichetta con  caratteri
chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto  dal  complesso
delle indicazioni che compaiono su di essa. 
    L'etichetta dovra' contenere il logo dell'IGP «Olio Lucano» sotto
riportato, costituito da un'anfora stilizzata con quattro linee curve
trasversali oblique.  L'anfora  e'  il  contenitore  in  terra  cotta
utilizzato nell'antichita' per il trasporto dell'olio. Le linee curve
che ornano l'anfora hanno un andamento  a  spirale  e  richiamano  la
conformazione con le caratteristiche torsioni del tronco degli  olivi
secolari. Le curve sono quattro come le quattro linee presenti  sullo
stemma della Basilicata che rappresentano i quattro principali  fiumi
che solcano la Regione: il Bradano, il Basento, l'Agri e il Sinni. 
    Sotto il segno grafico e' riportata la  scritta  olio  lucano  in
Mockup Bold minuscolo e la scritta Indicazione  geografica  protetta.
Il logo potra' anche essere riprodotto in rilievo sulle confezioni. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico