(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Linee guida per l'esonero dagli interventi di compensazione  previsti
  in accompagnamento all'autorizzazione alla trasformazione forestale 
 
1. Introduzione 
    1.1 Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del  decreto  legislativo  3
aprile 2018, n. 34, e' vietato ogni intervento di trasformazione  del
bosco, come definito al comma 1 del medesimo articolo. Possono essere
autorizzati esclusivamente interventi che non determinino un danno  o
un danno ambientale ai  sensi  della  direttiva  2004/35/CE  e  della
relativa  normativa  interna  di  recepimento  e  che   siano   stati
preventivamente autorizzati, ove previsto, ai sensi dell'art. 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle  disposizioni  dei
piani paesaggistici regionali. 
    1.2. Non possono essere trasformati e non puo' esserne mutata  la
destinazione d'uso del suolo i boschi aventi funzione  di  protezione
diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche  individuati
e riconosciuti dalle regioni ai sensi del  comma  7  dell'art  8  del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, fatti salvi i casi legati a
motivi  imperativi  di  rilevante  interesse  pubblico   nonche'   le
disposizioni della direttiva 2004/35/CE e  della  relativa  normativa
interna di recepimento. 
    1.3. Sono  esenti  dagli  obblighi  di  compensazione  tutti  gli
interventi di trasformazione delle aree escluse dalla definizione  di
bosco di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 3  aprile
2018, n. 34. 
    1.4.  Esclusivamente  ai  fini  del  ripristino  delle  attivita'
agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti  edificazioni,
senza aumenti di volumetrie e superfici e senza edificazione di nuove
costruzioni, non costituiscono bosco per  le  materie  di  competenza
dello Stato le formazioni, le superfici e i  manufatti  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art 5 del decreto legislativo  3
aprile 2018, n. 34; pertanto tali attivita' non comportano obbligo di
compensazione forestale. L'esclusione dalla definizione di  bosco  ha
inizio dall'avvio dell'esecuzione degli interventi  di  ripristino  e
recupero delle  attivita'  agricole  e  pastorali  autorizzati  dalle
strutture competenti e cessa al cessare delle medesime attivita'. 
    1.5.  Sono  altresi'  esclusi  dalla  definizione  di  bosco   e,
conseguentemente, dagli  obblighi  di  compensazione  forestale,  gli
interventi di trasformazione del bosco  nelle  aree  che  le  regioni
individuano ad integrazione dei  disposti  dell'art.  5  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  purche'  non  venga  diminuito  il
livello di  tutela  e  conservazione  assicurato  alle  foreste  come
presidio fondamentale della qualita' della vita. 
    1.6 Le regioni,  con  proprio  atto,  provvedono  a  recepire  le
disposizioni di cui sopra e stabiliscono, ai sensi del  comma  3  del
medesimo art. 8, i criteri di definizione delle opere e  dei  servizi
di compensazione per gli  interventi  di  trasformazione  del  bosco,
nonche' gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso
di eventuali violazioni dall'obbligo di compensazione. 
 
2.  Interventi   che   possono   essere   esclusi   dall'obbligo   di
compensazione 
    2.1.  Le  regioni,  in  relazione   alle   proprie   esigenze   e
caratteristiche  territoriali,  ecologiche  e  socio-economiche,  con
proprio  atto,  possono  disciplinare  l'esenzione  dall'obbligo   di
compensazione forestale. 
    2.2 Qualora scelgano di disciplinare l'esenzione di cui al  punto
2.1, gli interventi esentabili sono individuabili tra uno o piu'  dei
seguenti interventi, fermo restando quanto previsto dai commi 2  e  3
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 34/2018: 
      a) trasformazioni del bosco autorizzate per  il  ripristino  di
habitat di interesse comunitario o  riconosciuti  dalla  Rete  natura
2000, solo qualora cio' sia previsto negli strumenti  di  gestione  o
pianificazione vigenti per i  siti  Natura  2000,  parchi  nazionali,
parchi naturali e alle riserve naturali di cui alla legge 6  dicembre
1991  n.  394,  o  in  ogni  altra  area  dichiarata   di   interesse
naturalistico dalle leggi regionali; 
      b) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di  interfaccia
urbano-rurale al  fine  di  garantire  la  sicurezza  pubblica  e  la
prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree e' stabilita dalle
regioni, in coerenza con le disposizioni dei piani antincendio di cui
alla legge 21 novembre 2000, n.  353  (Legge  quadro  in  materia  di
incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di
soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta  come
bosco ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4  del  decreto  legislativo  3
aprile 2018, n. 34 e  che  nella  porzione  trasformata  non  vengano
realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; 
      c) trasformazioni del bosco autorizzate in aree  di  pertinenza
di  immobili  esistenti  per  riduzioni  di  superfici  boscate   non
superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente  porzione
di soprassuolo conservi le  caratteristiche  per  essere  considerato
bosco  e  che  nella  porzione  trasformata  non  vengano  realizzate
edificazioni o ampliate quelle esistenti; 
      d) trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un
imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice  civile  per
ricavare  aree  ad  uso  agricolo  e   pastorale.   L'esonero   dalla
compensazione puo' essere concesso  a  condizione  che  le  attivita'
agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno dieci
anni dall'inizio delle attivita' stesse. Nel caso di cessazione delle
attivita' prima di tale termine, cessa  anche  l'esonero  di  cui  al
presente decreto e  il  terreno  conserva  a  tutti  gli  effetti  la
destinazione a bosco; i titolari  delle  autorizzazioni  sono  tenuti
alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'art.  8  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
      e)  trasformazioni  autorizzate  per  il   recupero   di   aree
dichiarate di interesse archeologico e storico artistico; 
      f) trasformazioni autorizzate volte alla conversione di  boschi
di castagno in castagneti da frutto, con l'obbligo  di  ritorno  alla
destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attivita' di  coltura
castanicola. L'esonero dalla compensazione  puo'  essere  concesso  a
condizione che l'attivita' castanicola  non  cessi  prima  che  siano
decorsi almeno dieci anni dall'inizio  delle  attivita'  stesse.  Nel
caso di cessazione delle attivita' prima di tale termine, cessa anche
l'esonero di cui al presente decreto, il terreno conserva a tutti gli
effetti la destinazione a bosco e  i  titolari  delle  autorizzazioni
sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e  6  dell'art.  8
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
      g)  trasformazioni   autorizzate   per   la   realizzazione   o
adeguamento di opere di interesse  pubblico  e  lotta  dagli  incendi
boschivi nonche' di opere pubbliche  individuate  dalle  regioni,  se
previste  dalla  normativa  o   dagli   strumenti   di   gestione   o
pianificazione di dettaglio vigenti; 
      h) trasformazioni  che  interessano  una  superficie  forestale
inferiore a 1000 metri quadrati.