(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti  esercita  le  funzioni  di
controllo sulla regolarita' amministrativa e contabile  dell'Agenzia.
Il collegio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri ed  e'  composto  dal  presidente,  designato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, da un membro designato dal  Presidente
del Consiglio dei ministri e da  un  membro  designato  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca. Un membro  supplente  e'  designato
dal Presidente del Consiglio dei ministri. I componenti del  collegio
dei revisori sono scelti fra gli iscritti al  registro  dei  revisori
legali o tra persone in possesso di specifica professionalita'. 
    2. I  revisori  durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati una  sola  volta.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti
esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123 e all'art. 2403 del codice civile per quanto applicabile. 
    3.  I  componenti  del  collegio  non  possono  partecipare,   in
qualsiasi   forma,   alle   attivita'   attinenti   alle   competenze
dell'agenzia o a quelle  di  altri  organismi  che  svolgono  compiti
collegati alle attivita' dell'Agenzia. 
    4. I compensi dei membri del collegio dei revisori sono stabiliti
con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a
carico del bilancio dell'Agenzia. 
    5. Il collegio dei revisori dei conti: 
      a. accerta la regolare  tenuta  dei  libri  e  delle  scritture
contabili; 
      b. vigila sull'osservanza delle leggi, del presente  statuto  e
dei regolamenti dell'Agenzia; 
      c. esamina e controlla il bilancio; 
      d. accerta periodicamente la consistenza di cassa; 
      e. redige le relazioni di propria competenza; 
      f. puo' chiedere  al  direttore  notizie  sull'andamento  e  la
gestione dell'Agenzia, ovvero  su  singole  questioni,  riferendo  al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'universita' e
della  ricerca  e  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  le
eventuali irregolarita' riscontrate; 
      g. svolge il controllo di regolarita' secondo  le  disposizioni
del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286  e  del  decreto
legislativo n. 123 del 2011; 
      h. esercita  ogni  altro  compito  relativo  alle  funzioni  in
materia di revisione dei conti.