Art. 10. Piani di attivita' 1. Il piano triennale dell'Agenzia e' predisposto e aggiornato annualmente dal direttore dell'agenzia, sulla base delle linee strategiche elaborate dal comitato. Il PTA definisce i programmi e le attivita', gli obiettivi operativi, la pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del personale, nonche' per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi. 2. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono trasmessi entro il 15 settembre di ciascun anno al comitato che provvede alla approvazione degli stessi entro i successivi trenta giorni. 3. Il PTA e' adottato dal direttore entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla annualita' in cui il piano ha efficacia.