Art. 7.
Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento
7.1 I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di
Montalcino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro,
di una delle seguenti capacita': litri 0,375; litri 0,500; litri
0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000.
La chiusura delle bottiglie puo' essere di qualsiasi tipologia
prevista dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona.
Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino.
7.2 Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC «Moscadello di
Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
7.3 E' vietato usare, insieme alla denominazione «Moscadello di
Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio»,
«riserva», «collezione» e similari.
E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
alle disposizioni di legge in materia.
7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Moscadello di Montalcino» di cui all'art. 1 puo' essere
utilizzata la menzione «vigna» o «vigneto» a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della
legge n. 238/2016.
Nella designazione e presentazione in etichetta del vino
«Moscadello di Montalcino» nei tipi «Frizzante» e «Vendemmia
Tardiva», deve sempre figurare una delle dizioni «Frizzante» o
«Vendemmia Tardiva», secondo il caso che ricorre, immediatamente al
di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali
dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Moscadello di
Montalcino».