(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Missione e compiti 
 
    1. L'Agenzia svolge attivita' a  carattere  tecnico-operativo  di
interesse nazionale  e  di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  della
meteorologia  e  climatologia  ed  esprime  una  posizione   unitaria
nazionale nelle organizzazioni internazionali di settore, fatte salve
la rappresentanza di  cui  all'art.  1,  comma  549  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 e quella di  cui  all'art.  3  della  legge  14
giugno 1986, n. 265. 
    2. L'Agenzia costituisce il  riferimento  ufficiale  per  i  dati
meteo italiani ed opera, in collaborazione con i soggetti pubblici  o
privati  senza  scopo  di  lucro  che  operano  nel   settore   della
meteorologia e climatologia, di seguito «enti meteo», quale centro di
elaborazione e produzione di servizi generali  di  interesse  comune,
nonche' organo di  coordinamento  preposto  alla  gestione  dei  dati
meteorologici e climatologici ufficiali. 
    3. L'Agenzia, tenuto conto delle linee  strategiche  fissate  dal
comitato di indirizzo di cui all'art. 1, comma 549,  della  legge  27
dicembre 2017, n.  205,  di  seguito  «Comitato»,  svolge  i  compiti
previsti dalla legge anche in  raccordo  con  le  regioni  e  con  le
province autonome, perseguendo la razionalizzazione,  la  promozione,
lo sviluppo e la diffusione dell'azione nazionale nei  settori  delle
previsioni meteorologiche e marine e della climatologia e nel settore
della ricerca applicata in  materia,  potenziando  la  competitivita'
italiana e la strategia nazionale. 
    4. L'Agenzia, nel perseguire i propri  compiti  istituzionali,  e
nell'ambito delle attivita' di coordinamento  di  cui  al  comma  558
della legge n. 205 del 2017, al fine di aumentare la competitivita' e
l'efficienza del sistema meteorologico, provvede inoltre a: 
      a. realizzare e distribuire prodotti e servizi meteorologici  e
climatici di rilevanza nazionale e globale,  fra  cui  i  sistemi  di
monitoraggio da remoto e da reti convenzionali, la modellistica e  la
climatologia nazionali; 
      b. gestire e contribuire anche finanziariamente  alla  gestione
di reti, infrastrutture e impianti di rilevanza nazionale; 
      c. assicurare il monitoraggio e la  previsione  dell'evoluzione
degli eventi meteorologici in atto a  scala  nazionale,  fatto  salvo
quanto disposto  dall'art.  691-bis  del  codice  della  navigazione,
avvalendosi  delle   informazioni   rese   disponibili   dalle   reti
sviluppando specifici strumenti e procedure; 
      d. promuovere l'omogeneita' e la qualita' dei  prodotti  e  dei
servizi offerti alla collettivita' dagli  enti  meteo  anche  tramite
l'adozione di standard minimi comuni; 
      e. condividere con gli enti meteo standard uniformi per le reti
osservative,  stabilendo  i  criteri  tecnologici  di  qualita',   di
frequenza di acquisizione temporale e di risoluzione spaziale; 
      f. rendere disponibili agli enti meteo prodotti  e  servizi  di
interesse comune assicurandone la disponibilita', l'integrita'  e  la
riservatezza  attraverso  l'adozione  di  adeguate  misure   per   la
sicurezza  relative  alle  tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione; 
      g.  raccogliere  i  dati   osservativi,   le   previsioni,   le
simulazioni che gli enti meteo trasmettono  e  a  ridistribuire  agli
stessi enti meteo  dati,  prodotti,  elaborati,  analisi,  previsioni
meteorologiche e valutazioni climatologiche; 
      h. concordare con gli enti meteo le modalita' di trasmissione e
di scambio dei dati e la  misura  del  contributo  dell'agenzia  alle
spese di gestione e manutenzione  delle  reti  che  garantiscono  gli
standard  qualitativi,  ovvero  l'eventuale   cessione   delle   reti
all'agenzia; 
      i.   concordare   con   gli   enti   meteo   l'utilizzo   delle
infrastrutture di calcolo ed informatiche e degli archivi dei dati; 
      j.   promuovere   e   assicurare   la   partecipazione   e   la
rappresentanza del Paese ad organismi, progetti e programmi, anche di
cooperazione, europei ed internazionali, favorendo l'accesso ai fondi
europei  erogati  su  progetti   in   materia   di   meteorologia   e
climatologia, anche con finalita' e obiettivi locali,  attraverso  il
supporto alle attivita' dei servizi meteorologici regionali; 
      k. promuovere  e  svolgere  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
applicate di settore; 
      l.  definire  la  «data  policy»  dei  dati  e   dei   prodotti
meteorologici e climatologici,  omogenea  sul  territorio  nazionale,
previa approvazione del comitato; 
      m.  accrescere  le  conoscenze  della  collettivita'   mediante
attivita' di comunicazione, informazione, divulgazione e  formazione,
anche post-universitaria; 
      n. offrire prodotti e servizi di meteorologia operativa in  via
sussidiaria anche a scala locale, nelle aree del territorio nazionale
ove non operino a tal fine altri enti meteo. 
    5. Per gli aspetti riguardanti l'allertamento e la  gestione  del
rischio  meteo-idrogeologico  nei  settori  delle   previsioni,   del
monitoraggio e della sorveglianza meteorologici, sono fatte salve  le
specifiche competenze del Servizio nazionale della protezione  civile
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1  e
quelle dei centri funzionali  decentrati  istituiti  ai  sensi  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  27  febbraio
2004.