(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                              Sezione I 
                          Quadro normativo 
 
    L'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.  160  (Legge
di bilancio per il 2020), istituisce nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una
dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930  milioni  di
euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore  a  150  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2020,  2021  e  2022  e'  destinata  ad
interventi coerenti con le finalita' previste dall'art. 19, comma  6,
del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  di  cui  fino  a  20
milioni di  euro  per  ciascuno  dei  predetti  anni  destinati  alle
iniziative  da  avviare  nelle  zone  economiche   ambientali.   Alla
costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste  delle  quote
di emissione di CO2 di cui all'art. 19  del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli
anni 2020, 2021 e 2022,  a  valere  sulla  quota  di  pertinenza  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni,
che resta acquisito all'erario. 
    2. Il successivo comma 86 dell'articolo i della menzionata  legge
di bilancio autorizza il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  a
intervenire attraverso la concessione  di  una  o  piu'  garanzie,  a
titolo  oneroso,  al  fine  di  sostenere  programmi   specifici   di
investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico  privato  e
anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi  privati
di  ricerca,  finalizzati  a   realizzare   progetti   economicamente
sostenibili  e  che  abbiano  come  obiettivo  la   decarbonizzazione
dell'economia, l'economia circolare,  il  supporto  all'imprenditoria
giovanile e femminile, la riduzione  dell'uso  della  plastica  e  la
sostituzione   della   plastica   con   materiali   alternativi,   la
rigenerazione urbana, il  turismo  sostenibile,  l'adattamento  e  la
mitigazione dei  rischi  sul  territorio  derivanti  dal  cambiamento
climatico e, in generale, programmi  di  investimento  e  progetti  a
carattere innovativo e ad elevata sostenibilita'  ambientale  tenendo
conto anche degli impatti sociali. 
    3. Con l'art.  64  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il legislatore ha specificato gli  ambiti  di  applicazione  di  tali
garanzie,  da  rilasciarsi  conformemente  alla  comunicazione  della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019 in materia  di  Green  deal
europeo, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE puo' emanare  entro
il 28 febbraio di ogni anno. 
    Tali garanzie possono riguardare, in particolare: 
      a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso  un'economia
pulita e circolare e ad integrare cicli produttivi con le  tecnologie
a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; 
      b)  progetti  tesi  ad  accelerare  la  transizione  verso  una
mobilita' sostenibile ed intelligente, con particolare riferimento  a
progetti  volti  a  favorire  l'avvento  di   mobilita'   multimodale
automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita'
delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo  di  sistemi
intelligenti  di  gestione  del  traffico,   resi   possibili   dalla
digitalizzazione. 
    4. Il comma 2 del medesimo art. 64 del decreto-legge  n.  76  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n.
120, stabilisce che tali garanzie siano assunte da  Sace  S.p.a.  nel
limite di 2.500 milioni di euro per  l'anno  2020  e,  per  gli  anni
successivi, nel limite  di  impegni  assumibile  fissato  annualmente
dalla legge di bilancio, conformemente ai termini e  alle  condizioni
previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e Sace S.p.a. e approvata con delibera del  CIPE  entro
il 30 settembre 2020. 
    Tale  convenzione  disciplina   l'attivita'   istruttoria   delle
operazioni, anche con riferimento alla selezione e  alla  valutazione
in termini di rispondenza agli obiettivi sopraelencati e  l'efficacia
degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi. La  convenzione,
inoltre, attiene alle procedure per il rilascio delle garanzie,  alla
gestione delle fasi successive al pagamento e al recupero  crediti  e
le modalita' operative. 
    5. Il rilascio da parte di Sace S.p.a. delle garanzie di  importo
pari o superiore a 200 milioni di euro, e' subordinato, ai sensi  del
comma 3 del citato art. 64 alla decisione  assunta  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il  Ministro  dello
sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da  Sace
S.p.a.. 
    La disposizione  introdotta  dal  comma  5  del  citato  art.  64
statuisce altresi' che, per l'anno 2020, le risorse  disponibili  del
fondo di cui all'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie che, ai
sensi del comma 4 del medesimo  articolo,  lo  Stato  rilascia  sulle
garanzie accordate da Sace S.p.a., nel rispetto dei criteri  e  degli
ambiti delineati dalla norma. 
 
                             Sezione II 
                         Indirizzi operativi 
 
    6. Ai fini del rilascio della garanzia ai sensi dell'art. 64  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si forniscono  alcuni  indirizzi
utili per la selezione dei progetti e la valutazione del  loro  grado
di corrispondenza ai principi e agli obiettivi  ambientali  stabiliti
nell'ordinamento nazionale e in quello dell'Unione europea. 
    In primo luogo appare opportuno elencare i  principali  obiettivi
da raggiungere in ambito nazionale, ai sensi del citato decreto-legge
n. 76  del  2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120: 
      i) transizione verso un'economia pulita e circolare; 
      ii) integrazione dei cicli produttivi con  tecnologie  a  basse
emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; 
      iii)  accelerazione  della  transizione  verso  una   mobilita'
sostenibile e intelligente; 
      iv) promozione di una  mobilita'  multimodale  automatizzata  e
connessa idonea a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle  emissioni
inquinanti; 
      v) sviluppo di sistemi intelligenti di gestione  del  traffico,
mediante progetti di digitalizzazione. 
    7. I primi due obiettivi sono  riferibili  alla  lettera  a)  del
comma 1 dell'art. 64, mentre gli altri  tre  si  ricavano  da  quanto
previsto dalla successiva lettera b). A loro  volta,  tali  obiettivi
sono  strettamente  connessi  ad  una  serie  di  obiettivi  definiti
dall'Unione europea nel contesto delle proprie politiche per il Green
Deal europeo, che -  come  precisato  dalla  richiamata  normativa  -
costituiscono  la  cornice  di  riferimento  per  gli  interventi  da
promuovere. In particolare,  l'obiettivo  i)  e'  da  collegare  alla
comunicazione  della  Commissione  europea  relativa  al  Green  Deal
europeo dell'11 dicembre 2019 che indica gli obiettivi di transizione
verso  una  economia   pulita   e   circolare,   implementati   dalla
comunicazione della Commissione COM (2020) 440 del 27 maggio 2020. 
    In tale ambito rilevano, in particolare, i seguenti obiettivi: 
      1) il riciclo di almeno il 55%  dei  rifiuti  urbani  entro  il
2025. Questa quota e' destinata a salire al 60% entro il  2030  e  al
65% entro il 2035; 
      2) il riciclo del 65% dei rifiuti di imballaggi entro  il  2025
(70% entro il 2030) con obiettivi diversificati per  materiale,  come
illustrato nella tabella: 
 
           ===============================================
           |                     | Entro il  | Entro il  |
           |      Materiale      |   2025    |   2030    |
           +=====================+===========+===========+
           |Tutti i tipi di      |           |           |
           |imballaggi           |65%        |70%        |
           +---------------------+-----------+-----------+
           |Plastica             |50%        |55%        |
           +---------------------+-----------+-----------+
           |Legno                |25%        |30%        |
           +---------------------+-----------+-----------+
           |Metalli ferrosi      |70%        |80%        |
           +---------------------+-----------+-----------+
           |Alluminio            |50%        |60%        |
           +---------------------+-----------+-----------+
           |Vetro                |70%        |75%        |
           +---------------------+-----------+-----------+
           |Carta e cartone      |75%        |85%        |
           +---------------------+-----------+-----------+
 
      3) la riduzione dello smaltimento in discarica, con l'obiettivo
vincolante che entro il 2035 non oltre il i0% del totale dei  rifiuti
urbani sia smaltito in discarica. 
    Detti obiettivi sono stati recepiti a livello  nazionale  con  la
pubblicazione dei decreti legislativi di  attuazione  del  «Pacchetto
economia circolare». 
    8. Sono, altresi', riconducibili al tema dell'economia  circolare
le attivita' di ecodesign sancite  dalla  direttiva  2009/125/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  ottobre  24309,  relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per  la
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e  del
Piano d'azione  dell'Unione  europea  per  l'economia  circolare.  In
questo ambito rientrano le attivita' di: 
      a)      ecodesign,      ecoinnovazione,       re-manifacturing,
reingegnerizzazione    dei    processi     produttivi,     ri-design,
ricondizionamento  dei  prodotti,  estensione  del  ciclo  di   vita,
recupero di materie prime, rigenerazione volti a  raggiungere  target
di minore consumo di  materie  prime,  maggiore  efficienza  nell'uso
delle materie prime e significativa  minore  produzione  di  rifiuti;
rientrano in questa categoria anche i  sottoprodotti  provenienti  da
attivita' zootecniche e agroindustriali; 
      b) simbiosi industriale, bioeconomia circolare,  collaborazione
territoriale   volta   alla   creazione    di    ecosistemi/distretti
economici/comunita' circolari; 
      c)  sostituzione  dei  processi  o  significativi  utilizzi  di
materie prime rinnovabili, riciclabili o biodegradabili; 
      d) «prodotto come servizio» e modalita' di «sharing». 
    9. In conformita' a quanto indicato  dal  comma  86  dell'art.  1
della menzionata legge di  bilancio,  tali  obiettivi  si  connettono
anche ai processi di rigenerazione urbana che,  per  la  loro  natura
trasversale,  concorrono  a   valorizzare   l'edilizia   residenziale
pubblica,   agevolando   altresi'   l'incremento    della    qualita'
dell'abitare  e  la  connessione  dei  contesti  urbani  nella   loro
totalita', sia nel centro che nella periferia. 
    A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma  437,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, del 16 settembre 2020 e'  stato
adottato  il  Programma  innovativo   nazionale   per   la   qualita'
dell'abitare che finanzia  progetti  finalizzati  a  riqualificare  e
incrementare  il  patrimonio  destinato   all'edilizia   residenziale
sociale, rigenerando le aree urbane con un incremento della  qualita'
ambientale e della resilienza ai cambiamenti climatici. 
    10.  L'obiettivo  ii),  riguardante  l'integrazione   dei   cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni
e servizi sostenibili, e' da collegare in primo luogo agli  obiettivi
europei in tema di clima ed energia al 2030, tra i quali: 
      a) una riduzione almeno  del  40%  delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra (rispetto ai livelli del 1990); 
      b) il raggiungimento di una quota almeno  del  32%  di  energia
rinnovabile; 
      c)  un   miglioramento   almeno   del   32,5%   dell'efficienza
energetica. 
    I principali obiettivi del  PNIEC  -  Piano  nazionale  integrato
energia e clima italiano, pubblicato il 21 gennaio 2020, attuati  con
i decreti legislativi  di  recepimento  delle  direttive  europee  in
materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e  di  mercati
dell'elettricita' e del gas, sono: 
      a) quota di energia da fonti  rinnovabili  nei  consumi  finali
lordi di energia pari al 30%; 
      b) quota di energia da fonti  rinnovabili  nei  consumi  finali
lordi di energia nei trasporti del 22% (a  fronte  del  14%  previsto
dall'Unione europea); 
      c) riduzione dei consumi di energia primaria del 43% (a  fronte
di un obiettivo dell'Unione europea del 32,5%); 
      d) riduzione dei «gas  serra»  dei  settori  non  ETS  del  33%
rispetto al 2005  (a  fronte  di  un  obiettivo  dell'Unione  europea
superiore del 30%). 
    Pertanto,  a  titolo  esemplificativo  l'obiettivo  di  cui  alla
lettera  a)  potra'  essere  perseguito  anche  attraverso   progetti
relativi  ad  investimenti  in   infrastrutture   fisiche   atte   ad
incrementare o ottimizzare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili
(es. reti di interconnessione, smart grids  e  sistemi  di  accumulo)
supportati dal  rilascio  delle  garanzie  di  cui  all'art.  64  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. 
    In questo ambito possono rientrare anche progetti volti a: 
      adottare  metodi  produttivi  sostenibili  quali  l'agricoltura
biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura; 
      diffondere  le  tecniche  di   agricoltura   e   zootecnia   di
precisione; 
      favorire la gestione, la valorizzazione e l'uso circolare degli
effluenti zootecnici nelle aree ad alta intensita' produttiva. 
    11. Per quanto riguarda invece l'insieme di progetti di cui  alla
lettera b) per i quali l'art. 64 del decreto-legge  n.  76  del  2020
prevede possa essere concessa  la  garanzia,  ossia  per  i  progetti
riguardanti la mobilita' sostenibile, va ricordato che  la  strategia
italiana per la mobilita'  e'  imperniata,  in  coerenza  con  quanto
indicato nel paragrafo 2.1.5 «Accelerare  la  transizione  verso  una
mobilita'  sostenibile  e  intelligente»  della  Comunicazione  della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019 in materia  di  Green  deal
europeo, sui seguenti obiettivi: 
      a) Digitalizzazione, ricerca applicata e innovazione:  volta  a
trasformare il settore dei trasporti e della mobilita' in un  settore
smart e dinamico attraverso l'implementazione di sistemi di mobilita'
condivisa e l'utilizzo di alta tecnologia (technology driven),  quali
ad esempio: 
        1) lo sviluppo di servizi e tecnologie per rendere piu' smart
e verdi i  servizi  per  il  trasporto  e  la  logistica  (es:  smart
ticketing, servizi wi-fi, geolocalizzazione e  relativi  servizi  per
l'utenza per minimizzare le attese, self driving cars, etc); 
        2) lo sviluppo di sistemi di  monitoraggio  e  pianificazione
urbana ad altissima  risoluzione  spazio  temporale  basato  su  reti
riconfigurabili di monitoraggio pervasivo, che superino i  limiti  di
densita' delle attuali reti regolatorie; 
        3) lo sviluppo tecnologico e l'identificazione  di  modalita'
applicative  per  la  promozione   di   una   mobilita'   multimodale
automatizzata e connessa, idonea a ridurre l'inquinamento e l'entita'
delle emissioni inquinanti, e servizi quali, ad esempio: car sharing,
mobilita' cooperativa, servizi a chiamata  e  taxi  multi  utenza  in
sicurezza; 
        4) l'implementazione di una rete di  smart  grids  oltre  che
nelle citta' sulle principali direttrici stradali per  consentire  di
mitigare l'effetto di range anxiety tipico dei veicoli  elettrici  in
questa fase del loro sviluppo tecnologico; 
      b) Mobilita' elettrica, attiva e sostenibile attraverso: 
        1) lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei  veicoli
elettrici nelle citta' e nelle aree rurali anche con riferimento alla
tecnologia del c.d.  Vehicle-to-Grid  (V2G),  nonche'  la  promozione
dello sviluppo di sistemi di impresa  nazionali  correlati  a  questa
filiera; 
        2) progetti che prevedano un  ammodernamento  della  rete  di
distribuzione dei carburanti,  sia  stradale  sia  autostradale,  che
consenta il passaggio dai carburanti fossili tradizionali all'energia
elettrica  e  ai  carburanti  alternativi  a   bassa   emissione   di
inquinanti; 
        3) lo sviluppo e la commercializzazione di  veicoli  e  altri
mezzi di trasporto in generale (es: navi, imbarcazioni, aerei,  treni
ad idrogeno ...) a bassa emissione; 
        4) lo sviluppo di tecnologie e sistemi di mobilita' leggera a
bassa emissione; 
        5)  l'attuazione  del  Piano   strategico   nazionale   della
mobilita' sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma  per  i
servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  il  miglioramento  della
qualita' dell'aria; 
        6) lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili e a  bassa
emissione di inquinanti, inclusa la mobilita' portuale  e  marittima,
anche in linea con la  direttiva  DAFI  (direttiva  2014/94/UE  sulla
realizzazione di un'infrastruttura  per  i  combustibili  alternativi
quali elettricita', gas naturale compresso o liquido, e  idrogeno)  o
per il cold ironing; 
      c) lo sviluppo di progetti che riguardano segmenti di difficile
coinvolgimento quali biometano nei trattori agricoli, i biocarburanti
per aviazione e i bio-bunker per marina; 
      d) Mobilita' pubblica, anche locale, sostenibile, attraverso un
processo di decarbonizzazione e di utilizzo di combustibili  e  fonti
di  alimentazione  alternativi,  implementando  il  Piano  strategico
nazionale della mobilita'  sostenibile  e  sviluppando  il  trasporto
rapido di massa su ferro nelle aree urbane; 
      e) Logistica sostenibile delle merci,  ivi  inclusi,  a  titolo
esemplificativo, il cold ironing, l'elettrificazione delle  banchine,
l'efficientamento energetico della catena del freddo per  i  prodotti
deperibili,  nonche'  la  trasformazione  green   della   flotta   di
navigazione nel trasporto marittimo e lo sviluppo delle alimentazioni
alternative (quali GNL e  idrogeno)  nella  filiera  logistica  delle
merci; 
      f) Mobilita' attiva, attraverso lo sviluppo della  ciclabilita'
e dei percorsi cidopedonali. 
    In particolare, per la mobilita'  elettrica  il  Piano  nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica (PNIRE) ha introdotto i seguenti obiettivi al 2030: a)  1,6
milioni di auto elettriche pure o EV al  2030;  b)  un  totale  di  6
milioni di auto elettriche e ibride plug-in. 
    Invece gli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica
pubblica  i  target  sono  di  80.000  punti  di  ricarica  al  2030,
distribuiti tra: 
      60.000 punti di ricarica di potenza standard accelerata; 
      20.000  punti  di  ricarica  di  potenza   elevata   veloce   e
ultra-veloce. 
    12. Occorre, in ogni caso, evidenziare che, ai sensi dell'art. 1,
comma 85, della legge n. 160 del 2019, una quota pari ad almeno  euro
150 milioni di euro delle garanzie in parola dovra' essere  destinata
a progetti coerenti con le finalita' di cui all'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 30 del 2013 (che, dal 1° gennaio  2021,  sara'
sostituito dall'art. 23, comma 7, del decreto  legislativo  9  giugno
2020, n. 47) tra cui rientrano anche i progetti volti a: 
      a) favorire il sequestro di CO2 mediante silvicoltura; 
      b) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini,  a
partire dalle aree e dai siti protetti  nazionali,  internazionali  e
dell'Unione europea, anche  mediante  l'impiego  di  idonei  mezzi  e
strutture  per  il  monitoraggio,  il  controllo   e   il   contrasto
dell'inquinamento; 
      c) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza  energetica
ed  efficienza   idrica,   i   sistemi   di   teleriscaldamento,   la
cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o  a
fornire un  sostegno  finanziario  per  affrontare  le  problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso. 
    In tale ambito, una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro
annui delle garanzie concesse da Sace S.p.a. ai  sensi  dell'art.  64
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, potra'  essere  destinata  a
supporto di progetti, coerenti con gli obiettivi delineati  ai  sensi
del citato articolo, da avviare  nell'ambito  delle  Zone  economiche
ambientali (ZEA) di cui all'art. 4-ter del decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229 (v. Allegato 1). 
    13. Il dettato dell'art. 64 del decreto-legge  n.  76  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
pur definendo due insiemi di progetti ai quali applicare le garanzie,
puo' essere, tuttavia, ulteriormente precisato e integrato attraverso
il presente atto di indirizzo, in  modo  da  fornire  a  Sace  S.p.a.
indicazioni  sugli  ambiti  di  intervento  delineati  dal  combinato
disposto del menzionato art. 64 e dall'art. 1, commi 85 e  86,  della
legge di bilancio per il 2020. 
    Alla luce del quadro normativo, nazionale ed  europeo,  descritto
nella  sezione  precedente,  la  seguente  Tabella 1  individua,  con
maggior dettaglio tecnico, specifici ambiti di attinenza dei progetti
suscettibili di beneficiare delle garanzie rilasciate da Sace  S.p.a.
ai sensi delle richiamate disposizioni di legge. 
 
                                                           Tabella 1. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    14. Al fine di  garantire  il  piu'  ampio  supporto  nella  fase
iniziale dell'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 64  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  per  l'anno  2020  le  garanzie
potranno essere emesse anche a beneficio di progetti  che  presentino
le caratteristiche richieste dal medesimo art. 64 e dal presente atto
di indirizzo e che abbiano beneficiato di finanziamenti  a  far  data
dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 160 del
2019 che all'art.  1,  comma  86,  ha  previsto  la  possibilita'  di
rilasciare le garanzie) a condizione che il rilascio  della  relativa
garanzia  sia  idoneo  a  determinare  elementi   di   addizionalita'
conseguenti all'intervento da parte di Sace S.p.a. 
    15. Nell'ambito del prossimo  atto  di  indirizzo,  da  approvare
entro il 28 febbraio 2021, potranno, tra l'altro,  essere  introdotti
ulteriori piu' specifici  indicatori  -  per  valutare -  i  progetti
eleggibili,  in  ragione  della  loro  idoneita'  a  contribuire   al
perseguimento degli obiettivi ambientali, definiti dalla normativa  e
dai programmi nazionali ed europei di riferimento e  individuati  nel
rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui alla Sezione  I  del
presente atto, anche tenendo conto di quanto previsto in via generale
per gli investimenti sostenibili dal regolamento (UE) n. 2020/852 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  18  giugno  2020  e  della
sperimentazione avviata, al riguardo, dal Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare con l'adozione di Linee  guida
operative per gli indicatori  di  sostenibilita'  ambientale  per  la
finanza verde, che potranno comunque  rappresentare  fin  da  ora  un
utile riferimento per l'attivita' del 2020.