(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Etichettatura e designazione 
 
    L'indicazione  della  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Fiano di Avellino» puo' essere accompagnata dalla menzione
tradizionale di origine  classica  «Apianum».  Tale  menzione  dovra'
figurare in etichetta con caratteri tipografici  non  superiori  alla
meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione  di  origine
controllata e garantita. 
    E'  vietato  usare  assieme   alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi  qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,  ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto,  selezionato,
classico, e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Fiano di Avellino» di cui  all'art.  1  puo'
essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione  che  sia  seguita
dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e  la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione, seguita dal relativo toponimo o  nome  tradizionale,  venga
riportata sia nella denuncia  delle  uve,  sia  nei  registri  e  nei
documenti  di  accompagnamento  e  che  figuri  nell'apposito  elenco
regionale di cui all'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016. 
    Sulle bottiglie o altri recipienti del vino  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Fiano  di  Avellino»  deve  figurare
l'indicazione dell'annata di  produzione  delle  uve.  E'  consentita
l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine  protetta
«Fiano di Avellino DOCG»  esclusivamente  in  bottiglie  o  in  altri
recipienti di vetro di  capacita'  non  superiore  ai  cinque  litri,
muniti di contrassegno di Stato. 
    I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi  con
tappo raso bocca, di materiale al momento  previsto  dalla  normativa
vigente, ad eccezione di  quelli  non  superiori  a  0,187  litri  di
capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura
a vite.