(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca 
 
    1. Il rating di legalita' ha la durata di due anni dal rilascio e
puo' essere rinnovato su richiesta. 
    2. Ai fini del rinnovo l'impresa invia all'Autorita'  un'apposita
domanda,  da  predisporre  ed  inoltrare  in   conformita'   con   le
prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1. 
    2-bis. La domanda di rinnovo puo' essere presentata  a  decorrere
da sei mesi antecedenti la scadenza del rating.  Ove  la  domanda  di
rinnovo sia depositata almeno sessanta giorni prima  della  scadenza,
il rating mantiene la propria validita' a tutti gli effetti sino alla
data di adozione della delibera con la quale l'Autorita' si pronuncia
sulla richiesta. In caso di accoglimento, il rating viene  confermato
per un nuovo biennio decorrente dalla data della  relativa  delibera;
in caso contrario, gli effetti  del  rating  cessano  dalla  data  di
adozione della delibera di non accoglimento. 
    2-ter.  Nel  caso  di  sospensione  del  procedimento  ai   sensi
dell'art. 5, comma 3-ter, e' sospesa l'efficacia del rating di cui si
domanda il rinnovo. 
    3. L'Autorita' delibera sulle richieste di rinnovo del rating  di
legalita' e di incremento del punteggio applicando il procedimento di
cui al precedente art. 5. 
    4. In caso di perdita di uno dei requisiti  di  cui  all'art.  2,
l'Autorita' con proprio provvedimento dispone la  revoca  del  rating
con decorrenza dal momento  in  cui  il  requisito  e'  venuto  meno.
Laddove il rating sia stato rilasciato sulla  base  di  dichiarazioni
false o mendaci relative ad elementi diversi  dai  requisiti  di  cui
all'art. 2, l'Autorita' dispone la revoca a far data dal  momento  in
cui  viene  a  conoscenza  della  natura  falsa   o   mendace   della
dichiarazione. 
    4-bis. Ove il rating sia stato rilasciato o rinnovato in  carenza
di uno o piu' dei requisiti di cui all'art.  2,  l'Autorita'  dispone
l'annullamento del rating. 
    5. Al venir meno di uno o piu' dei requisiti di cui  all'art.  3,
comma 2, l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio attribuito. 
    6.  In  caso  di  adozione  di  misure  cautelari   personali   o
patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati
di cui all'art. 2 del presente regolamento,  l'Autorita'  dispone  la
sospensione del rating sino al perdurare dell'efficacia delle  misure
cautelari. 
    7. L'Autorita'  puo'  disporre  la  sospensione  del  rating,  in
relazione alla gravita' dei  fatti  e  all'acquisizione  di  maggiori
informazioni relativamente  agli  stessi,  in  presenza  di  uno  dei
provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f),
h) e i) del presente regolamento, ove tale provvedimento sia  oggetto
di  contestazione  e  sino  alla  pronuncia  passata   in   giudicato
dell'autorita' giudiziaria. 
    8. L'Autorita', prima della formale adozione del provvedimento di
revoca, di riduzione del punteggio, di sospensione o di annullamento,
comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del  rating,
alla conferma del punteggio gia' attribuito o che  ne  comportano  la
sospensione ovvero  l'annullamento.  Entro  il  termine  di  quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha  il  diritto
di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Il termine di cui
all'art. 5, comma  1,  decorre  dalla  data  di  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del  termine  di  cui  al
secondo periodo. 
    9. In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi  del
comma 7,  il  termine  di  cui  all'art.  5  e'  interrotto  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste.