(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                              Bilancio 
 
    1. L'Agenzia dispone di autonomia di  bilancio,  nei  limiti  del
fondo stanziato a tale scopo in apposito  programma  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. 
    2. Le delibere di adozione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo sono trasmesse entro dieci giorni dalla data  di  adozione
delle delibere stesse al Ministero dell'universita' e della ricerca e
al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione. 
    3. Sulla base del PTA, entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno  il
direttore, previo parere del comitato e del collegio dei revisori dei
conti, adotta il bilancio preventivo  per  l'anno  successivo.  Entro
sessanta giorni dalla data di ricezione il Ministro  dell'universita'
e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
approva il bilancio preventivo ovvero  indica  le  motivazioni  della
eventuale  mancata  approvazione.  Il  direttore  si  conforma   alle
indicazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca,  entro  i
successivi quindici  giorni.  Il  bilancio  preventivo  approvato  e'
trasmesso al comitato. 
    4. Entro il 30 aprile di ogni anno, previo  parere  del  collegio
dei revisori dei conti,  il  direttore  adotta  il  conto  consuntivo
dell'anno precedente. Entro sessanta giorni dalla data di  ricezione,
sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca approva il conto  consuntivo  ovvero
indica le motivazioni della mancata approvazione.  In  tal  caso,  il
direttore entro i successivi quindici giorni si  conforma.  Il  conto
consuntivo approvato, unitamente  alla  relazione  del  collegio  dei
revisori dei conti, e' trasmesso anche al comitato. 
    5. Il bilancio preventivo, le  relative  variazioni  e  il  conto
consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.