DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI A CARATTERE CONSUNTIVO RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALL'OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI 1. Premessa Il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB), prevede che, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, la Banca d'Italia puo' richiedere, a chi emette od offre strumenti finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti emessi od offerti in Italia, o all'estero da soggetti italiani, a prescindere dalla circostanza che sia o meno richiesto un prospetto informativo (1 ). Nel vigente quadro normativo la Banca d'Italia svolge un monitoraggio a fini conoscitivi e di natura aggregata dell'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, senza alcuna funzione ne' di vaglio preventivo, ne' di tipo interdittivo, sui collocamenti di strumenti finanziari sul mercato primario. Le segnalazioni informative sono state definite tenendo presente che la Banca d'Italia, in qualita' di soggetto preposto alla codifica degli strumenti finanziari italiani di nuova emissione (National Numbering Agency, NNA), riceve informazioni in sede di attribuzione dei codici International Securities Identification Number (ISIN) e Classification of Financial Instruments (CFI) alle nuove emissioni di strumenti finanziari. Altre informazioni sono acquisite dalla Banca d'Italia nella gestione della base dati sulle caratteristiche degli strumenti finanziari ("Anagrafe Titoli"), costituita per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e utilizzo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Le informazioni dell'Anagrafe Titoli concorrono, inoltre, alle attivita' di riscontro dei dati contenuti nell'archivio sui titoli istituito presso la Banca Centrale Europea (Centralised Securities Data Base - CSDB) e alla predisposizione delle statistiche sulle emissioni di cui all'art. 15 dell'indirizzo BCE/2007/9 della Banca Centrale Europea. ---------- (1 ) Art. 129 del TUB, come sostituito dall'art. 1, co. 7, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. ---------- 1.1. Fonti normative La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni: - art. 129 del TUB, concernente l'emissione e l'offerta in Italia, o all'estero da soggetti italiani, di strumenti finanziari; - art. 144 del TUB, concernente le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del TUB e delle relative disposizioni di attuazione. 1.2. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: 1) strumenti finanziari: gli strumenti di cui all'Allegato 1, sezione C, n. 1 e 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF); 2) strumenti finanziari strutturati: gli strumenti finanziari che incorporano una componente derivativa come quella presente negli strumenti indicati nell'art. 1, co. 2-ter, del TUF, diversa dalla mera facolta' di rimborso anticipato a favore dell'emittente e/o del sottoscrittore; 3) titoli STEP (Short Term European Paper): gli strumenti finanziari emessi nell'ambito di un programma di emissione al quale sia stata attribuita la "STEP label", attestante il rispetto dei requisiti stabiliti dal competente organismo di mercato (Step Market Committee); 4) reverse enquiry: le operazioni di emissione di strumenti finanziari, effettuate su richiesta di uno o piu' sottoscrittori, nelle quali e' esclusa la successiva negoziabilita' dei titoli. Il regolamento delle operazioni deve prevedere che il sottoscrittore possa a sua volta cedere gli strumenti finanziari unicamente all'emittente medesimo o a un soggetto predefinito, il quale manterra' i titoli nel proprio portafoglio fino a scadenza oppure procedera' all'annullamento degli stessi; 5) soggetti non residenti: persone giuridiche con sede legale in paesi diversi dall'Italia. Sono da considerare soggetti non residenti anche le filiali estere di banche italiane; 6) soggetti vigilati: a) le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' di gestione del risparmio, se aventi sede in Italia, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. per l'attivita' di bancoposta; b) le succursali autorizzate in Italia di intermediari extracomunitari, intendendosi per tali le imprese extracomunitarie che svolgano attivita' analoghe a quelle dei soggetti indicati nella precedente lett. a); c) le societa', aventi sede in Italia, capogruppo del gruppo bancario (art. 61 del TUB) o finanziario (art. 109 del TUB), del gruppo di SIM o del gruppo di societa' di gestione (art. 11 del TUF); 7) soggetti vigilati capogruppo: i soggetti definiti al precedente n. 6), lettera c); 8) soggetti appartenenti al gruppo di soggetti vigilati: i soggetti (residenti o non residenti) inclusi nel gruppo a capo del quale e' un soggetto vigilato capogruppo; 9) data di regolamento: la prima data in cui lo strumento finanziario viene regolato sul mercato primario; 10) ISIN (International Securities Identification Number) e CFI (Classification of Financial Instrument): rispettivamente codice identificativo (cfr. standard ISO 6166) e codice di classificazione (cfr. standard ISO 10962) degli strumenti finanziari; 11) offerta: l'offerta al pubblico di cui all'art. 1, co. 1, lett. t) del TUF oppure l'offerta a determinati investitori (cosiddetto private placement) aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui al precedente n. 1); non si applicano le esenzioni di cui all'art. 100 del TUF (e alle relative disposizioni di attuazione); 12) direct listing: procedura in base alla quale gli strumenti finanziari gia' emessi sono quotati direttamente senza previo periodo d'offerta; 13) lead manager: membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi; 14) mercato regolamentato: il mercato di cui all'art. 1, co. 1, lett. w-ter), del TUF; 15) sistemi multilaterali di negoziazione (MTF): i sistemi di cui all'art. 1, co. 5-octies, lett. a), del TUF; 16) Anagrafe Titoli: archivio gestito dalla Banca d'Italia per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e sfruttamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonche' all'attivita' di assegnazione dei codici ISIN e CFI; 17) covered warrant "plain vanilla": strumenti finanziari che cartolarizzano un'opzione call o put su un sottostante quotato. Tali strumenti attribuiscono al portatore il diritto di acquistare (call warrant) o di vendere (put warrant) una data quantita' del sottostante ad o entro una determinata scadenza ad un prezzo prestabilito oppure di ottenere, al momento dell'esercizio, la liquidazione differenziale del loro valore. 1.3. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano ai: - soggetti, residenti e non residenti (2 ), che emettono, offrono o collocano in Italia strumenti finanziari, anche di diritto estero; - soggetti residenti, anche di natura pubblica, che emettono, offrono o collocano strumenti finanziari all'estero; - soggetti vigilati capogruppo residenti, con riferimento agli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia da soggetti non residenti appartenenti al gruppo. ---------- (2 ) Le operazioni effettuate da soggetti non residenti appartenenti al gruppo vengono segnalate dal soggetto vigilato capogruppo residente (cfr. il successivo terzo alinea e il punto b) del par. 2.1). ---------- 2. Obbligo di segnalazione 2.1. Ambito di applicazione Devono essere segnalati tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati nel par. 2.2. Sono tenuti a effettuare la segnalazione, con le modalita' e il contenuto di cui al successivo par. 3: a) l'emittente residente, anche di natura pubblica, con riferimento agli strumenti finanziari collocati o offerti sia in Italia, sia all'estero; b) il soggetto vigilato capogruppo residente, con riferimento agli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti appartenenti al gruppo e collocati o offerti in Italia; c) i soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla precedente lettera b). In assenza di tali soggetti collocatori, sono tenuti a effettuare la segnalazione l'offerente, nel caso di offerta al pubblico, o l'emittente, in caso di private placement o di direct listing (3 ). ---------- (3 ) Qualora le segnalazioni relative ad un medesimo strumento finanziario siano dovute da piu' soggetti che collocano in Italia facenti parte di un consorzio/sindacato di collocamento, e' necessario procedere nel modo seguente: le informazioni relative all'anagrafica dei titoli disponibili alla data di emissione verranno fornite dal membro del consorzio/sindacato di collocamento responsabile del regolamento dello strumento nei confronti dell'emittente. Ciascuno dei membri del consorzio/sindacato di collocamento sara' tenuto a segnalare per proprio conto i dati relativi all'ammontare collocato in Italia, con riferimento alla quota di sua competenza. Ove sia presente una struttura "pot system" (in tale struttura affluiscono in un book centrale tutti o alcuni degli ordini raccolti da ciascun componente del consorzio/sindacato di collocamento), la segnalazione sara' effettuata dal membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi (lead manager). ---------- 2.2. Esclusioni Sono escluse dagli obblighi segnaletici di cui alle presenti disposizioni le emissioni, le offerte e i collocamenti di: 1) azioni di societa' e altri valori mobiliari di cui all'art. 1, co. 1-bis, lett. a), del TUF; 2) strumenti finanziari di cui all'art. 100, co. 1, lett. d) ed e), del TUF; 3) strumenti finanziari non strutturati aventi durata originaria pari o inferiore a 12 mesi; 4) strumenti finanziari emessi in regime di reverse enquiry; 5) titoli STEP; 6) certificati di deposito, come definiti nel Tit. V, Cap. 3, della Circ. n. 229; 7) strumenti finanziari derivanti da stripping su strumenti di debito; 8) strumenti finanziari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo; 9) titoli emessi da Stati extra-UE; 10) strumenti finanziari che consentono esclusivamente di acquistare o vendere le attivita' elencate ai precedenti numeri, per i quali sia obbligatorio il regolamento mediante la consegna fisica delle attivita' medesime (ad esempio, stock options che prevedono la consegna fisica delle azioni sottostanti); 11) strumenti finanziari di cui agli artt. 26, co. 12, 27, co. 5 e 38, co. 3, del d. l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77. 3. Contenuto e modalita' della segnalazione La raccolta delle segnalazioni consuntive e' svolta con le medesime modalita' previste per l'assegnazione dei codici ISIN, per la registrazione di titoli con codici ISIN attribuiti da National Numbering Agencies estere oppure per l'aggiornamento delle relative informazioni. In particolare, le segnalazioni sono raccolte attraverso la rete internet mediante la piattaforma Infostat della Banca d'Italia seguendo le indicazioni fornite sul sito internet della Banca d'Italia nella sezione "Statistiche/Servizio di codifica ISIN e Anagrafe Titoli" (http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/ index.html). Il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni, e' responsabile della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio. Con riferimento agli strumenti finanziari, sono trasmesse: a) informazioni di carattere qualitativo relative allo strumento finanziario, al suo emittente e ad eventuali garante e capogruppo. In particolare: per i soggetti di cui al paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettere a) e b) e gli emittenti, in caso di private placement o di direct listing, di cui alla lettera c): 1) i dati di cui alla Sezione 1 "Informazioni anagrafiche all'emissione" dell'Allegato A devono essere segnalati entro il giorno lavorativo successivo al deposito del prospetto presso l'autorita' competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro la data di regolamento o di emissione; 2) i dati di cui alla Sezione 2 "Altre informazioni anagrafiche" e alla Sezione 3 "Strumenti finanziari strutturati" dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alle scadenze di cui al precedente punto 1; per i soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettera c): 3) i dati di cui alla Sezione 1 "Informazioni anagrafiche all'emissione", alla Sezione 2 "Altre informazioni anagrafiche" e alla Sezione 3 "Strumenti finanziari strutturati" dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo al deposito del prospetto presso l'autorita' competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro il ventesimo giorno successivo alla data di regolamento o di emissione; b) informazioni di carattere quantitativo relative allo strumento finanziario (Sezione 4 "Informazioni di carattere quantitativo" dell'Allegato A). In particolare: 1) per i covered warrants, certificates, exchange traded commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN) i dati relativi al numero di strumenti in circolazione e al prezzo di negoziazione devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare (4 ) a partire da quello in cui si e' dato inizio alle negoziazioni o, nel caso di strumenti non destinati a quotazione, e' iniziato il collocamento (5 ); 2) per gli altri strumenti finanziari (6 ): i) i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto (ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori) devono essere segnalati entro il ventesimo giorno del mese successivo alla fine del collocamento o dell'offerta; ii) i dati relativi all'ammontare dei rimborsi anticipati devono essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento (7 ); 3) per tutti gli strumenti finanziari con cedola i dati relativi all'ammontare delle cedole possono facoltativamente essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento. I dati e le informazioni da inoltrare con le segnalazioni sono specificati in dettaglio nell'Allegato A; quelli acquisiti dalla Banca d'Italia in fase di attribuzione dei codici ISIN non devono essere nuovamente inviati. Gli obblighi segnaletici per i soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettera c) decorrono a partire dal 1° gennaio 2017; resta fermo che le informazioni relative agli strumenti finanziari collocati o offerti da tali soggetti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017. ---------- (4 ) Pertanto: • entro il 20 gennaio vanno segnalati i dati riferiti al 31 dicembre; • entro il 20 aprile vanno segnalati i dati riferiti al 31 marzo; • entro il 20 luglio vanno segnalati i dati riferiti al 30 giugno • entro il 20 ottobre vanno segnalati i dati riferiti al 30 settembre. (5 ) Informazioni dovute solo nei trimestri di collocamento dai soggetti collocatori o offerenti di cui paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettera c). (6 ) Le informazioni di cui al punto b.2 non devono essere inviate dalle banche italiane, gia' tenute ad analoga segnalazione per gli strumenti finanziari emessi (cfr. Circ. n. 154 e n. 272). (7 ) Informazioni non dovute dai soggetti collocatori o offerenti di cui paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettera c).