Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui vengono
confezionati i vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Terre Alfieri», per la commercializzazione devono essere
di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
inferiori a 18,7 cl.
2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri», con
l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la
commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale, di
capacita' consentita dalle vigenti leggi, con l'esclusione dei
contenitori da 0,187 e da 2 litri.