(Allegato-Nota Metodologica)
                  Nota metodologica al questionario 
                Linee guida sul bilancio consolidato 
 
Sezione I: individuazione GAP e area di consolidamento. 
    Domanda n. 1.1 - La domanda e' volta a  verificare  se  gli  enti
territoriali capogruppo abbiano provveduto  per  tempo  (31  dicembre
dell'anno) all'individuazione del «Gruppo amministrazione pubblica» e
dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. Si rammenta che
ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, decreto legislativo n.  267  del
18 agosto 2000 (TUEL), gli enti locali con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti  possono  non  predisporre  il  bilancio  consolidato.
Inoltre, l'art. 57, comma 2-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124,  convertito  dalla  legge  19  dicembre   2019,   n.   157,   ha
ulteriormente modificato l'art. 232, comma 2, del decreto legislativo
n. 267/2000, in materia di  contabilita'  economico-patrimoniale  dei
comuni con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,  consentendo,
pertanto,   a   tali   enti   «di   non   tenere   la    contabilita'
economico-patrimoniale». In tal caso, gli  enti  locali  allegano  al
rendiconto una  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  dell'anno
precedente, «redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.  10  al
decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  con   modalita'
semplificate individuate con decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno  e  con  la
Presidenza del Consiglio dei  ministri/Dipartimento  per  gli  affari
regionali, da emanare entro il 31  ottobre  2019,  anche  sulla  base
delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli
enti territoriali, istituita ai  sensi  dell'art.  3-bis  del  citato
decreto legislativo n. 118 del 2011». 
    Domanda n. 1.2 - La domanda in questione consente di  «popolare»,
di anno in anno, un database a disposizione  della  Corte  dei  conti
relativo  alla  definizione  del  GAP  di  ogni   ente   territoriale
capogruppo. Nello specifico, l'obiettivo e' raccogliere  informazioni
in merito: alla categoria (di cui al decreto legislativo n. 118/2011)
a  cui  appartengono  i  soggetti  controllati/partecipati  dall'ente
stesso  (i  quali  si  distinguono  in  organismi  strumentali,  enti
strumentali  controllati  o  partecipati,  societa'   controllate   e
societa' partecipate, secondo le definizioni degli  articoli  11-bis,
11-ter,  11-quater  e  11-quinquies  del   decreto   legislativo   n.
118/2011); alla presenza  o  meno  di  societa'  definite  «in  house
providing»; alla presenza o meno di «affidamenti  diretti»  da  parte
dell'ente territoriale capogruppo (o di altri componenti del  gruppo)
ai soggetti in questione, alle relative percentuali di partecipazione
nei soggetti controllati/partecipati; ai motivi di esclusione che gli
enti  capogruppo  hanno  utilizzato  per  giustificare   il   mancato
consolidamento dei soggetti controllati/partecipati. 
    Tale database puo' essere utile alla Corte dei  conti,  affinche'
identifichi, attraverso  una  serie  di  controlli  incrociati  delle
risposte al presente questionario, le eventuali incoerenze ed  errori
nell'individuazione del GAP da parte dell'ente capogruppo. Si ricorda
che la nozione di controllo, come esplicitata  dagli  art.  11-ter  e
11-quater del decreto  legislativo  n.  118/2011  ai  soli  fini  del
consolidamento,  rileva  anche  con  riguardo  alla  metodologia   da
utilizzare (integrale per gli organismi controllati  e  proporzionale
per gli altri). Si precisa,  altresi',  che,  in  caso  di  controllo
congiunto tra piu' enti (con partecipazioni superiori alle soglie  di
cui all'art 11-quinquies decreto legislativo n. 118/2011), il  metodo
da adottare e', comunque, quello proporzionale. 
    Si fa presente la  differenza  tra  l'ambito  delle  societa'  in
controllo pubblico (art. 2, comma 1, lettera b e lettera  m,  decreto
legislativo n. 175/2016) e quello del consolidamento,  che  comprende
anche partecipazioni non  di  controllo.  Sono  societa'  partecipate
anche quelle  nelle  quali  l'ente,  direttamente  o  indirettamente,
disponga  di  una  quota  significativa  di  voti,  esercitabili   in
assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di  societa'
quotata (art. 11-quinquies,  decreto  legislativo  n.  118/2011).  Al
riguardo, si richiama l'orientamento del  Ministero  dell'economia  e
finanze - Dipartimento del tesoro, del 22 giugno 2018, relativo  alla
nozione di  mercato  regolamentato  contenuta  nella  definizione  di
«societa' quotate» di cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175 (TUSP). In particolare, si ricorda che l'art.  2,
comma 1, lettera p), del TUSP definisce le societa' quotate come  «le
societa' a partecipazione pubblica che  emettono  azioni  quotate  in
mercati regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del 31
dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in
mercati  regolamentati»,  e  che  a  tali  societa',   per   espressa
previsione  dell'art.  1,  comma  5,  del  TUSP,  si   applicano   le
disposizioni ivi indicate «solo se espressamente previsto». 
    Ai sensi del paragrafo 3.1  del  richiamato  principio  contabile
applicato, con  riferimento  all'esercizio  2018  e  successivi  sono
considerati irrilevanti i bilanci che presentano,  per  ciascuno  dei
seguenti parametri, una  incidenza  inferiore  al  3%  (per  regioni,
province  autonome  ed   enti   locali)   rispetto   alla   posizione
patrimoniale,  economico  e  finanziaria  della  capogruppo:   totale
dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi  caratteristici.  E'
sufficiente la sussistenza di uno solo dei predetti parametri ai fini
della rilevanza. 
    «In presenza  di  patrimonio  netto  negativo,  l'irrilevanza  e'
determinata con riferimento ai soli due parametri restanti». 
    «La valutazione di irrilevanza  deve  essere  formulata  sia  con
riferimento al singolo ente o societa', sia all'insieme degli enti  e
delle societa'  ritenuti  scarsamente  significativi,  in  quanto  la
considerazione di  piu'  situazioni  modeste  potrebbe  rilevarsi  di
interesse  ai  fini  del  consolidamento.   Si   deve   evitare   che
l'esclusione di tante realta' autonomamente insignificanti  sottragga
al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad  esempio,
al caso limite di un gruppo aziendale composto  da  un  considerevole
numero di enti  e  societa',  tutte  di  dimensioni  esigue  tali  da
consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. 
    Pertanto, ai fini dell'esclusione per  irrilevanza,  a  decorrere
dall'esercizio 2018, la  sommatoria  delle  percentuali  dei  bilanci
singolarmente considerati irrilevanti deve presentare,  per  ciascuno
dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per  cento
rispetto alla posizione patrimoniale, economica e  finanziaria  della
capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o  superiore
al 10 per  cento,  la  capogruppo  individua  i  bilanci  degli  enti
singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato,  fino
a ricondurre la sommatoria dei singoli parametri dei bilanci  esclusi
per irrilevanza ad una incidenza (rispetto ai medesimi parametri  del
bilancio dell'ente capogruppo) inferiore al 10 per cento». 
    Come riportato  al  paragrafo  3.1  del  Principio  contabile  «A
decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli  enti  e
le societa' totalmente partecipati dalla capogruppo, le  societa'  in
house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte
dei  componenti  del   gruppo,   a   prescindere   dalla   quota   di
partecipazione». 
    [Esempio:  se  l'organo  di  revisione,  nella  compilazione  del
questionario, ha indicato come esclusa per irrilevanza  una  societa'
per la quale e' stato valorizzato il  campo  «societa'  in  house»  o
«Organismo titolare di affidamento diretto», e' evidente che ai sensi
del principio contabile l'ente  capogruppo  ha  determinato  in  modo
errato il perimetro di consolidamento]. 
    Inoltre, tra le motivazioni che possono  comportare  l'esclusione
dal   consolidato    di    alcuni    componenti    vi    e'    quella
dell'irreperibilita' del bilancio, ovvero  di  reperire  informazioni
necessarie al consolidamento. Per detto motivo si fa presente che  il
principio  contabile  specifica  che  «I  casi  di   esclusione   del
consolidamento  per  detto  motivo  sono  evidentemente  estremamente
limitati e riguardano  eventi  di  natura  straordinaria  (terremoti,
alluvioni e altre calamita' naturali). Se alle  scadenze  previste  i
bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, e'
trasmesso  il  pre-consuntivo  o  il  bilancio  predisposto  ai  fini
dell'approvazione». 
    Domanda n. 1.3 - La domanda permette di «popolare»,  di  anno  in
anno,  un  database  a  disposizione  delle  Corte  dei   conti   con
informazioni   riguardanti   la   definizione   del   perimetro    di
consolidamento, la percentuale di partecipazione dell'ente capogruppo
nei  soggetti  partecipati,  l'anno  di  riferimento   del   bilancio
utilizzato per l'individuazione dei parametri di  irrilevanza  e  del
metodo utilizzato per il consolidamento rispetto alla categoria a cui
appartiene ogni soggetto (v. nota alla domanda 1.2). 
    Con riguardo alla colonna denominata  «anno  di  riferimento  del
bilancio» occorre far presente che,  in  tale  colonna,  deve  essere
indicata l'annualita' (del bilancio ovvero del preconsuntivo o  della
bozza inviata al CdA/Assemblea  per  l'approvazione)  utilizzata  per
l'individuazione del GAP e del perimetro  di  consolidamento.  A  tal
proposito  il  documento  contabile  da  utilizzare  ai   soli   fini
dell'elaborazione degli elenchi in questione, nei  termini  stabiliti
alla domanda n. 1.1, e' quello riferito all'esercizio n-1 rispetto  a
quello a cui si riferisce il bilancio consolidato. Di converso  resta
inteso che i documenti  contabili  per  l'elaborazione  del  bilancio
consolidato devono essere riferiti al  medesimo  esercizio  contabile
(in mancanza si considera utilizzabile il preconsuntivo o il progetto
di bilancio inviato agli organi competenti  per  l'approvazione).  V.
par. 3.2, n. 1, del principio contabile applicato. 
    Domanda n. 1.4 - La domanda offre un riscontro  immediato,  sulla
base dei controlli effettuati dall'organo  di  revisione,  in  merito
alla correttezza  e  conformita'  alle  norme  e  principi  contabili
nell'individuazione del perimetro  da  parte  dell'ente  territoriale
capogruppo. Cio'  permette  alla  Corte  dei  conti  di  valutare  la
«significativita'» dei bilanci consolidati predisposti e trasmessi da
parte degli enti alla BDAP. 
    Nell'ambito delle verifiche  sulla  corretta  individuazione  del
perimetro di consolidamento si raccomanda, in particolar modo  per  i
soggetti  esclusi  per  irrilevanza,  di   verificare   la   corretta
individuazione delle  soglie  limite  entro  le  quali  e'  possibile
escludere dal perimetro i soggetti da consolidare. 
    [Esempio: La mancata approvazione del bilancio di  esercizio  nei
termini  di  legge,  e  comunque,  in  tempi  congrui   a   garantire
l'elaborazione del consolidato,  non  puo'  giustificare  il  mancato
consolidamento del  soggetto  controllato/partecipato.  Il  principio
applicato, infatti, permette di utilizzare, per il consolidamento dei
conti,  anche  il  progetto  di  bilancio,  ovvero  in  mancanza,  il
preconsuntivo risultante dalle scritture contabili. Cio' in vista  di
un compiuto esercizio di tutti i poteri (di  indirizzo  e  controllo)
all'ente attribuiti in qualita' di socio (sia esso di  maggioranza  o
minoranza)]. 
    Domanda n. 1.5 - La domanda e' intesa a verificare se, in caso di
errata individuazione del perimetro  di  consolidamento,  rispetto  a
quanto previsto dal principio contabile (cfr. domanda precedente), il
revisore abbia formulato, nel proprio parere al bilancio consolidato,
specifico rilievo. 
    In caso di risposta affermativa al  quesito  in  argomento  viene
richiesta una  sintesi  dei  rilievi  formulati  dal  revisore  e  le
eventuali motivazioni fornite dall'ente. 
    Domanda n. 1.6 - Il quesito intende verificare  se  l'ente  abbia
opportunamente  valutato  l'effettiva  esclusione   dall'obbligo   di
redazione del bilancio consolidato. 
Sezione  II:  comunicazioni  e  direttive  per   l'elaborazione   del
consolidato. 
    Domanda 2.1  -  La  domanda  e'  volta  a  verificare  se  l'ente
territoriale capogruppo abbia rispettato l'obbligo di comunicare agli
enti, alle aziende e alle societa' incluse  nel  «Perimetro»  che  le
stesse saranno incluse nel bilancio consolidato. 
    Domanda 2.2 - La domanda mira a constatare se l'ente territoriale
capogruppo abbia trasmesso, a ciascuno di  tali  enti,  l'elenco  dei
soggetti compresi nel consolidato del «Perimetro». 
    Domanda  2.3  -  La  domanda   intende   verificare   se   l'ente
territoriale capogruppo abbia predisposto e  trasmesso,  ai  soggetti
rientranti nel perimetro di consolidamento, le  direttive  in  merito
alle tempistiche di elaborazione del bilancio di  esercizio,  nonche'
ai metodi valutativi. Inoltre, consente di avere un  riscontro  sulla
data di trasmissione delle direttive stesse ai soggetti del gruppo. 
    Le direttive impartite dall'ente  territoriale  capogruppo,  come
disciplinato dal paragrafo  3.2  del  principio  contabile  applicato
concernente  il  bilancio  consolidato  (allegato  4/4   al   decreto
legislativo n. 118/2011), devono contenere  le  seguenti  indicazioni
minime: 
      1. «le modalita' e i  tempi  di  trasmissione  dei  bilanci  di
esercizio, dei rendiconti o dei bilanci  consolidati  (questi  ultimi
nel caso in cui tra i soggetti da consolidare rientrino  sub-holding)
e  le  informazioni  integrative  necessarie   all'elaborazione   del
consolidato. I bilanci di esercizio e la  documentazione  integrativa
devono essere trasmessi all'ente  territoriale  capogruppo  entro  10
giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni  caso,  entro  il  20
luglio dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento.  I  bilanci
consolidati delle sub-holding devono essere  trasmessi  entro  il  20
luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza  di
tali termini e' particolarmente  importante,  in  considerazione  dei
tempi tecnici  necessari  per  l'effettuazione  delle  operazioni  di
consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per  il
controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze
previste i bilanci dei componenti del gruppo non  sono  ancora  stati
approvati, e' trasmesso il pre-consuntivo o il  bilancio  predisposto
ai fini dell'approvazione; 
      2. le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione  e
le informazioni  integrative  che  i  componenti  del  gruppo  devono
trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.  Di
norma i documenti richiesti comprendono  lo  stato  patrimoniale,  il
conto  economico  e  le  informazioni  di  dettaglio  riguardanti  le
operazioni interne al gruppo  (crediti,  debiti,  proventi  e  oneri,
utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti
del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa  del
bilancio consolidato. Considerato  che,  a  seguito  dell'entrata  in
vigore del  decreto  legislativo  n.  139/15  i  bilanci  degli  enti
strumentali e delle societa' del gruppo non sono tra  loro  omogenei,
e' necessario richiedere agli enti strumentali che adottano  la  sola
contabilita' economico patrimoniale e alle societa' del gruppo: 
        2.1. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio
consolidato secondo i principi contabili e  lo  schema  previsti  dal
decreto  legislativo  n.  118/11,  se   non   presenti   nella   nota
integrativa; 
        2.2. la riclassificazione  dello  stato  patrimoniale  e  del
conto economico  secondo  lo  schema  previsto  dall'allegato  11  al
decreto legislativo n. 118/11; 
      3.  le  istruzioni  necessarie  per  avviare  un  percorso  che
consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i  bilanci  del
gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti
nel presente  principio,  se  non  in  contrasto  con  la  disciplina
civilistica,   per   gli   enti   del    gruppo    in    contabilita'
economico-patrimoniale. In particolare, la  capogruppo  predispone  e
trasmette ai propri enti strumentali  e  societa'  controllate  linee
guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalita'
di consolidamento (per i bilanci consolidati  delle  sub-holding  del
gruppo) compatibili con la disciplina civilistica». 
    Domanda 2.4 -  La  domanda  intende  esaminare  se  le  direttive
impartite dall'ente territoriale ai soggetti del gruppo  siano  state
correttamente  definite  con  riferimento  a  norme,  regolamenti   e
principi contabili. 
    In caso  di  risposta  negativa,  diventa,  pertanto,  essenziale
indicare  quali  siano  le  motivazioni   che   l'ente   territoriale
capogruppo ha  fornito  all'organo  di  revisione,  a  seguito  della
richiesta di chiarimenti formulata dallo stesso. 
    Domanda 2.5, 2.6 - Il gruppo  di  domande  seguenti  deve  essere
compilato solo nel  caso  in  cui  un  ente  territoriale  capogruppo
utilizzi   sub-holding   per   detenere   partecipazioni   in    piu'
enti/societa'  rientranti   nel   proprio   «Gruppo   amministrazione
pubblica«. Il fine e' quello  di  accertare  se  l'ente  territoriale
capogruppo, nell'ambito della definizione delle proprie direttive  ai
soggetti  rientranti   nel   perimetro   di   consolidamento,   abbia
predisposto  specifici  indirizzi  per  l'elaborazione  del  bilancio
consolidato delle sub-holding. 
    Tali quesiti risultano estremamente utili in quanto nella maggior
parte dei casi le sub-holding non sono obbligate, ai sensi  dell'art.
27  del  decreto  legislativo  n.  127/1991,   all'elaborazione   del
consolidato (mancato superamento per due anni consecutivi  di  almeno
due dei tre parametri previsti  dal  riferimento  normativo  citato).
Cio' comporta, nella  pratica,  che  l'ente  territoriale  capogruppo
consolidi il bilancio di esercizio della sub-holding  (e  non  quello
consolidato   della   stessa)   con    conseguente    riduzione    di
significativita'  del  bilancio  consolidato  dell'ente   capogruppo.
Difatti, qualora l'ente si serva di sub-holding per la  gestione  del
«Gruppo  amministrazione  pubblica»  -  e  quest'ultime,  non   siano
soggette all'elaborazione  del  proprio  bilancio  consolidato  -  il
bilancio  aggregato  dell'ente  capogruppo  non   comprenderebbe   le
consistenze  patrimoniali  ed  economiche  delle  partecipazioni   di
livello superiore al secondo. 
    Domanda 2.7 - La domanda e' finalizzata ad  accertare  se  l'ente
abbia  ricevuto  la  documentazione  contabile  in  tempi  congrui  a
garantire l'elaborazione del bilancio consolidato cosi' come indicato
nel principio contabile. Tale accertamento  rileva,  in  particolare,
nell'eventualita' che il bilancio consolidato sia stato  approvato  e
trasmesso oltre il termine ultimo di  legge,  per  verificare  se  il
predetto  ritardo  sia  imputabile  all'ente  capogruppo,  ovvero  ai
soggetti partecipati. Cio' consente, indirettamente - nel caso in cui
le direttive siano state trasmesse con congruo anticipo (cfr. domanda
n. 2.1 in cui e' richiesto di indicare la data di trasmissione  delle
direttive ai soggetti del gruppo)  ma  i  documenti  contabili  siano
comunque  stati  trasmessi  in  ritardo   da   parte   dei   soggetti
controllati/partecipati -  di  verificare  il  potere  di  governance
dell'ente capogruppo sui propri soggetti partecipati. 
Sezione III:  rettifiche  di  pre-consolidamento  ed  elisioni  delle
operazioni infragruppo. 
    Domanda 3.1 - La domanda intende focalizzare  l'attenzione  sulle
rettifiche  di  pre-consolidamento  indispensabili  a  uniformare   i
bilanci, nonche' le poste infragruppo che dovranno essere oggetto  di
elisione, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato. 
    Ad esempio, puo' essere necessario procedere alla  rettifica  dei
bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti
se effettuati con aliquote differenti per le  medesime  tipologie  di
beni  o  gli  accantonamenti  al  fondo  svalutazione   crediti.   La
difformita' nell'adozione dei principi contabili da parte  di  una  o
piu' controllate, e' altresi' accettabile, qualora essa non incida in
misura  rilevante  rispetto  al  valore  consolidato  della  voce  in
questione, sia in termini quantitativi che qualitativi. 
    In  caso  di  risposta  affermativa  alla  domanda  3.1,  il  box
sottostante consente  di  acquisire  elementi  informativi  circa  le
ragioni  che  hanno  reso  necessaria  la   contabilizzazione   delle
rettifiche di pre-consolidamento e quale  sia  la  loro  origine  (ad
esempio, asimmetrie temporali causate dalla differente  modalita'  di
rilevazione contabile;  asimmetrie  causate  dal  differente  sistema
contabile  adottato  dai  componenti  del  gruppo  rispetto  all'ente
capogruppo;   sfasamenti    causati    da    mancati    impegni    di
spesa/accertamenti da parte dell'ente, ovvero da mancata  rilevazione
di costi/ricavi da parte degli organismi partecipati). 
    Domanda  3.2  -  La  domanda  in  questione  mira  a   richiamare
l'attenzione dell'ente capogruppo sulla necessita' di dare conto,  in
nota integrativa, delle societa' che  hanno  disatteso  le  direttive
impartite dallo stesso. 
    Domanda  3.3  -  La  domanda  consente  di  appurare  se   l'ente
capogruppo abbia riportato, in nota  integrativa,  le  rettifiche  di
pre-consolidamento apportate ai  bilanci  delle  societa'  che  hanno
disatteso le direttive impartite. 
Sezione IV: verifiche  dei  saldi  reciproci  tra  i  componenti  del
gruppo. 
    Domanda 4.1 e 4.2 - Le domande sono intese ad accertare se,  gia'
in sede di rendiconto, l'organo di revisione dell'ente capogruppo, di
concerto con gli organi di revisione dei soggetti partecipati,  abbia
provveduto ad asseverare i propri debiti/crediti reciproci, nonche' a
dare conto delle eventuali difformita'  rilevate  tra  le  reciproche
posizioni   contabili.   Per   approfondimento   si   rimanda    alla
deliberazione  Corte  dei  conti  -  Sezione   delle   autonomie   n.
2/SEZAUT/2016/QMIG. 
    Domanda 4.3 - La domanda consente di verificare se,  in  sede  di
istruttoria  propedeutica  all'emissione  del  parere   al   bilancio
consolidato, l'organo di revisione abbia rilevato incongruenze -  con
riferimento ai crediti e debiti reciproci tra l'ente e i soggetti del
gruppo - tra quanto asseverato in sede di  rendiconto  e  le  partite
infragruppo comunicate dai soggetti oggetto di consolidamento. 
    Domanda 4.4 - Tali difformita', al pari  di  quelle  rilevate  in
sede   di   asseverazione   (cfr.   domanda   4.2)   devono    essere
obbligatoriamente riportate in nota integrativa  da  parte  dell'ente
capogruppo che ha predispone il bilancio consolidato,  ai  sensi  del
par. 4.2 del richiamato principio contabile. In alternativa,  compete
all'organo di revisione chiedere le relative informazioni. 
    Domanda 4.5, 4.6 e 4.7 - Le domande permettono  di  capire  quali
siano  state  le  rettifiche  di  pre-consolidamento  apportate   per
parificare i disallineamenti riscontrati. In merito, si  fa  presente
che per una corretta ed esaustiva risposta al  quesito  in  questione
l'organo di revisione e' tenuto a verificare che  l'ente  capogruppo,
per ogni operazione di rettifica, abbia riportato in nota integrativa
le  scritture  contabili  in  partita  doppia   utilizzate   per   il
riallineamento delle poste contabili reciproche in merito alle  quali
siano  state  riscontrate  differenze.  Inoltre,  e'  opportuno   che
l'organo di revisione accerti che tali scritture siano  corredate  da
una breve descrizione qualitativa delle motivazioni per le  quali  le
stesse siano state adottate. 
    Si riportano di seguito due «risposte tipo» in  merito  alle  due
casistiche piu' ricorrenti. 
    [Esempio 1: Il comune «Alfa», nell'ambito delle proprie scritture
di assestamento relative  alla  contabilita'  economico-patrimoniale,
non ha rilevato le cosiddette «fatture da ricevere» tra le quali  era
inclusa una fattura della propria  societa'  partecipata  «Beta»  che
gestisce il  trasporto  scolastico.  Di  conseguenza  nel  rendiconto
economico-patrimoniale dell'ente non e' stato rilevato il costo e  il
relativo debito. Nella casistica in  esame  l'ente  ha  impegnato  la
spesa in contabilita' finanziaria, ma in mancanza della liquidazione,
il software contabile non ha generato in automatico (sulla base della
matrice di correlazione) il relativo costo  d'esercizio  che  avrebbe
dovuto essere oggetto di apposita scrittura di completamento da parte
dell'ente. La societa', in contabilita' civilistica, ha correttamente
iscritto il ricavo relativo alla fattura di che trattasi. 
    Nella  trasmissione  delle  operazioni  infragruppo  la  societa'
comunica all'ente capogruppo le seguenti operazioni: 
      ricavo vs. comune «Alfa» euro 1000; 
      credito vs. comune «Alfa» euro 1000. 
    Il comune, al contrario, non rileva  nella  propria  contabilita'
alcun costo e alcun debito. 
    Definita la casistica come sopra riportata,  l'ente  in  sede  di
elaborazione del bilancio consolidato dovrebbe effettuare le seguenti
operazioni: 
      1)  rilevare  il   costo   con   la   seguente   scrittura   di
pre-consolidamento: «Costo per  contratto  di  servizio  inerente  al
trasporto scolastico a Debiti vs. fornitori euro 1.000»; 
      2)  procedere  con  l'elisione  di  euro  1.000  di  costi  nel
rendiconto del comune con euro 1.000 di  ricavi  nel  bilancio  della
societa' «Beta»; 
      3) procedere  con  l'elisione  di  euro  1.000  di  debiti  vs.
fornitori nel rendiconto del comune con euro  1.000  di  crediti  nel
bilancio della societa' «Beta»; 
      4)  riportare  in  nota  integrativa,   nell'apposita   sezione
riguardante le scritture di pre-consolidamento, la scrittura  operata
con una breve descrizione della casistica. 
    Breve ipotetico stralcio degli elementi informativi  da  indicare
in N.I. 
    In sede  di  elaborazione  del  bilancio  consolidato  l'ente  ha
riscontrato la mancata  contabilizzazione,  in  sede  di  rilevazione
delle scritture di assestamento del rendiconto della gestione, di una
fattura non ancora emessa dalla societa' «Alfa» attinente al servizio
di  trasporto  scolastico  facente   riferimento   all'esercizio   di
competenza. Di conseguenza, e' stata operata  la  seguente  scrittura
contabile nel rendiconto economico patrimoniale dell'ente al fine  di
riallineare  le  poste  reciproche  e   procedere,   successivamente,
all'elisione delle operazioni infragruppo: «Costo  per  contratto  di
servizio inerente al trasporto scolastico a debiti vs. fornitori euro
1.000».  In  ogni  caso  si  da'  atto  che  la  presente  spesa  non
rappresenta  un  debito  fuori  bilancio  poiche'  per  la  spesa  in
questione e' stata correttamente previsto lo  stanziamento  di  spesa
nel bilancio  di  previsione  dell'ente  ed  e'  stato  correttamente
impegnato l'importo della prestazione nei termini di legge]. 
    [Esempio 2: Il comune «Alfa» ha affidato  alla  propria  societa'
partecipata  «Beta»  il  servizio  di  trasporto   scolastico   senza
prevedere lo stanziamento in bilancio e impegnare la  relativa  spesa
per la  prestazione  in  questione.  Di  conseguenza  nel  rendiconto
economico-patrimoniale dell'ente non e' stato rilevato il costo e  il
relativo  debito.  La  societa',  in  contabilita'  civilistica,   ha
correttamente  iscritto  il  ricavo  relativo  alla  fattura  di  che
trattasi in ragione del  proprio  diritto  a  riscuotere  il  credito
derivante dall'affidamento del servizio. 
    Nella  trasmissione  delle  operazioni  infragruppo  la  societa'
comunica all'ente capogruppo le seguenti operazioni: 
      ricavo vs. comune «Alfa» euro 10.000; 
      credito vs. comune «Alfa» euro 10.000. 
    Il comune, di converso, non  rileva  nella  propria  contabilita'
alcun costo e alcun debito. 
    Definita la casistica come sopra riportata,  l'ente  in  sede  di
bilancio consolidato dovrebbe effettuare le seguenti operazioni: 
      1)  rilevare  il   costo   con   la   seguente   scrittura   di
pre-consolidamento: «Costo per  contratto  di  servizio  inerente  al
trasporto scolastico a debiti vs. fornitori euro 10.000»; 
      2) procedere  con  l'elisione  di  euro  10.000  di  costi  nel
rendiconto del comune con euro 10.000 di ricavi  nel  bilancio  della
societa' «Beta»; 
      3) procedere con  l'elisione  di  euro  10.000  di  debiti  vs.
fornitori nel rendiconto del comune con euro 10.000  di  crediti  nel
bilancio della societa' «Beta»; 
      4)  riportare  in  nota  integrativa,   nell'apposita   sezione
riguardante le scritture di pre-consolidamento, la scrittura  operata
con una breve descrizione della casistica. 
    Breve ipotetico stralcio in N.I. 
    In sede  di  elaborazione  del  bilancio  consolidato  l'ente  ha
riscontrato la presenza di  un  debito  fuori  bilancio  relativo  al
contratto di servizio  per  il  trasporto  scolastico  affidato  alla
societa'  «Beta».  Di  conseguenza,  e'  stata  operata  la  seguente
scrittura contabile nel rendiconto economico  patrimoniale  dell'ente
al  fine  di   riallineare   le   poste   reciproche   e   procedere,
successivamente, all'elisione delle  operazioni  infragruppo:  «Costo
per contratto di servizio inerente al trasporto scolastico  a  debiti
vs. fornitori  euro  10.000.  Inoltre,  si  da'  atto  che  l'ufficio
competente ha avviato la procedura  di  cui  all'art.  194  del  Tuel
attraverso la predisposizione  della  proposta  di  deliberazione  di
consiglio comunale  per  la  successiva  approvazione  da  parte  del
competente organo politico]. 
    Domanda 4.8 e 4.9 - Le domande mirano ad appurare se l'organo  di
revisione abbia avviato il  monitoraggio  delle  operazioni  relative
alle   discordanze   causate   da   sfasature   temporali   derivanti
dall'applicazione di principi contabili differenti (cfr. esempio n. 1
delle domande 4.5, 4.6,  4.7)  e  se  tali  discordanze  siano  state
superate entro la data di approvazione del bilancio  consolidato.  In
caso contrario, permane l'obbligo di proseguire  il  monitoraggio  al
fine  di  garantire,  entro  la  fine  dell'esercizio  in  corso,  il
riallineamento delle posizioni contabili rimaste in sospeso. 
    Domanda  4.10  -  La   domanda   focalizza   l'attenzione   sugli
accertamenti effettuati dall'organo di revisione in merito  all'avvio
della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio da  parte
dell'ente capogruppo a seguito  di  discordanze  causate  da  mancati
impegni di spesa (cfr. esempio n. 2 delle domande 4.5, 4.6, 4.7). 
    Domanda 4.11 - La domanda e'  volta  a  comprendere  quali  siano
state le scelte in merito alla  valutazione  circa  l'irrilevanza  di
alcune operazioni contabili infragruppo nell'ambito dell'elaborazione
del bilancio consolidato. 
    Domanda 4.12 - In questa sede, facendo riferimento alla  risposta
affermativa alla domanda n. 4.11 si chiede di verificare se sia stata
fornita  opportuna  motivazione,  in   nota   integrativa,   rispetto
all'ammontare  e  all'incidenza  delle   poste   contabili   ritenute
irrilevanti, sia in  termini  assoluti  che  relativi,  sul  bilancio
consolidato. 
    Domanda 4.13 -  La  domanda  e'  volta  valutare  la  correttezza
dell'operazione di circolarizzazione delle poste contabili tra l'ente
capogruppo  e  gli  altri  componenti  inclusi  nel   perimetro   del
consolidamento  in  merito  all'individuazione  e  alla   conseguente
contabilizzazione dei rapporti contabili intercorsi  tra  i  soggetti
facenti  parte  del  consolidato.  La  rideterminazione  dei   saldi,
infatti, non va effettuata solo in senso verticale  (cioe'  tra  ente
capogruppo e soggetti inclusi nel consolidato),  ma  anche  in  senso
orizzontale (cioe' tra gli organismi inclusi nel consolidato). 
Sezione  V:  verifiche  sul  patrimonio   netto   e   i   metodi   di
consolidamento. 
    Domanda  5.1  -  La  domanda  e'  volta  a   verificare   se   le
partecipazioni siano state rilevate, gia' in sede di rendiconto,  con
il metodo del patrimonio netto (secondo quanto disposto  dal  OIC  17
punti 107-112) o se, tale criterio di valutazione sia stato  adottato
solo  in  sede  di  elaborazione   del   bilancio   consolidato.   In
quest'ultimo caso, l'organo di revisione dovra' verificare che l'ente
capogruppo abbia indicato in nota integrativa  le  modalita'  tecnico
contabili adottate per l'adeguamento del valore delle partecipazioni. 
    Si fa presente, infatti, che  il  principio  contabile  applicato
concernente  il   bilancio   consolidato   (allegato   4.4,   decreto
legislativo n. 118/2011, par. 3.2) attribuisce agli enti territoriali
capogruppo, nei confronti dei componenti del gruppo che  adottano  la
contabilita' civilistica, poteri di controllo e d'indirizzo  analoghi
a quelli esercitabili  sui  propri  enti  e  societa'.  A  tal  fine,
specifica che «la  capogruppo  invita  i  componenti  del  gruppo  ad
adottare il criterio  del  patrimonio  netto  per  contabilizzare  le
partecipazioni al capitale di componenti del gruppo,  eccetto  quando
la partecipazione e' acquistata e posseduta esclusivamente  in  vista
di  una  dismissione  entro  l'anno.   In   quest'ultimo   caso,   la
partecipazione e' contabilizzata in base al criterio del costo». 
    Analogamente, il principio contabile concernente la  contabilita'
economico  patrimoniale  (allegato  4.3  al  decreto  legislativo  n.
118/2011),  al  paragrafo   6.1.3   «Immobilizzazioni   finanziarie»,
ribadisce la necessita' che, ai  fini  della  redazione  del  proprio
rendiconto,  gli  enti  capogruppo  esercitino  «tutte  le  possibili
iniziative  e  pressioni  nei  confronti   delle   proprie   societa'
controllate, per l'acquisizione dello schema di bilancio  d'esercizio
o di rendiconto, predisposti ai  fini  dell'approvazione,  necessario
per l'adozione  del  metodo  del  patrimonio  netto».  Nel  contempo,
declina le limitate ipotesi in  cui,  in  sede  di  elaborazione  del
rendiconto della gestione, la valorizzazione delle partecipazioni  e'
effettuata secondo il  metodo  del  patrimonio  netto  dell'esercizio
precedente o al costo di acquisto. Risulta  evidente,  pertanto,  che
nell'eventualita'  di  ritrovarsi   nelle   fattispecie   derogatorie
indicate  dal  principio  contabile,  in  sede  di  elaborazione  del
bilancio  consolidato  e'  d'obbligo  adeguare,  con  il  metodo  del
patrimonio netto, il valore delle partecipazioni detenute  e  oggetto
di   consolidamento   almeno   al   valore   del   patrimonio   netto
dell'esercizio precedente, al fine di poter consentire le  operazioni
di eliminazione delle partecipazioni con le quote di patrimonio netto
delle societa' detenute. 
    Domanda 5.2 - La domanda e' diretta ad accertare se le differenze
di consolidamento  siano  state  trattate  in  conformita'  a  quanto
previsto dai principi contabili, al fine  di  armonizzare  le  prassi
contabili volte a valorizzare correttamente i componenti straordinari
del bilancio. 
    Domanda  5.3  -  In   questa   sede   si   chiede   conto   della
contabilizzazione  della  differenza,   negativa   e   positiva,   da
annullamento. La  domanda  indaga  sull'eventuale  presenza  di  tali
variazioni e sulle modalita' tecnico-contabile utilizzate, al fine di
verificare il rispetto del principio contabile dedicato. Al riguardo,
si ricorda che la contabilizzazione delle differenze da  annullamento
e' disciplinata dall'OIC 17, punti 54 al  56  (trattamento  contabile
della  differenza  positiva  da  annullamento)  e  punti  57   a   60
(trattamento contabile della differenza negativa da annullamento). 
    Nel caso in cui l'operazione di eliminazione delle partecipazioni
con la quota di patrimonio netto delle relative partecipate non abbia
fatto emergere differenze da annullamento, dovra' essere  valorizzata
la risposta «Non ricorre la fattispecie». 
    Tale situazione si verifica quando il valore della partecipazione
iscritta nel bilancio d'esercizio dell'ente capogruppo corrisponde al
valore  della  frazione   di   patrimonio   netto   contabile   della
partecipata. 
    Domanda 5.4 - La domanda e'  volta  a  verificare  se  sia  stata
correttamente  evidenziata  la  quota  di  pertinenza  di  terzi  con
riferimento tanto all'utile/perdita di esercizio quanto alle voci del
patrimonio netto. Si fa presente che tale indicazione della quota  di
terzi e' necessaria nei casi  in  cui  siano  presenti  soggetti  non
partecipati interamente dalla capogruppo e consolidati con il  metodo
integrale (per approfondimenti si rimanda a quanto disposto  dall'OIC
17 ai punti 96 - 102). 
Sezione VI: verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa. 
    Domande 6.1, 6.2 e 6.3 - Le domande consentono di  verificare  se
la  nota  integrativa  fornisca  ai  soggetti  interessati   compiute
informazioni  circa  le  dinamiche  economico-patrimoniali  ed  anche
contabili  che  hanno  caratterizzato  la   gestione   dell'esercizio
consolidato per l'anno oggetto di indagine. Al tempo stesso  la  nota
integrativa arricchisce il bagaglio conoscitivo con  informazioni  di
dettaglio che superano il periodo temporale osservato;  in  tal  modo
vengo poste le basi per  un  monitoraggio  e  controllo  sempre  piu'
vicino  all'esercizio  in  corso.  Inoltre,   la   domanda   consente
all'organo di revisione di evidenziare direttamente  alla  Corte  dei
conti eventuali carenze e asimmetrie informative rilevate  nel  corso
dell'attivita' di vigilanza. 
    Domande 6.4, 6.5, 6.6 - Le domande sono volte a responsabilizzare
l'organo di revisione in merito all'attendibilita' dei dati trasmessi
dall'ente alla BDAP affinche'  possano  essere  ritenuti  idonei  per
successive elaborazioni anche ai fini del  consolidamento  dei  conti
pubblici  nazionali  e,  in   prospettiva,   supportare   l'attivita'
istituzionale sulle politiche di finanza pubblica.