Art. 7. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo sulla regolarita' amministrativa e contabile dell'Agenzia. Il collegio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dal presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e da un membro designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Un membro supplente e' designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. I componenti del collegio dei revisori sono scelti fra gli iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalita'. 2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e all'art. 2403 del codice civile per quanto applicabile. 3. I componenti del collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti alle competenze dell'agenzia o a quelle di altri organismi che svolgono compiti collegati alle attivita' dell'Agenzia. 4. I compensi dei membri del collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 5. Il collegio dei revisori dei conti: a. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b. vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia; c. esamina e controlla il bilancio; d. accerta periodicamente la consistenza di cassa; e. redige le relazioni di propria competenza; f. puo' chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'universita' e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze le eventuali irregolarita' riscontrate; g. svolge il controllo di regolarita' secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo n. 123 del 2011; h. esercita ogni altro compito relativo alle funzioni in materia di revisione dei conti.