Art. 11. Bilancio 1. L'Agenzia dispone di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. 2. Le delibere di adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono trasmesse entro dieci giorni dalla data di adozione delle delibere stesse al Ministero dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione. 3. Sulla base del PTA, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore, previo parere del comitato e del collegio dei revisori dei conti, adotta il bilancio preventivo per l'anno successivo. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo ovvero indica le motivazioni della eventuale mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, entro i successivi quindici giorni. Il bilancio preventivo approvato e' trasmesso al comitato. 4. Entro il 30 aprile di ogni anno, previo parere del collegio dei revisori dei conti, il direttore adotta il conto consuntivo dell'anno precedente. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'universita' e della ricerca approva il conto consuntivo ovvero indica le motivazioni della mancata approvazione. In tal caso, il direttore entro i successivi quindici giorni si conforma. Il conto consuntivo approvato, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, e' trasmesso anche al comitato. 5. Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.