Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Moscadello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente
disciplinare di produzione. Sono esclusi i terreni di fondovalle
eccessivamente umidi.
4.2 Le densita' di impianto devono essere quelle generalmente
usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del
vino; per gli impianti realizzati a partire dall'anno 1996, la
densita' minima dovra' essere di 3000 piante per ettaro, al momento
dell'iscrizione allo schedario viticolo.
Nei primi due anni di vegetazione dall'impianto, non potra'
essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di
vegetazione, la quantita' massima di uva per ettaro non potra'
superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del
massimale di cui al comma 4 del presente articolo.
4.3 Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche peculiari dell'uva e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso.
4.4 La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del
vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di
Montalcino» non deve essere superiore a t. 10 per ettaro di vigneto
in coltura specializzata, pari a hl. 65 in vino finito per i tipi
«Tranquillo» e «Frizzante». Per il tipo «Vendemmia Tardiva» la
produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere
superiore a t. 5 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari
a hl. 22,5 in vino.
Per le uve atte a produrre la tipologia «Vendemmia Tardiva» e'
consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista,
un appassimento parziale in fruttaio.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata purche' comunque la produzione totale
per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della
resa non potra' essere commercializzato come vino a denominazione di
origine controllata.
4.5 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in
carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono
essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve,
secondo le diverse tipologie.
4.6 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol. per i
tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Le uve destinate alla produzione
della tipologia «Vendemmia Tardiva», ammesse nelle condizioni
richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo non inferiore al 15,00% vol.