(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
       Procedimento per l'attribuzione del rating di legalita' 
 
    1. L'Autorita', su proposta della direzione competente,  delibera
l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta. 
    2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata,  l'Autorita'
ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso,  il  termine
di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento  della
richiesta completa. In caso di mancato riscontro entro il termine  di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  di  incompletezza,
la domanda stessa si intende  respinta,  salvo  la  possibilita'  per
l'impresa di ripresentare la domanda. 
    2-bis. In ogni caso, l'Autorita'  puo'  chiedere  all'impresa  di
fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del  rilascio  del
rating. 
    3.  Relativamente  alle  richieste  di  attribuzione  del  rating
pervenute,  l'Autorita'   trasmette   tempestivamente   all'Autorita'
nazionale anticorruzione - ANAC -  gli  elementi  e  le  informazioni
utili per l'espletamento delle verifiche di competenza.  La  predetta
trasmissione avviene preferibilmente in formato digitale. L'ANAC puo'
formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.
In tal caso il termine di cui al  comma  1  e'  prorogato  di  trenta
giorni. L'ANAC collabora con l'Autorita',  ai  sensi  dell'art.  213,
comma  7,  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  per   la
rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di  valutazione  al
fine dell'attribuzione del rating. 
    3-bis. Ai fini delle valutazioni  per  il  rilascio  del  rating,
l'Autorita'  puo'  sottoporre  ai  Ministeri  dell'interno  e   della
giustizia richieste di informazioni e/o di  pareri  su  questioni  di
carattere  generale  e  sui  singoli  aspetti  attinenti  le  domande
ricevute. 
    3-ter. Ove emergano o vengano segnalati da  istituzioni  preposte
al controllo della legalita' elementi o comportamenti  oggettivamente
rilevanti ai fini della valutazione delle richieste  di  attribuzione
del rating, anche sotto il profilo  della  violazione  di  regole  di
diligenza  e  del  mancato  rispetto  dei   principi   di   legalita'
informatori dell'ordinamento, l'Autorita'  sospende  il  procedimento
per un periodo di tempo non superiore  ai  dodici  mesi,  prorogabile
motivatamente in casi di particolare gravita', al fine di svolgere  i
necessari accertamenti. 
    3-quater. L'Autorita' per esigenze istruttorie puo' prorogare  il
termine di cui al comma 1 fino  a  un  massimo  di  sessanta  giorni,
dandone motivata comunicazione all'impresa richiedente. 
    4. In relazione alla veridicita' delle dichiarazioni fornite  dal
legale rappresentante  dell'impresa,  l'Autorita'  puo'  compiere  le
verifiche necessarie, anche richiedendo a  tal  fine  informazioni  a
tutte le pubbliche amministrazioni sulla  sussistenza  dei  requisiti
dichiarati  dal  richiedente  per  l'attribuzione   del   rating   di
legalita'. Le informazioni richieste alle  pubbliche  amministrazioni
devono pervenire entro il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta, decorso il  quale  l'esistenza  dei  requisiti  dichiarati
dalle imprese si intende confermata.  La  richiesta  di  informazioni
alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore
a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1. 
    5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'art.
2, comma 2, del regolamento  e'  verificata  dall'Autorita'  mediante
consultazione  diretta  del  sistema   informativo   del   casellario
giudiziale di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14   novembre   2002,   n.   313.   Fino   all'attuazione
dell'interconnessione  con  tale  sistema  informativo,  la  verifica
verra'  effettuata,  a  campione,  attraverso  il   Ministero   della
giustizia, mediante richiesta all'ufficio del  casellario  giudiziale
di Roma. 
    6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 2,
comma  2,  del  regolamento  e'  verificata  dall'Autorita'  mediante
consultazione diretta del  sistema  informativo  del  casellario  dei
carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.  Fino  all'attuazione  di  tale
sistema, la verifica verra' effettuata,  a  campione,  attraverso  il
Ministero della giustizia, mediante richiesta agli uffici  giudiziari
competenti. 
    7. L'Autorita' comunica al richiedente l'esito  della  richiesta.
Nel caso  di  riscontro  positivo,  l'Autorita'  inserisce  l'impresa
nell'elenco di cui al successivo art. 8 del presente regolamento. 
    8. L'Autorita', ove intenda  negare  l'attribuzione  del  rating,
comunica  all'impresa  i  motivi  ostativi   all'accoglimento   della
domanda. Entro il termine di quindici giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, l'impresa ha la facolta' di presentare per iscritto le
proprie osservazioni.  La  comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
interrompe i termini per concludere  il  procedimento,  che  iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.