Art. 5. Il direttore dell'Agenzia 1. L'incarico di direttore dell'Agenzia, di seguito «direttore», e' conferito, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il comitato e il Ministro dell'universita' e della ricerca. Il direttore dell'Agenzia e' scelto tra soggetti dotati di elevata professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nel settore della meteorologia e climatologia. L'incarico ha durata triennale ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti posti in capo all'Agenzia. Il trattamento economico complessivo del direttore non puo' essere superiore a quello massimo previsto per i Capi Dipartimento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il direttore non puo' essere contemporaneamente anche membro del comitato. 2. Il direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare: a. presiede il comitato direttivo; b. predispone e sottopone al Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere del comitato, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c. predispone e sottopone all'approvazione del comitato e attua il Piano triennale delle attivita', di seguito PTA, di cui all'art. 10 e i relativi aggiornamenti annuali, trasmettendoli al Ministro dell'universita' e della ricerca; d. definisce gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dal PTA e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti; e. stipula la convenzione di cui all'art. 3, comma 1, nonche' le altre convenzioni per conto dell'Agenzia; f. svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture dell'Agenzia; g. pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti; h. adotta e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il comitato di indirizzo, i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia; i. adotta e sottopone all'approvazione del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilita' e di bilancio dell'agenzia. Il regolamento interno di contabilita' e' ispirato, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici e disciplina in dettaglio le modalita' di redazione del bilancio di previsione, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, in conformita' alla disciplina vigente ed ai principi generali previsti in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011; j. assicura le misure di coordinamento con i direttori e i rappresentanti degli enti meteo; k. pone in essere, d'intesa con gli enti meteo interessati, le idonee azioni ed adotta le adeguate misure al fine di assicurare la resilienza dell'infrastruttura informatica di coordinamento degli enti meteo e di raccordare le capacita' di risposta delle singole amministrazioni e superare le problematiche di interdipendenza ed effetti «domino»; l. assicura l'attivita' di supporto dell'agenzia nei confronti delle amministrazioni destinatarie dei servizi; m. promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti i compiti, gli obiettivi e le attivita' dell'Agenzia; n. provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge e dai contratti collettivi delle funzioni centrali, alle nomine dei dirigenti e alla definizione dei relativi incarichi, responsabilita' ed eventuali deleghe; o. richiede pareri alle autorita' amministrative indipendenti e agli organi istituzionali di consulenza giuridica e tecnica su questioni di particolare rilevanza; p. puo' proporre al comitato le modifiche allo statuto dell'Agenzia. 3. Le attribuzioni del direttore, in caso di assenza dal servizio, impedimento o cessazione a qualunque titolo dall'incarico, sono esercitate dal direttore vicario per l'ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili. Il direttore vicario e' nominato dal direttore fra i dirigenti dell'Agenzia. Nel caso di contemporanea assenza del direttore e del direttore vicario, gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal dirigente con maggiore anzianita' di servizio. 4. Il direttore, se dipendente di pubblica amministrazione puo', a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni e il relativo trattamento giuridico e economico omnicomprensivo sono determinati con contratto individuale di lavoro.