(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                      Il direttore dell'Agenzia 
 
    1. L'incarico di direttore dell'Agenzia, di seguito  «direttore»,
e' conferito, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del
1999, con decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  sentito  il   comitato   e   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca. Il direttore dell'Agenzia e' scelto
tra  soggetti  dotati  di  elevata  professionalita',  di   capacita'
manageriale  e  di   qualificata   esperienza   nel   settore   della
meteorologia e climatologia. L'incarico ha  durata  triennale  ed  e'
incompatibile con altri rapporti di  lavoro  subordinato  pubblico  o
privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi  altra  attivita'
professionale  privata,  anche  occasionale,  che  possa  entrare  in
conflitto con gli scopi e i compiti posti  in  capo  all'Agenzia.  Il
trattamento economico  complessivo  del  direttore  non  puo'  essere
superiore a quello massimo  previsto  per  i  Capi  Dipartimento  del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
direttore  non  puo'  essere  contemporaneamente  anche  membro   del
comitato. 
    2. Il direttore e'  il  legale  rappresentante  dell'Agenzia,  la
dirige e ne e' responsabile. Svolge tutti i compiti non espressamente
assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri
organi e in particolare: 
      a. presiede il comitato direttivo; 
      b. predispone e sottopone al Ministro dell'universita' e  della
ricerca, previo parere del comitato,  il  bilancio  preventivo  e  il
conto consuntivo; 
      c. predispone e sottopone all'approvazione del comitato e attua
il Piano triennale delle attivita', di seguito PTA, di  cui  all'art.
10 e i relativi aggiornamenti  annuali,  trasmettendoli  al  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
      d. definisce gli indirizzi e i programmi generali necessari per
raggiungere i risultati previsti dal PTA  e  attribuisce  le  risorse
necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti; 
      e. stipula la convenzione di cui all'art. 3, comma  1,  nonche'
le altre convenzioni per conto dell'Agenzia; 
      f.  svolge  funzioni  di  propulsione,  di  coordinamento,   di
controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture dell'Agenzia; 
      g. pone in essere gli atti di gestione ed esercita  i  relativi
poteri di spesa e di  acquisizione  delle  entrate,  fatte  salve  le
competenze dei dirigenti; 
      h. adotta  e  sottopone  all'approvazione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'universita' e  della
ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il comitato di
indirizzo,  i  regolamenti  e  gli  atti  generali  che  regolano  il
funzionamento dell'Agenzia; 
      i.   adotta   e   sottopone   all'approvazione   del   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, il regolamento di  contabilita'  e  di
bilancio dell'agenzia. Il  regolamento  interno  di  contabilita'  e'
ispirato,  ove  richiesto  dall'attivita'  dell'agenzia,  a  principi
civilistici e disciplina in dettaglio le modalita' di  redazione  del
bilancio  di  previsione,  le  eventuali  variazioni   e   il   conto
consuntivo, in conformita' alla disciplina  vigente  ed  ai  principi
generali previsti in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011; 
      j. assicura le misure di coordinamento  con  i  direttori  e  i
rappresentanti degli enti meteo; 
      k. pone in essere, d'intesa con gli enti meteo interessati,  le
idonee azioni ed adotta le adeguate misure al fine di  assicurare  la
resilienza dell'infrastruttura  informatica  di  coordinamento  degli
enti meteo e di raccordare le capacita'  di  risposta  delle  singole
amministrazioni e superare le  problematiche  di  interdipendenza  ed
effetti «domino»; 
      l. assicura l'attivita' di supporto dell'agenzia nei  confronti
delle amministrazioni destinatarie dei servizi; 
      m. promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi  competenti
dell'Unione europea  per  la  trattazione  di  questioni  e  problemi
attinenti i compiti, gli obiettivi e le attivita' dell'Agenzia; 
      n. provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge
e dai contratti collettivi delle funzioni centrali, alle  nomine  dei
dirigenti e alla definizione dei relativi incarichi,  responsabilita'
ed eventuali deleghe; 
      o. richiede pareri alle autorita' amministrative indipendenti e
agli organi  istituzionali  di  consulenza  giuridica  e  tecnica  su
questioni di particolare rilevanza; 
      p.  puo'  proporre  al  comitato  le  modifiche  allo   statuto
dell'Agenzia. 
    3.  Le  attribuzioni  del  direttore,  in  caso  di  assenza  dal
servizio, impedimento o cessazione a qualunque titolo  dall'incarico,
sono esercitate dal direttore vicario per l'ordinaria amministrazione
e gli atti urgenti e indifferibili. Il direttore vicario e'  nominato
dal direttore fra i dirigenti dell'Agenzia. Nel caso di contemporanea
assenza del direttore e del direttore vicario,  gli  atti  urgenti  e
indifferibili sono adottati dal dirigente con maggiore anzianita'  di
servizio. 
    4. Il direttore, se dipendente di pubblica amministrazione  puo',
a domanda,  essere  collocato  in  aspettativa  senza  assegni  e  il
relativo  trattamento  giuridico  e  economico  omnicomprensivo  sono
determinati con contratto individuale di lavoro.