Art. 2. Missione e compiti 1. L'Agenzia svolge attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e di ricerca e sviluppo nel settore della meteorologia e climatologia ed esprime una posizione unitaria nazionale nelle organizzazioni internazionali di settore, fatte salve la rappresentanza di cui all'art. 1, comma 549 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quella di cui all'art. 3 della legge 14 giugno 1986, n. 265. 2. L'Agenzia costituisce il riferimento ufficiale per i dati meteo italiani ed opera, in collaborazione con i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che operano nel settore della meteorologia e climatologia, di seguito «enti meteo», quale centro di elaborazione e produzione di servizi generali di interesse comune, nonche' organo di coordinamento preposto alla gestione dei dati meteorologici e climatologici ufficiali. 3. L'Agenzia, tenuto conto delle linee strategiche fissate dal comitato di indirizzo di cui all'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito «Comitato», svolge i compiti previsti dalla legge anche in raccordo con le regioni e con le province autonome, perseguendo la razionalizzazione, la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell'azione nazionale nei settori delle previsioni meteorologiche e marine e della climatologia e nel settore della ricerca applicata in materia, potenziando la competitivita' italiana e la strategia nazionale. 4. L'Agenzia, nel perseguire i propri compiti istituzionali, e nell'ambito delle attivita' di coordinamento di cui al comma 558 della legge n. 205 del 2017, al fine di aumentare la competitivita' e l'efficienza del sistema meteorologico, provvede inoltre a: a. realizzare e distribuire prodotti e servizi meteorologici e climatici di rilevanza nazionale e globale, fra cui i sistemi di monitoraggio da remoto e da reti convenzionali, la modellistica e la climatologia nazionali; b. gestire e contribuire anche finanziariamente alla gestione di reti, infrastrutture e impianti di rilevanza nazionale; c. assicurare il monitoraggio e la previsione dell'evoluzione degli eventi meteorologici in atto a scala nazionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 691-bis del codice della navigazione, avvalendosi delle informazioni rese disponibili dalle reti sviluppando specifici strumenti e procedure; d. promuovere l'omogeneita' e la qualita' dei prodotti e dei servizi offerti alla collettivita' dagli enti meteo anche tramite l'adozione di standard minimi comuni; e. condividere con gli enti meteo standard uniformi per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualita', di frequenza di acquisizione temporale e di risoluzione spaziale; f. rendere disponibili agli enti meteo prodotti e servizi di interesse comune assicurandone la disponibilita', l'integrita' e la riservatezza attraverso l'adozione di adeguate misure per la sicurezza relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; g. raccogliere i dati osservativi, le previsioni, le simulazioni che gli enti meteo trasmettono e a ridistribuire agli stessi enti meteo dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche e valutazioni climatologiche; h. concordare con gli enti meteo le modalita' di trasmissione e di scambio dei dati e la misura del contributo dell'agenzia alle spese di gestione e manutenzione delle reti che garantiscono gli standard qualitativi, ovvero l'eventuale cessione delle reti all'agenzia; i. concordare con gli enti meteo l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo ed informatiche e degli archivi dei dati; j. promuovere e assicurare la partecipazione e la rappresentanza del Paese ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali, favorendo l'accesso ai fondi europei erogati su progetti in materia di meteorologia e climatologia, anche con finalita' e obiettivi locali, attraverso il supporto alle attivita' dei servizi meteorologici regionali; k. promuovere e svolgere attivita' di ricerca e sviluppo applicate di settore; l. definire la «data policy» dei dati e dei prodotti meteorologici e climatologici, omogenea sul territorio nazionale, previa approvazione del comitato; m. accrescere le conoscenze della collettivita' mediante attivita' di comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria; n. offrire prodotti e servizi di meteorologia operativa in via sussidiaria anche a scala locale, nelle aree del territorio nazionale ove non operino a tal fine altri enti meteo. 5. Per gli aspetti riguardanti l'allertamento e la gestione del rischio meteo-idrogeologico nei settori delle previsioni, del monitoraggio e della sorveglianza meteorologici, sono fatte salve le specifiche competenze del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e quelle dei centri funzionali decentrati istituiti ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004.