Art. 3. Convenzioni 1. L'Agenzia e il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato e il Ministro dell'universita' e della ricerca, stipulano ogni tre anni, in conformita' all'art. 8, comma 4, lettera e) del decreto legislativo n. 300 del 1999, una convenzione nella quale sono definiti: a. i servizi dovuti ai sensi del piano triennale delle attivita' di cui all'art. 10; b. le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare conformemente alle linee strategiche elaborate dal comitato; c. le risorse disponibili, l'entita' e le modalita' dei finanziamenti per l'Agenzia; d. gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione; e. gli elementi di valutazione dell'operato del direttore. 2. L'Agenzia stipula convenzioni di sistema con gli enti meteo.