(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di vinificazione  e  di  elaborazione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata e  garantita  «Greco  di  Tufo»,
devono essere effettuate nell'ambito  del  territorio  amministrativo
della Provincia di Avellino. 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,
non deve essere superiore al 70%. Oltre  tale  limite  per  tutta  la
produzione  decade  il  diritto   alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita. 
    L'arricchimento  dei  mosti  o  dei  vini  aventi  diritto   alla
denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» deve
essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e
nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. 
    Per la tipologia «Greco di  Tufo»  Riserva  il  tempo  minimo  di
affinamento non deve essere inferiore a dodici mesi a  decorrere  dal
1° novembre dell'anno della vendemmia. 
    Il vino a DOCG «Greco  di  Tufo»  Spumante  anche  Riserva,  deve
essere  ottenuto  ricorrendo  esclusivamente   alla   pratica   della
rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico. 
    La tipologia «Greco di Tufo» Spumante deve essere  elaborata  con
un periodo minimo di affinamento in bottiglia sui lieviti  di  almeno
diciotto mesi a decorrere dalla data del tiraggio. Per  la  tipologia
«Greco di Tufo» Spumante Riserva, il tempo minimo di  affinamento  in
bottiglia sui lieviti non deve essere inferiore a  trentasei  mesi  a
decorrere dalla data del tiraggio.