(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                        Obblighi informativi 
 
    1. L'impresa richiedente o alla  quale  e'  stato  attribuito  il
rating e' tenuta a comunicare all'Autorita': 
      a)  gli  eventi  che  incidono  sul  possesso   dei   requisiti
obbligatori di cui all'art. 2 e quelli di cui all'art. 6, commi  6  e
7, la perdita di requisiti premiali  di  cui  all'art.  3,  comma  2,
nonche' l'iscrizione nel  Casellario  informatico  delle  imprese  di
annotazioni rilevanti ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento,
entro dieci giorni dal verificarsi degli  stessi,  se  di  conoscenza
immediata dell'impresa, o dalla notifica dei relativi provvedimenti; 
      b) le variazioni dei  dati  riportati  nei  propri  certificati
camerali rilevanti per il rilascio del rating,  entro  trenta  giorni
dal verificarsi delle stesse. 
    2. La violazione  degli  obblighi  di  cui  al  precedente  comma
determina la  revoca  di  cui  all'art.  6,  comma  4,  del  presente
regolamento, a far data dal momento in cui  il  requisito  e'  venuto
meno o dalla scadenza di tali obblighi di comunicazione. 
    3. Salvo il disposto di cui al comma 2, la mancata  comunicazione
di un evento che abbia comportato l'insorgere di un  motivo  ostativo
all'attribuzione/mantenimento del rating comporta altresi' il divieto
di presentazione  di  una  nuova  domanda  prima  di  un  anno  dalla
cessazione di tale  motivo  ostativo,  come  stabilita  dallo  stesso
regolamento. 
    4. Nel caso in cui  l'evento  comunicato  rilevi  ai  fini  della
determinazione del punteggio, l'Autorita' dispone  gli  aggiornamenti
necessari,  dandone  conto  nell'elenco  di  cui  all'art.  8.   Tali
aggiornamenti non incidono sulla data di scadenza del rating. 
    5. Le pubbliche  amministrazioni  coinvolte  nella  verifica  dei
requisiti per il rilascio del rating di legalita', per i  profili  di
loro competenza, non appena ne siano venute a conoscenza,  comunicano
all'Autorita' le eventuali variazioni,  nonche'  gli  eventi  di  cui
all'art. 6, comma 7, del presente regolamento. 
    6. Ogni anno l'Autorita' individua un  campione  rappresentativo,
uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle
imprese in possesso del rating di legalita', e  invia  l'elenco  alla
Guardia di  finanza  per  verificare  singoli  profili  di  rilevanza
fiscale e contributiva. Entro sessanta giorni la Guardia  di  finanza
comunica all'Autorita' gli esiti delle verifiche. 
    7. La verifica delle  variazioni  intervenute  nel  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c)  del
presente regolamento viene effettuata secondo le  modalita'  indicate
nell'art. 5, commi 5 e 6.