(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Terre Alfieri» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  dal  presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato e similari. 
    2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Terre Alfieri», e' consentito  l'uso
di indicazioni che facciano riferimento a nomi o  ragioni  sociali  o
marchi privati, che non abbiano significato laudativo e non  traggano
in inganno il consumatore. 
    3. Eventuali marchi privati, coincidenti con la denominazione  di
origine e garantita «Terre Alfieri»,  possono  continuare  ad  essere
utilizzati e rinnovati, purche' depositati, registrati  oppure  siano
stati  acquisiti  con  l'uso  sul  territorio  antecedentemente  alla
richiesta di riconoscimento della denominazione di origine. 
    4.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Terre Alfieri»  puo'  essere  utilizzata  la
menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o
nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione  del  vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga  riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri  e  nei  documenti  di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai  sensi
dell'art. 31, comma 10, della Legge n. 238/16. 
    La  menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo  toponimo  o   nome
tradizionale sia riportata in caratteri  dello  stesso  colore  e  di
dimensioni non superiori al 50% di quelli usati per la  denominazione
di  origine;  5.  Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata e garantita «Terre  Alfieri»  e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione  delle  uve  per
tutte le tipologie. 
    6.  Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'   art.   1,   la
denominazione «Terre Alfieri», immediatamente seguita dalla  menzione
specifica  tradizionale  «Denominazione  di  Origine  Controllata   e
Garantita», dovra' sempre precedere in  etichetta  la  specificazione
relativa al vitigno e all'eventuale menzione «vigna». 
    La predetta indicazione  di  vitigno  deve  essere  riportata  in
caratteri di uguale colore e di dimensioni  non  superiori  a  quelli
utilizzati per la denominazione «Terre Alfieri».