Art. 8. Etichettatura E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il confezionamento e' avvenuto nell'azienda medesima. L'uso di altre indicazioni geografiche e' vietato. La denominazione «Olio Lucano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. L'etichetta dovra' contenere il logo dell'IGP «Olio Lucano» sotto riportato, costituito da un'anfora stilizzata con quattro linee curve trasversali oblique. L'anfora e' il contenitore in terra cotta utilizzato nell'antichita' per il trasporto dell'olio. Le linee curve che ornano l'anfora hanno un andamento a spirale e richiamano la conformazione con le caratteristiche torsioni del tronco degli olivi secolari. Le curve sono quattro come le quattro linee presenti sullo stemma della Basilicata che rappresentano i quattro principali fiumi che solcano la Regione: il Bradano, il Basento, l'Agri e il Sinni. Sotto il segno grafico e' riportata la scritta olio lucano in Mockup Bold minuscolo e la scritta Indicazione geografica protetta. Il logo potra' anche essere riprodotto in rilievo sulle confezioni. Parte di provvedimento in formato grafico