Art. 8.
Etichettatura
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. Il riferimento al confezionamento
nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o
nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il
confezionamento e' avvenuto nell'azienda medesima.
L'uso di altre indicazioni geografiche e' vietato. La
denominazione «Olio Lucano» deve figurare in etichetta con caratteri
chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso
delle indicazioni che compaiono su di essa.
L'etichetta dovra' contenere il logo dell'IGP «Olio Lucano» sotto
riportato, costituito da un'anfora stilizzata con quattro linee curve
trasversali oblique. L'anfora e' il contenitore in terra cotta
utilizzato nell'antichita' per il trasporto dell'olio. Le linee curve
che ornano l'anfora hanno un andamento a spirale e richiamano la
conformazione con le caratteristiche torsioni del tronco degli olivi
secolari. Le curve sono quattro come le quattro linee presenti sullo
stemma della Basilicata che rappresentano i quattro principali fiumi
che solcano la Regione: il Bradano, il Basento, l'Agri e il Sinni.
Sotto il segno grafico e' riportata la scritta olio lucano in
Mockup Bold minuscolo e la scritta Indicazione geografica protetta.
Il logo potra' anche essere riprodotto in rilievo sulle confezioni.
Parte di provvedimento in formato grafico