(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di vinificazione  e  di  elaborazione  del  vino  a
denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino»,
devono essere effettuate nell'ambito  del  territorio  amministrativo
della Provincia di Avellino. 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,
non deve essere superiore al 70%. Oltre  tale  limite  per  tutta  la
produzione  decade  il  diritto   alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita. 
    L'arricchimento  dei  mosti  o  dei  vini  aventi  diritto   alla
denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di  Avellino»
deve  essere  effettuato  alle  condizioni  stabilite   dalle   norme
comunitarie e nazionali, fermo  restando  la  resa  massima  del  70%
dell'uva in vino. 
    Per la tipologia  «Fiano  di  Avellino»  riserva  il  periodo  di
invecchiamento non deve essere inferiore a dodici  mesi  a  decorrere
dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.