Art. 6. Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca 1. Il rating di legalita' ha la durata di due anni dal rilascio e puo' essere rinnovato su richiesta. 2. Ai fini del rinnovo l'impresa invia all'Autorita' un'apposita domanda, da predisporre ed inoltrare in conformita' con le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1. 2-bis. La domanda di rinnovo puo' essere presentata a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating. Ove la domanda di rinnovo sia depositata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating mantiene la propria validita' a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l'Autorita' si pronuncia sulla richiesta. In caso di accoglimento, il rating viene confermato per un nuovo biennio decorrente dalla data della relativa delibera; in caso contrario, gli effetti del rating cessano dalla data di adozione della delibera di non accoglimento. 2-ter. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter, e' sospesa l'efficacia del rating di cui si domanda il rinnovo. 3. L'Autorita' delibera sulle richieste di rinnovo del rating di legalita' e di incremento del punteggio applicando il procedimento di cui al precedente art. 5. 4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 2, l'Autorita' con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito e' venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2, l'Autorita' dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione. 4-bis. Ove il rating sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 2, l'Autorita' dispone l'annullamento del rating. 5. Al venir meno di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio attribuito. 6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 2 del presente regolamento, l'Autorita' dispone la sospensione del rating sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari. 7. L'Autorita' puo' disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravita' dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) e i) del presente regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorita' giudiziaria. 8. L'Autorita', prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio, di sospensione o di annullamento, comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del punteggio gia' attribuito o che ne comportano la sospensione ovvero l'annullamento. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, decorre dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. 9. In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all'art. 5 e' interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.