Allegato Linee guida per l'esonero dagli interventi di compensazione previsti in accompagnamento all'autorizzazione alla trasformazione forestale 1. Introduzione 1.1 Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco, come definito al comma 1 del medesimo articolo. Possono essere autorizzati esclusivamente interventi che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che siano stati preventivamente autorizzati, ove previsto, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali. 1.2. Non possono essere trasformati e non puo' esserne mutata la destinazione d'uso del suolo i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche individuati e riconosciuti dalle regioni ai sensi del comma 7 dell'art 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonche' le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento. 1.3. Sono esenti dagli obblighi di compensazione tutti gli interventi di trasformazione delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 1.4. Esclusivamente ai fini del ripristino delle attivita' agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza edificazione di nuove costruzioni, non costituiscono bosco per le materie di competenza dello Stato le formazioni, le superfici e i manufatti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; pertanto tali attivita' non comportano obbligo di compensazione forestale. L'esclusione dalla definizione di bosco ha inizio dall'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attivita' agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti e cessa al cessare delle medesime attivita'. 1.5. Sono altresi' esclusi dalla definizione di bosco e, conseguentemente, dagli obblighi di compensazione forestale, gli interventi di trasformazione del bosco nelle aree che le regioni individuano ad integrazione dei disposti dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita. 1.6 Le regioni, con proprio atto, provvedono a recepire le disposizioni di cui sopra e stabiliscono, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8, i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonche' gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni dall'obbligo di compensazione. 2. Interventi che possono essere esclusi dall'obbligo di compensazione 2.1. Le regioni, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, con proprio atto, possono disciplinare l'esenzione dall'obbligo di compensazione forestale. 2.2 Qualora scelgano di disciplinare l'esenzione di cui al punto 2.1, gli interventi esentabili sono individuabili tra uno o piu' dei seguenti interventi, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 34/2018: a) trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete natura 2000, solo qualora cio' sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, parchi nazionali, parchi naturali e alle riserve naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalle leggi regionali; b) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree e' stabilita dalle regioni, in coerenza con le disposizioni dei piani antincendio di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; c) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; d) trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L'esonero dalla compensazione puo' essere concesso a condizione che le attivita' agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno dieci anni dall'inizio delle attivita' stesse. Nel caso di cessazione delle attivita' prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui al presente decreto e il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco; i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; e) trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico; f) trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attivita' di coltura castanicola. L'esonero dalla compensazione puo' essere concesso a condizione che l'attivita' castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno dieci anni dall'inizio delle attivita' stesse. Nel caso di cessazione delle attivita' prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui al presente decreto, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; g) trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta dagli incendi boschivi nonche' di opere pubbliche individuate dalle regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti; h) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.