(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
    1. Sono  fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano  ai  sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.