Art. 8. Confezionamento ed etichettatura La commercializzazione della «Colatura di Alici di Cetara» D.O.P. deve avvenire nei confronti dei consumatori finali, in appositi contenitori di vetro chiaro trasparente di capacita' variabile da un minimo 50 ml ad un massimo di 1000 ml. L'etichetta da apporre sui contenitori in vetro deve riportare, con caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse, la dicitura «Colatura di Alici di Cetara» D.O.P. Nella medesima etichetta devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) il logotipo della denominazione descritta all'art. 9; b) il simbolo dell'Unione europea; c) le caratteristiche del contenitore: terzigno o botte. Qualora venga praticato l'affinamento, e' consentito in etichetta la dicitura «invecchiata», seguita dal numero di mesi/anni di affinamento.