Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione e di elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo», devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Avellino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. Per la tipologia «Greco di Tufo» Riserva il tempo minimo di affinamento non deve essere inferiore a dodici mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. Il vino a DOCG «Greco di Tufo» Spumante anche Riserva, deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico. La tipologia «Greco di Tufo» Spumante deve essere elaborata con un periodo minimo di affinamento in bottiglia sui lieviti di almeno diciotto mesi a decorrere dalla data del tiraggio. Per la tipologia «Greco di Tufo» Spumante Riserva, il tempo minimo di affinamento in bottiglia sui lieviti non deve essere inferiore a trentasei mesi a decorrere dalla data del tiraggio.