(Allegato-Linee guida)
                                                             Allegato 
 
       Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio 
      consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2019 
 
1. Premessa. 
    Il bilancio consolidato del «gruppo amministrazione pubblica»  e'
lo strumento  preordinato  a  dare  piena  evidenza  alla  situazione
finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente e  della  complessiva
attivita' svolta dallo stesso  attraverso  le  proprie  articolazioni
organizzative. Esso  rappresenta  -  unitamente  all'adozione  di  un
sistema di contabilita' economico-patrimoniale  su  cui  il  predetto
documento contabile si fonda -  un  obiettivo  centrale  del  decreto
legislativo n.  118/2011,  come  integrato  e  corretto  dal  decreto
legislativo n. 126/2014. 
    In considerazione della particolare rilevanza di  tale  documento
contabile - e in corrispondenza della scadenza dei  termini  previsti
per la prima adozione dello stesso - la Sezione delle  autonomie  nel
corso del 2019 con la deliberazione n.  18/SEZAUT/INPR,  ha  adottato
specifiche linee guida - ed allegate note metodologiche  -  volte  ad
integrare  quelle  emanate  a  norma  dell'art.  1,  comma   3,   del
decreto-legge n. 174/2012 e dell'art. 1, commi 166 e seguenti,  della
legge n. 266/2005, per le relazioni degli  organi  di  revisione  dei
conti  sui  bilanci  di  previsione  e  sui  rendiconti  degli   enti
territoriali e ad  assicurare  l'uniformita'  dei  comportamenti  dei
revisori contabili degli anzidetti enti che, in materia  di  bilancio
consolidato, hanno reso specifico parere. 
    In   vista   dell'assolvimento   degli    adempimenti    relativi
all'adozione  del  bilancio  consolidato  per  l'esercizio  2019,  la
Sezione ha  ritenuto  opportuno  procedere  ad  una  revisione  delle
indicazioni gia' rese, avendo riguardo a quanto  emerso  in  sede  di
prima  applicazione  ed  alle  modifiche  normative   medio   tempore
intervenute  per  cio'  che  attiene   alla   platea   dei   soggetti
interessati. 
    A tal riguardo, si richiamano le considerazioni gia' svolte nella
richiamata deliberazione n. 18/2019 nella  quale  si  e'  dato  conto
degli  interventi  normativi  che  hanno  progressivamente  eroso  la
portata applicativa dell'art. 11 del decreto legislativo n.  118/2011
ed hanno,  conseguentemente,  ridimensionato  il  novero  degli  enti
tenuti all'adempimento di cui trattasi. 
    Tale tendenza e' stata, peraltro, confermata  dalla  disposizione
di cui all'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26  ottobre  2019,
n. 124, convertito  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157  (c.d.
correttivo fiscale),  che  ha  messo  a  regime,  per  gli  enti  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la  moratoria  gia'  prevista
dall'art.  15-quater  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.   34,
convertito dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58  (termine  finale  31
dicembre 2019). 
    Con riguardo  alla  tempistica  dell'adempimento  deve,  inoltre,
segnalarsi lo slittamento dei termini, che risultano  posticipati  al
30 novembre 2020 in forza della previsione di cui  all'art.  110  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. 
2. Il quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione. 
    Come gia' evidenziato in occasione delle precedenti linee  guida,
l'esigenza del consolidamento delle risultanze di bilancio degli enti
con quelle delle gestioni esternalizzate - posta in maniera cogente e
precettiva dal  nuovo  sistema  di  contabilita'  armonizzata  -  non
rappresenta una novita' in senso assoluto, avendo trovato  una  prima
positivizzazione nel TUEL e, segnatamente negli articoli 152, comma 2
e 172. 
    Detta esigenza e' diventata piu' stringente  con  l'adozione  dei
principi contabili internazionali per il settore  pubblico  (IPSAS  -
International Public Sector Accounting Standards),  con  i  quali  si
attribuisce particolare rilievo al bilancio  consolidato,  nella  sua
duplice e sinergica valenza informativa e gestionale, circostanza che
ha, poi, ulteriormente, contribuito a dare impulso alla tematica. 
    Nondimeno, e' con la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante  «Delega
al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.
119 della Costituzione» che la tematica del  consolidamento  acquista
centralita', sicche' l'adozione del relativo documento  contabile  si
pone in termini di obbligatorieta'. 
    In particolare, l'art.  2  della  citata  legge,  nel  fissare  i
principi ed i criteri direttivi cui devono  uniformarsi  i  correlati
decreti legislativi, alla  lettera  h)  del  comma  2,  prevede,  tra
l'altro,  l'adozione  di  un  bilancio  consolidato  con  le  proprie
aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo  uno  schema
comune. 
    La pressoche' coeva legge di contabilita' e finanza  pubblica  31
dicembre 2009, n. 196,  all'art.  2,  sotto  la  rubrica  «Delega  al
Governo  per  l'adeguamento  dei  sistemi  contabili»,   rimette   al
legislatore delegato l'adozione  di  un  bilancio  consolidato  delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'  o  altri
organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal  Ministro
dell'economia e delle finanze d'intesa  con  i  Ministri  interessati
(comma 2, lettera e). 
    In tale alveo si colloca  il  decreto  legislativo  n.  118/2011,
novellato dal  decreto  legislativo  n.  126/2014  («Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), il cui
art. 11, nel dare attuazione all'articolato disegno tratteggiato  dal
legislatore  delegato,  ha  stabilito  l'obbligo  di  redazione   del
bilancio consolidato per tutti gli enti in contabilita'  armonizzata,
secondo le tempistiche indicate dall'art. 18 dello stesso decreto. 
    Tale  articolato  corpus  normativo  trova  completamento   nelle
disposizioni dettate dal  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito dalla legge n. 213/2012, che, nell'intento di rafforzare i
controlli della Corte dei conti sugli enti territoriali, ha integrato
e novellato il TUEL, dando un ulteriore  impulso  all'obbligatorieta'
del bilancio consolidato. 
    Di particolare rilievo e' la previsione di cui  all'art.  148-bis
TUEL,  a  mente  della  quale  le  sezioni  regionali  di  controllo,
nell'esaminare i bilanci e i rendiconti degli  enti  locali,  tengono
conto, anche, dei risultati delle partecipazioni societarie. 
    Analogamente, per regioni e province autonome, l'art. 1, comma 4,
del decreto-legge  n.  174/2012,  prevede  che  le  sezioni  predette
«verificano altresi' che i rendiconti  delle  regioni  tengano  conto
anche delle partecipazioni in societa' controllate e  alle  quali  e'
affidata  la  gestione  di  servizi  pubblici  per  la  collettivita'
regionale  e  di  servizi  strumentali  alla  regione,  nonche'   dei
risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario
nazionale». 
    L'attenzione del legislatore per il consolidamento dei conti  del
«gruppo amministrazione pubblica» si rinviene anche nelle  norme  che
disciplinano i controlli interni. 
    L'art. 147 del TUEL, al comma  2,  lettera  d),  dispone  che  il
sistema di controllo interno e', tra l'altro, diretto a  «verificare,
attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione  di
indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'art.  170,
comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicita'   degli
organismi  gestionali  esterni   dell'ente».   Analogamente,   l'art.
147-quater del TUEL, nell'introdurre un'inedita  forma  di  controllo
sulle societa' partecipate dall'ente locale, al  comma  4,  prescrive
che «i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e  delle
aziende partecipate  sono  rilevati  mediante  bilancio  consolidato,
secondo la competenza economica». 
    Le stesse verifiche sono svolte con riferimento  alle  regioni  e
alle province autonome, ove la norma  di  riferimento  e'  l'art.  1,
comma 6, del decreto-legge n. 174/2012. 
3. Le indicazioni della magistratura contabile. 
    Tali  finalita'  sono  state   evidenziate   dalla   magistratura
contabile  che,  in  diverse  sedi  e   nell'ambito   dell'importante
riflessione avviata rispetto agli istituti di  maggiore  rilievo  del
nuovo sistema di contabilita' armonizzata, e' piu' volte  intervenuta
sulla tematica del consolidamento (cfr. audizioni del 29 maggio  2014
e del 27 novembre 2014 innanzi alla Commissione per l'attuazione  del
federalismo fiscale). 
    Specifica attenzione e' stata, inoltre,  posta  dalla  Sezione  -
nell'ambito  delle  relazioni  rese  al  Parlamento  in  materia   di
organismi partecipati degli enti territoriali (cfr. deliberazione  n.
23/SEZAUT/2018/FRG,     27/SEZAUT/2017/FRG     e,     da      ultimo,
29/SEZAUT/2019/FRG) - che ha costantemente evidenziato la centralita'
del bilancio consolidato in quanto funzionale al rispetto, in termini
di effettivita', dei vincoli di finanza pubblica. 
    Cio' in coerenza con le chiare indicazioni offerte dal  principio
contabile  applicato  n.  4/4  allegato  al  decreto  legislativo  n.
118/2011, secondo cui «Il bilancio consolidato e' quindi lo strumento
informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del
gruppo inteso come un'unica entita' economica distinta dalle  singole
societa' e/o enti  componenti  il  gruppo,  che  assolve  a  funzioni
essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non
possono essere assolte dai bilanci separati degli enti  e/o  societa'
componenti il gruppo ne' da una loro semplice aggregazione». 
    Continuo e' stato, inoltre, il richiamo alla compiuta  osservanza
degli adempimenti prodromici all'adozione del bilancio consolidato e,
in particolare, alla c.d. conciliazione delle posizioni creditorie  e
debitorie   intestate   all'ente   partecipante   ed    all'organismo
partecipato. 
    Detto  adempimento  -  oltre  a  porsi  quale  presidio  per   il
mantenimento anche prospettico degli equilibri di bilancio,  evitando
l'insorgenza di passivita' latenti in capo all'ente  socio  -  assume
particolare rilievo in sede di consolidamento, segnatamente  ai  fini
delle operazioni di elisione delle  partite  infragruppo,  in  quanto
preordinato a garantire  la  perfetta  corrispondenza  tra  le  poste
creditorie e debitorie  degli  enti  e  le  reciproche  registrazioni
tenute dai rispettivi organismi. 
    L'obbligo di dare dimostrazione della conciliazione dei  rapporti
di debito e credito, previsto inizialmente - nell'ambito delle misure
volte  a  garantire  e  potenziare  il  sistema  di   pubblicita'   e
trasparenza (art. 6, comma 4, decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) -  solo  per  comuni  e
province, e' stato, infatti, generalizzato ed esteso a tutti gli enti
territoriali per effetto  dell'art.  11,  comma  6,  lettera  j)  del
decreto legislativo n. 118/2011. 
    Sul  punto  e'  stato  rilevato  che  «trattasi  di  un   obbligo
informativo che e' parte integrante della  relazione  sulla  gestione
allegata al rendiconto - rientrando nella responsabilita' dell'organo
esecutivo dell'ente territoriale illustrare gli esiti della  verifica
dei debiti e crediti  reciproci  con  i  propri  enti  strumentali  e
societa' controllate/partecipate - fermo restando  che  l'obbligo  di
asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione
sia    degli    enti     territoriali     sia     degli     organismi
controllati/partecipati, per garantire una piena  attendibilita'  dei
rapporti debitori e  creditori»  (cfr.  C.  conti,  deliberazione  n.
2/SEZAUT/2016/QMIG). 
    Specifico impulso e' stato dato dalla Corte per l'affinamento del
concetto  di  «significativita'»  e  «rilevanza»   dei   bilanci   da
consolidare, in relazione alle criticita' evidenziate  dalle  sezioni
regionali (sez. contr. Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP) e dalla
Sezione delle autonomie, nelle  proprie  linee  di  indirizzo  e  con
monitoraggi ad hoc (Sezione  delle  autonomie,  deliberazioni  numeri
14/SEZAUT/2017/INPR; 9/SEZAUT/2016/INPR  e  27/SEZAUT/2016/FRG,  par.
1.3.3 e par. 3.7;  4/SEZAUT/2015/INPR).  L'attuale  formulazione  del
principio contabile supera le rilevate criticita', sotto  il  duplice
profilo della riduzione della soglia di rilevanza  e  dell'inclusione
necessaria delle societa' in house  e  degli  organismi  titolari  di
affidamenti diretti. 
4. Struttura del questionario. 
    In tale contesto vanno a collocarsi il questionario allegato alle
presenti linee guida e le correlate note metodologiche. 
    Il questionario sostanzialmente riproduce  lo  schema  di  quello
precedente essendo articolato in sei sezioni, precedute da una scheda
anagrafica. 
    La Sezione  prima,  intitolata  «Individuazione  GAP  e  area  di
consolidamento», e' dedicata alla corretta individuazione del  gruppo
amministrazione pubblica e del perimetro di  consolidamento,  secondo
le prescritte modalita'. 
    La   Sezione   seconda,   («Comunicazioni   e    direttive    per
l'elaborazione del consolidato»), e' volta  a  verificare  se  l'ente
territoriale  capogruppo  ha  fornito  tutte  le  indicazioni  e   le
direttive agli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento  per
l'elaborazione dei documenti necessari alla  redazione  del  bilancio
consolidato. 
    La  Sezione  terza   punta   l'attenzione   su   «Rettifiche   di
pre-consolidamento ed  elisione  delle  operazioni  infragruppo»:  vi
rientrano le verifiche sulla corretta attivita'  di  omogeneizzazione
dei bilanci e di eliminazione delle partite reciproche. 
    La Sezione quarta concerne le «Verifiche dei saldi reciproci  tra
i   componenti   del   gruppo».   I   revisori,   nell'ambito   della
circolarizzazione dei crediti e debiti, sono  chiamati  a  verificare
l'avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra  ente  capogruppo  e
organismi inclusi nel perimetro. 
    La Sezione quinta, finalizzata alle «Verifiche sul  valore  delle
partecipazioni  e  del  patrimonio  netto»,  tende  a   rilevare   la
correttezza  nella  determinazione   del   patrimonio   del   «gruppo
amministrazione pubblico». 
    La Sezione sesta riguarda  le  «Verifiche  sui  contenuti  minimi
della nota integrativa», che deve tenere in opportuna evidenza  tutti
i fatti contabili e gestionali utili a  inquadrare  correttamente  il
contributo economico che l'ente capogruppo fornisce assieme  ai  suoi
organismi consolidati in termini di equilibri di finanza pubblica. 
5. Modalita' di compilazione. 
    In ordine  alle  modalita'  di  compilazione  e  di  invio  della
relazione-questionario sul  bilancio  consolidato  2019  i  fogli  di
lavoro dovranno essere trasmessi per il tramite del  sistema  Con.Te.
(Contabilita' territoriale). 
    A tal fine, occorre entrare  nel  sito  della  Corte  dei  conti,
accedere all'area «Servizi» e selezionare il link al portale «FITNET»
(Finanza territoriale network)  per  poi  accedere,  con  le  proprie
credenziali SPID di secondo livello, al  sistema  «Con.Te.»,  da  cui
scaricare l'allegato questionario dal box «Documenti  -  Questionari»
presente nella homepage. Gli utenti sprovvisti di  un  «profilo»  sui
sistemi FITNET saranno automaticamente indirizzati ad una  pagina  di
profilazione per l'accreditamento. 
    Occorrera' selezionare, poi, in successione, il link «Controllo e
Referto» e il sistema «Con.Te», attraverso il quale,  utilizzando  la
funzione «Invio Documenti» presente  nel  menu'  «Documenti»,  potra'
essere    trasmesso    il     questionario.     Il     file     della
relazione-questionario  deve  essere  nominato  secondo  i   seguenti
parametri:          Bilancio_Consolidato_Ente_Anno          (esempio:
Bilancio_Consolidato_Regione_Molise_2019;
Bilancio_Consolidato_Comune_Pavia_2019). 
    Nel caso dovesse essere necessario il  caricamento  di  documenti
gia' trasmessi che abbiano in comune,  con  la  precedente  versione,
identiche caratteristiche (quali: esercizio, fase, utente, ente, tipo
documento, nome file, estensione), le versioni  successive  del  file
gia' trasmesso  dovranno  essere  rinominate  aggiungendo  in  calce,
rispettivamente,    il     suffisso:     V2,     V3     etc.     (es.
Bilancio_Consolidato_Regione_Molise_2019_V2;
Bilancio_Consolidato_Comune_Pavia_2019_V2). 
    In proposito, si richiama l'attenzione sulla  necessita'  che  la
presente relazione-questionario riguardante il  bilancio  consolidato
per l'anno 2019 sia trasmessa alla Corte dei conti, con le suindicate
modalita', entro  il  31  gennaio  2021,  salvo  termine  piu'  breve
eventualmente  stabilito  dalle  sezioni  regionali  per   gli   enti
territoriali di rispettiva competenza. 
6. Relazione-questionario e base informativa BDAP. 
    La possibilita' di soddisfare le esigenze informative connesse al
sistema di controllo e referto della  finanza  territoriale  mediante
analisi dei dati provenienti dal sistema gestionale BDAP e  da  altre
banche  dati,  non  esonera,  tuttavia,  i  revisori  dall'onere   di
verificare  che  i  canali   informativi   sopra   richiamati   siano
adeguatamente  alimentati  dagli  enti,  segnalando  alla  competente
struttura la necessita' di inserire le informazioni mancanti. 
    In capo ai revisori dei conti presso  gli  enti  territoriali  e'
anche l'onere di verificare la coerenza dei dati presenti in BDAP con
quanto risultante dai documenti formalmente approvati.  A  tal  fine,
potranno registrarsi nel sistema  BDAP  -  Bilanci  armonizzati,  per
accedere in visualizzazione a tutti i documenti  contabili  dell'ente
di competenza in esso presenti. 
    La registrazione potra' essere eseguita sia  dal  Presidente  del
collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori  del  Collegio  dei
revisori (CCR) e dovra' essere effettuata  selezionando  il  seguente
link  «Nuova  Registrazione»  presente  nella  home  page  di   BDAP:
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx. 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce  «Supporto»
all'interno della home page. Anche sul portale «FITNET»  della  Corte
dei  conti  sara'  disponibile  una  sintetica  guida  operativa  per
effettuare la registrazione. 
7. Relazione-questionario e sezioni regionali di controllo. 
    Le presenti linee  guida  e  la  relativa  relazione-questionario
costituiscono supporto operativo anche per l'attivita' delle  sezioni
di controllo delle regioni a statuto speciale e  delle  due  province
autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalle sentenze
n. 23/2014, n. 39/2014  e  n.  40/2014  della  Corte  costituzionale,
potranno  utilizzarle  nel   rispetto   dei   regimi   di   autonomia
differenziata ad esse applicabili. 
    In  quest'ambito,  potranno  svolgere,  ove   ne   ravvisino   la
necessita', approfondimenti istruttori su ulteriori profili contabili
e gestionali ritenuti di interesse, specie in materia di  vincoli  di
finanza  pubblica,  in  ordine  ai  quali  la   sesta   sezione   del
questionario non  propone  quesiti  per  effetto  del  doppio  regime
introdotto dalla legge di bilancio n. 145/2018. 
    Resta inteso che le amministrazioni e  gli  organi  di  revisione
contabile dovranno garantire tutte le informazioni richieste  secondo
le indicazioni fornite dalle sezioni  di  controllo  territorialmente
competenti.  A  tal  fine,  negli  appositi   quadri   riservati   ai
chiarimenti, i revisori dei  predetti  enti  potranno  richiamare  la
normativa di settore  eventualmente  applicata  in  luogo  di  quella
nazionale citata  nel  questionario,  dando  evidenza  degli  effetti
prodotti da detta normativa in  relazione  ai  profili  di  interesse
richiamati nello schema di relazione.