(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
        Requisiti per l'attribuzione del rating di legalita' 
 
    1. L'impresa di cui all'art. 1, lettera b), che intende  ottenere
il rilascio del rating di  legalita'  deve  presentare  all'Autorita'
un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e  redatta
mediante  la  compilazione  del  formulario   pubblicato   sul   sito
dell'Autorita'.  L'inoltro  della  domanda  deve  avvenire  per   via
telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorita'. 
    2. L'impresa deve dichiarare: 
      a) se  impresa  individuale,  che  nei  confronti  del  proprio
titolare, dell'institore, del direttore tecnico  e  dei  procuratori,
muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e
assimilabili ai poteri del titolare o con delega sulle materie di cui
ai reati rilevanti ai sensi del presente  articolo,  non  sono  state
adottate misure di prevenzione personale e/o  patrimoniale  e  misure
cautelari personali e/o  patrimoniali  e  non  e'  stata  pronunciata
sentenza di condanna, o emesso decreto penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione   della   pena   su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  per  i
reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74  e
successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo  9
aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli  articoli  346-bis,  353,
353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per  il
reato di cui all'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  e
per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre  1983,  n.
638; che non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'art. 405
codice di procedura penale per delitti aggravati ai  sensi  dell'art.
416-bis.1 codice penale La medesima dichiarazione  deve  essere  resa
anche in riferimento a  tutte  le  persone  fisiche,  figure  apicali
dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione  e'
cessata nell'anno precedente la richiesta di rating; 
      b)  se  impresa  collettiva,  che  nei  confronti  dei   propri
amministratori, dell'institore, del direttore generale, del direttore
tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e  gestionali,
ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori
dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di  cui
ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante
legale, nonche' dei soci persone fisiche titolari  di  partecipazione
di maggioranza o di controllo, non  sono  state  adottate  misure  di
prevenzione personale e/o patrimoniale e misure  cautelari  personali
e/o patrimoniali e non e' stata pronunciata sentenza di  condanna,  o
emesso decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati  di  cui  al  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari  di  cui  al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche,  per
i reati in materia di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
per i reati di cui agli articoli 346-bis,  353,  353-bis,  354,  355,
356, 512-bis, 629 e 644 del  codice  penale,  per  il  reato  di  cui
all'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per  il  reato
di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis  del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983,  n.  638;  che
non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'art.  405  codice
di  procedura  penale  per  delitti  aggravati  ai  sensi   dell'art.
416-bis.1 codice penale. La medesima dichiarazione deve  essere  resa
anche in riferimento a  tutte  le  persone  fisiche,  figure  apicali
dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione  e'
cessata nell'anno precedente la richiesta di rating; 
      b-bis)  se  riveste  forma  societaria  ed  e'  controllata   o
sottoposta ad attivita' di direzione  e  coordinamento  da  parte  di
altra societa' o ente, che nei confronti degli  amministratori  della
societa' controllante o della societa'  o  dell'ente  che  esercitano
attivita' di direzione e coordinamento: 
        i) non sono state adottate misure  di  prevenzione  personale
e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e  non
e' stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444  del  codice  di  procedura
penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
231, per i reati tributari di cui al  decreto  legislativo  10  marzo
2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di  cui  agli  articoli
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644  del  codice
penale, per il reato di cui all'art. 216 del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267 e per il reato di cui all'art. 2, commi 1  e  1-bis  del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito  nella  legge  11
novembre 1983, n. 638; 
        ii) non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi  dell'art.
405 codice  di  procedura  penale  per  delitti  aggravati  ai  sensi
dell'art. 416-bis.1 codice penale; 
        iii) la medesima dichiarazione di cui al presente comma  deve
essere resa anche con riferimento a tutte le persone fisiche,  figure
apicali dell'impresa, come  sopra  individuate,  la  cui  carica  e/o
posizione e' cessata nell'anno precedente la richiesta di rating. 
      c) che nei propri confronti non e' stata  pronunciata  sentenza
di condanna, sentenza di applicazione della  pena  su  richiesta,  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, e non sono  state
adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi  dipendenti
dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
      d) di non essere  destinataria  di  provvedimenti  di  condanna
dell'Autorita' e della Commissione  europea  per  illeciti  antitrust
gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza  passata  in
giudicato, nel biennio precedente la richiesta di  rating,  salvo  il
caso di non imposizione o  riduzione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un
programma di clemenza nazionale o europeo; 
      d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di  condanna
dell'Autorita' per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art.
21, commi 3 e 4,  del  codice  del  consumo  e  di  provvedimenti  di
condanna per inottemperanza  a  quanto  disposto  dall'Autorita',  ai
sensi dell'art. 27,  comma  12,  del  codice  del  consumo,  divenuti
inoppugnabili o confermati, con sentenza passata  in  giudicato,  nel
biennio precedente la richiesta di rating; 
      e) di non essere destinataria di  provvedimenti  dell'Autorita'
competente  di  accertamento  del  mancato  rispetto  all'obbligo  di
pagamento di imposte e tasse  e  di  accertamento  di  violazioni  in
materia di obblighi retributivi, contributivi  e  assicurativi  e  di
obblighi  relativi  alle  ritenute  fiscali  concernenti   i   propri
dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati,  con
sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di
rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali,  nei  casi
previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione
o acquiescenza; 
      f) di non essere destinataria di  provvedimenti  dell'Autorita'
competente di accertamento del mancato rispetto delle  previsioni  di
legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi
di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza  passata
in giudicato, nel biennio precedente  la  richiesta  di  rating,  con
esclusione degli atti endoprocedimentali; 
      g)  di  effettuare  pagamenti  e  transazioni  finanziarie   di
ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in  vigore  sulla
disciplina dell'uso del contante, esclusivamente per  il  tramite  di
strumenti  di  pagamento  tracciabili,  anche  secondo  le  modalita'
previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio  2011  dell'Autorita'
di vigilanza sui contratti pubblici; 
      h) di non essere destinataria di  provvedimenti  di  revoca  di
finanziamenti pubblici di cui e' o e' stata beneficiaria, per i quali
non siano  stati  assolti  gli  obblighi  di  restituzione,  divenuti
inoppugnabili o confermati, con sentenza passata  in  giudicato,  nel
biennio precedente la richiesta di rating; 
      i) di non essere  destinataria  di  provvedimenti  sanzionatori
dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione,  trasparenza  e
contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva  e  che  non
sussistono annotazioni nel Casellario informatico  delle  imprese  di
cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di  contratti  con  la
pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara  o
di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi  o  forniture
divenuti  inoppugnabili  o  confermati,  con  sentenza   passata   in
giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating; 
      l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o
di fatto da societa' o enti esteri, per  i  quali,  in  virtu'  della
legislazione  dello  Stato  in  cui  hanno  sede,  non  e'  possibile
l'identificazione dei soggetti che detengono le quote  di  proprieta'
del capitale o comunque il controllo, salvo che la  societa'  che  ha
presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui  predetti
soggetti. 
    3. Il rating di  legalita'  non  potra'  essere  rilasciato  alle
imprese: 
      a)  destinatarie  di  comunicazioni  o  informazioni  antimafia
interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia; 
      b) nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento  di
cui all'art. 32, comma 1, ovvero di cui all'art. 32,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  limitatamente  al  periodo  di
efficacia del relativo provvedimento. 
    4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della  sentenza  o
del provvedimento di condanna, il rating potra' essere rilasciato se: 
      a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere  a)  e
b) non e' stata avviata un'azione  penale,  ai  sensi  dell'art.  405
codice di procedura penale, per delitti aggravati ai sensi  dell'art.
416-bis.1 codice penale, non sono state  adottate  misure  cautelari,
misure di  prevenzione  e  non  sono  stati  emessi  provvedimenti  o
sentenze di condanna, anche non definitivi,  ai  sensi  del  presente
articolo; 
      b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di
condanna, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai  sensi
dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale,  e  adottate  misure
cautelari di cui al comma 2,  lettera  c)  del  presente  articolo  e
ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa  deve  inoltre
dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai
reati accertati in via definitiva. 
    5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettere a), b) e  c),
il rating potra' essere rilasciato se: 
      a)  l'impresa  sottoposta  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi
dell'art.  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia
stata  affidata  ad  un  custode  o  amministratore   giudiziario   o
finanziario per finalita' di continuazione o  ripresa  dell'attivita'
produttiva; 
      b) l'impresa sottoposta a misura  di  prevenzione  patrimoniale
del sequestro o della confisca ai sensi  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159  sia  stata  affidata  ad  un  amministratore
giudiziario per finalita' di continuazione o  ripresa  dell'attivita'
produttiva; 
      c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano  stati
destinati all'affitto o alla vendita in favore di societa' o  imprese
pubbliche  o  private  per  finalita'  di  continuazione  o   ripresa
dell'attivita' produttiva con  provvedimento  dell'Agenzia  nazionale
per  l'amministrazione,  la  gestione  e  la  destinazione  dei  beni
sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  ai  sensi
dell'art. 48, comma 8 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159; 
      d) le  partecipazioni  di  controllo  dell'impresa  sono  state
oggetto di sequestro ai sensi del  codice  di  procedura  penale  con
nomina di un custode o amministratore giudiziario; 
      e) l'impresa dimostra che vi sia stata  completa  ed  effettiva
dissociazione dalla  condotta  posta  in  essere  rispetto  ai  reati
ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al  comma
2, lettere a) e b), cessati dalle  cariche  nell'anno  precedente  la
richiesta del rating. 
    6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating
potra' anche essere rilasciato ove gli atti di  accertamento  abbiano
ad oggetto un importo  non  superiore  allo  0,5%  dei  ricavi  delle
vendite e/o delle prestazioni come risultanti dalla voce A1 del conto
economico del bilancio dell'anno riferibile allo stesso accertamento.
Tale importo, in ogni caso, non puo' essere superiore a 50.000  euro,
anche  nell'ipotesi  di  plurimi   provvedimenti   di   accertamento,
intervenuti nel biennio  precedente  la  richiesta  di  rilascio  del
rating. 
    7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera f), il rating
potra' anche essere rilasciato ove l'accertamento abbia ad oggetto un
importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non  superiore  a
3.000 euro,  nell'ipotesi  di  piu'  provvedimenti  di  accertamento,
intervenuti nel biennio precedente la stessa richiesta di rating.