Art. 8. Etichettatura La confezione deve riportare le diciture «Pampepato di Terni» o «Panpepato di Terni» e «Indicazione Geografica Protetta» per esteso o in sigla (IGP), nonche' le seguenti ulteriori informazioni: il simbolo europeo della IGP; il nome o la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice; il simbolo grafico del prodotto da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare di produzione. La denominazione «Pampepato di Terni» o «Panpepato di Terni» e' intraducibile. Il simbolo grafico del prodotto consiste in: Parte di provvedimento in formato grafico