Art. 2.
Requisiti per l'attribuzione del rating di legalita'
1. L'impresa di cui all'art. 1, lettera b), che intende ottenere
il rilascio del rating di legalita' deve presentare all'Autorita'
un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta
mediante la compilazione del formulario pubblicato sul sito
dell'Autorita'. L'inoltro della domanda deve avvenire per via
telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorita'.
2. L'impresa deve dichiarare:
a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio
titolare, dell'institore, del direttore tecnico e dei procuratori,
muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e
assimilabili ai poteri del titolare o con delega sulle materie di cui
ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, non sono state
adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure
cautelari personali e/o patrimoniali e non e' stata pronunciata
sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i
reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e
successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il
reato di cui all'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.
638; che non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'art. 405
codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell'art.
416-bis.1 codice penale La medesima dichiarazione deve essere resa
anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali
dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione e'
cessata nell'anno precedente la richiesta di rating;
b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri
amministratori, dell'institore, del direttore generale, del direttore
tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali,
ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori
dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui
ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante
legale, nonche' dei soci persone fisiche titolari di partecipazione
di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di
prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali
e/o patrimoniali e non e' stata pronunciata sentenza di condanna, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per
i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355,
356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui
all'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato
di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che
non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'art. 405 codice
di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell'art.
416-bis.1 codice penale. La medesima dichiarazione deve essere resa
anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali
dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione e'
cessata nell'anno precedente la richiesta di rating;
b-bis) se riveste forma societaria ed e' controllata o
sottoposta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte di
altra societa' o ente, che nei confronti degli amministratori della
societa' controllante o della societa' o dell'ente che esercitano
attivita' di direzione e coordinamento:
i) non sono state adottate misure di prevenzione personale
e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non
e' stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice
penale, per il reato di cui all'art. 216 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11
novembre 1983, n. 638;
ii) non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'art.
405 codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi
dell'art. 416-bis.1 codice penale;
iii) la medesima dichiarazione di cui al presente comma deve
essere resa anche con riferimento a tutte le persone fisiche, figure
apicali dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o
posizione e' cessata nell'anno precedente la richiesta di rating.
c) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza
di condanna, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, e non sono state
adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti
dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna
dell'Autorita' e della Commissione europea per illeciti antitrust
gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in
giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il
caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa
pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un
programma di clemenza nazionale o europeo;
d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna
dell'Autorita' per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art.
21, commi 3 e 4, del codice del consumo e di provvedimenti di
condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorita', ai
sensi dell'art. 27, comma 12, del codice del consumo, divenuti
inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel
biennio precedente la richiesta di rating;
e) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorita'
competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di
pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in
materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di
obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri
dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati, con
sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di
rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi
previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione
o acquiescenza;
f) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorita'
competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di
legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata
in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, con
esclusione degli atti endoprocedimentali;
g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di
ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla
disciplina dell'uso del contante, esclusivamente per il tramite di
strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalita'
previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorita'
di vigilanza sui contratti pubblici;
h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di
finanziamenti pubblici di cui e' o e' stata beneficiaria, per i quali
non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti
inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel
biennio precedente la richiesta di rating;
i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori
dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e
contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non
sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di
cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la
pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o
di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture
divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in
giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o
di fatto da societa' o enti esteri, per i quali, in virtu' della
legislazione dello Stato in cui hanno sede, non e' possibile
l'identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprieta'
del capitale o comunque il controllo, salvo che la societa' che ha
presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti
soggetti.
3. Il rating di legalita' non potra' essere rilasciato alle
imprese:
a) destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia
interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia;
b) nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di
cui all'art. 32, comma 1, ovvero di cui all'art. 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, limitatamente al periodo di
efficacia del relativo provvedimento.
4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o
del provvedimento di condanna, il rating potra' essere rilasciato se:
a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e
b) non e' stata avviata un'azione penale, ai sensi dell'art. 405
codice di procedura penale, per delitti aggravati ai sensi dell'art.
416-bis.1 codice penale, non sono state adottate misure cautelari,
misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o
sentenze di condanna, anche non definitivi, ai sensi del presente
articolo;
b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di
condanna, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, e adottate misure
cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e
ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre
dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai
reati accertati in via definitiva.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettere a), b) e c),
il rating potra' essere rilasciato se:
a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi
dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia
stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario per finalita' di continuazione o ripresa dell'attivita'
produttiva;
b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale
del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore
giudiziario per finalita' di continuazione o ripresa dell'attivita'
produttiva;
c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati
destinati all'affitto o alla vendita in favore di societa' o imprese
pubbliche o private per finalita' di continuazione o ripresa
dell'attivita' produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi
dell'art. 48, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
d) le partecipazioni di controllo dell'impresa sono state
oggetto di sequestro ai sensi del codice di procedura penale con
nomina di un custode o amministratore giudiziario;
e) l'impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati
ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al comma
2, lettere a) e b), cessati dalle cariche nell'anno precedente la
richiesta del rating.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating
potra' anche essere rilasciato ove gli atti di accertamento abbiano
ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle
vendite e/o delle prestazioni come risultanti dalla voce A1 del conto
economico del bilancio dell'anno riferibile allo stesso accertamento.
Tale importo, in ogni caso, non puo' essere superiore a 50.000 euro,
anche nell'ipotesi di plurimi provvedimenti di accertamento,
intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rilascio del
rating.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera f), il rating
potra' anche essere rilasciato ove l'accertamento abbia ad oggetto un
importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non superiore a
3.000 euro, nell'ipotesi di piu' provvedimenti di accertamento,
intervenuti nel biennio precedente la stessa richiesta di rating.