Art. 9. Personale 1. Il rapporto di lavoro del personale e' disciplinato dalla normativa vigente sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche nonche' dal contratto collettivo nazionale delle funzioni centrali, considerando, per il personale non dirigente, il trattamento economico previsto per il personale dei ministeri, nonche', per il personale dirigente, il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della corrispondente area dirigenziale. 2. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata in cinquantadue unita' complessive, di cui quattro dirigenti di seconda fascia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.