Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Moscadello di Montalcino» sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
5.2 La presa di spuma per il tipo «Frizzante» deve avvenire solo
attraverso fermentazione naturale.
5.3 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al 45% per
il tipo «Vendemmia Tardiva».
5.4 Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e
imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione
definita all'art. 3.
Conformemente all'art. 4, comma 2, del regolamento UE n. 2019/33,
l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata
per salvaguardare la reputazione e assicurare l'efficacia dei
controlli.
5.5 L'eventuale arricchimento per le tipologie «Tranquillo» e
«Frizzante» potra' essere effettuato solo con mosto concentrato
prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti allo schedario
viticolo per il vino «Moscadello di Montalcino» o con mosto
concentrato rettificato.
5.6 Il vino a DOC «Moscadello di Montalcino» qualificato
«Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di
affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla vendemmia e non puo' essere immesso al consumo prima
del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.
Per la tipologia «Vendemmia Tardiva» e' vietato qualsiasi tipo di
arricchimento.
Durante l'affinamento il vino puo' compiere una lenta
fermentazione che si attenua nei mesi freddi.