(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1.  Le  bottiglie  e  gli  altri  recipienti   in   cui   vengono
confezionati  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Terre Alfieri», per la commercializzazione  devono  essere
di  capacita'  consentita  dalle  vigenti  leggi,  ma  comunque   non
inferiori a 18,7 cl. 
    2.  Le  bottiglie  in  cui  vengono   confezionati   i   vini   a
denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri», con
l'aggiunta della  menzione  «vigna»  seguita  dal  toponimo,  per  la
commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale,  di
capacita'  consentita  dalle  vigenti  leggi,  con  l'esclusione  dei
contenitori da 0,187 e da 2 litri.