Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Terre Alfieri» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Terre Alfieri», e' consentito l'uso
di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, che non abbiano significato laudativo e non traggano
in inganno il consumatore.
3. Eventuali marchi privati, coincidenti con la denominazione di
origine e garantita «Terre Alfieri», possono continuare ad essere
utilizzati e rinnovati, purche' depositati, registrati oppure siano
stati acquisiti con l'uso sul territorio antecedentemente alla
richiesta di riconoscimento della denominazione di origine.
4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Terre Alfieri» puo' essere utilizzata la
menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o
nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
dell'art. 31, comma 10, della Legge n. 238/16.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale sia riportata in caratteri dello stesso colore e di
dimensioni non superiori al 50% di quelli usati per la denominazione
di origine; 5. Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per
tutte le tipologie.
6. Nell'etichettatura dei vini di cui all' art. 1, la
denominazione «Terre Alfieri», immediatamente seguita dalla menzione
specifica tradizionale «Denominazione di Origine Controllata e
Garantita», dovra' sempre precedere in etichetta la specificazione
relativa al vitigno e all'eventuale menzione «vigna».
La predetta indicazione di vitigno deve essere riportata in
caratteri di uguale colore e di dimensioni non superiori a quelli
utilizzati per la denominazione «Terre Alfieri».