(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                             Convenzioni 
 
    1. L'Agenzia e il Presidente del Consiglio dei ministri,  sentito
il comitato e il Ministro dell'universita' e della ricerca, stipulano
ogni tre anni, in conformita' all'art. 8, comma  4,  lettera  e)  del
decreto legislativo n. 300 del 1999, una convenzione nella quale sono
definiti: 
      a.  i  servizi  dovuti  ai  sensi  del  piano  triennale  delle
attivita' di cui all'art. 10; 
      b. le direttive  generali  sui  criteri  della  gestione  ed  i
vincoli da rispettare conformemente alle linee strategiche  elaborate
dal comitato; 
      c.  le  risorse  disponibili,  l'entita'  e  le  modalita'  dei
finanziamenti per l'Agenzia; 
      d. gli indicatori ed i parametri  in  base  ai  quali  misurare
l'andamento della gestione; 
      e. gli elementi di valutazione dell'operato del direttore. 
    2. L'Agenzia stipula convenzioni di sistema con gli enti meteo.