(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n.
189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more
della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale
domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate
costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della
Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in
commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di
tali documenti. 
 
    Farmaco di nuova registrazione: XENLETA. 
    Codice ATC - principio attivo: J01XX12 Lefamulina. 
    Titolare: Nabriva Therapeutics Ireland DAC. 
    Codice procedura EMEA/H/C/005048/0000. 
    GUUE: 28 agosto 2020. 
    Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio'
permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla
sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare
qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per
informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. 
Indicazioni terapeutiche. 
Confezione 001. 
    «Xenleta»  e'  indicato  per  il  trattamento   della   polmonite
comunitaria (CAP) negli adulti quando non sia  considerato  opportuno
l'impiego di agenti antibatterici  comunemente  raccomandati  per  il
trattamento iniziale della CAP o  quando  gli  stessi  non  si  siano
dimostrati efficaci (vedere paragrafo 5.1). 
    Si  devono  considerare  le  linee   guida   ufficiali   sull'uso
appropriato degli agenti antibatterici. 
Confezione 002. 
    «Xenleta»  e'  indicato  per  il  trattamento   della   polmonite
comunitaria (CAP) negli adulti quando non sia  considerato  opportuno
l'impiego di agenti antibatterici  comunemente  raccomandati  per  il
trattamento iniziale della CAP o  quando  gli  stessi  non  si  siano
dimostrati efficaci (vedere paragrafo 5.1). 
    Si  devono  considerare  le  linee   guida   ufficiali   sull'uso
appropriato degli agenti antibatterici. 
Modo di somministrazione. 
Confezione 001. 
    Uso endovenoso. 
    «Xenleta» viene somministrato per infusione endovenosa  nell'arco
di 60 minuti, in un volume  di  250  mL.  Non  si  deve  superare  la
velocita'  di  infusione  raccomandata.  Per  le   istruzioni   sulla
diluizione  del  medicinale  prima  della  somministrazione,   vedere
paragrafo 6.6. 
Confezione 002. 
    Uso orale. 
    Le compresse devono essere deglutite intere con acqua.  «Xenleta»
deve essere assunto a stomaco vuoto. 
    Confezioni autorizzate: 
      EU/1/20/1457/001 - A.I.C.: 048963019/E In base 32: 1GQ7GC: 
        150 mg - concentrato e solvente per soluzione per infusione -
uso endovenoso - concentrato: flaconcino (in vetro)  solvente:  sacca
(PP), concentrato: 15 ml (10 mg/ml) solvente: 250 ml - 2 flaconcini +
2 sacche per infusione; 
      EU81/20/1457/002 - A.I.C.: 048963021/E In base 32: 1GQ7GF: 
        600 mg - compressa rivestita con film - uso orale  -  blister
(PVC/PE/PCTFE/ALU) - 10 compresse. 
Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio. 
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). 
    I requisiti definiti per la presentazione degli PSUR  per  questo
medicinale sono definiti nell'elenco delle date  di  riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater,  paragrafo
7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato  sul
sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
presentare  il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  6   mesi
successivi all'autorizzazione. 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale. 
Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e
dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo
aggiornamento approvato del RMP. 
    Il RMP aggiornato deve essere presentato: 
      su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; 
      ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e'
modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del
profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un
importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del
rischio). 
    Regime di fornitura: per la confezione da 10 compresse  rivestite
con film ad uso orale da 600 mg: medicinale soggetto  a  prescrizione
medica da rinnovare volta per volta (RNR). 
    Regime di fornitura: per la confezione in concentrato e  solvente
per soluzione per infusione ad uso endovenoso da 150 mg  (disponibile
in 2 flaconcini di  vetro  e  2  sacche  per  infusione):  medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente
in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).