(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                         Piani di attivita' 
 
    1. Il piano triennale dell'Agenzia e'  predisposto  e  aggiornato
annualmente  dal  direttore  dell'agenzia,  sulla  base  delle  linee
strategiche elaborate dal comitato. Il PTA definisce i programmi e le
attivita', gli obiettivi operativi,  la  pianificazione  temporale  e
costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo  e
del piano del  personale,  nonche'  per  la  verifica  del  grado  di
raggiungimento degli obiettivi. 
    2. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono trasmessi entro
il 15 settembre  di  ciascun  anno  al  comitato  che  provvede  alla
approvazione degli stessi entro i successivi trenta giorni. 
    3. Il  PTA  e'  adottato  dal  direttore  entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente alla annualita' in cui il piano ha efficacia.