(Disposizioni-Disposizioni)
 
DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  SEGNALAZIONI  A  CARATTERE  CONSUNTIVO
    RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALL'OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI 
 
 
1. Premessa 
 
  Il d.lgs. 1° settembre 1993,  n.  385,  e  successive  modifiche  e
integrazioni  (Testo  Unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia,  TUB),  prevede  che,  al  fine  di  acquisire   elementi
conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, la
Banca d'Italia puo' richiedere,  a  chi  emette  od  offre  strumenti
finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a  carattere
consuntivo riguardanti gli strumenti emessi od offerti in  Italia,  o
all'estero da soggetti italiani, a prescindere dalla circostanza  che
sia o meno richiesto un  prospetto  informativo  (1  ).  Nel  vigente
quadro normativo la Banca d'Italia  svolge  un  monitoraggio  a  fini
conoscitivi e di natura aggregata dell'evoluzione dei prodotti e  dei
mercati finanziari, senza alcuna funzione ne' di  vaglio  preventivo,
ne' di tipo interdittivo, sui collocamenti  di  strumenti  finanziari
sul mercato primario. 
  Le segnalazioni informative sono state  definite  tenendo  presente
che la Banca d'Italia, in qualita' di soggetto preposto alla codifica
degli strumenti finanziari  italiani  di  nuova  emissione  (National
Numbering Agency, NNA), riceve informazioni in sede  di  attribuzione
dei codici International Securities Identification  Number  (ISIN)  e
Classification of Financial Instruments (CFI) alle nuove emissioni di
strumenti finanziari. Altre informazioni sono acquisite  dalla  Banca
d'Italia nella gestione della base dati sulle  caratteristiche  degli
strumenti finanziari ("Anagrafe  Titoli"),  costituita  per  fini  di
supporto  ai  processi  di  raccolta,  controllo  e  utilizzo   delle
segnalazioni   statistiche   e   di   vigilanza.   Le    informazioni
dell'Anagrafe Titoli concorrono, inoltre, alle attivita' di riscontro
dei dati contenuti nell'archivio sui titoli istituito presso la Banca
Centrale Europea (Centralised Securities Data Base  -  CSDB)  e  alla
predisposizione delle statistiche sulle emissioni di cui all'art.  15
dell'indirizzo BCE/2007/9 della Banca Centrale Europea. 
 
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    (1 ) Art. 129 del TUB, come sostituito dall'art. 1,  co.  7,  del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. 
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  1.1. Fonti normative 
  La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni: 
    - art. 129  del  TUB,  concernente  l'emissione  e  l'offerta  in
Italia, o all'estero da soggetti italiani, di strumenti finanziari; 
    - art. 144 del TUB, concernente le sanzioni applicabili  in  caso
di  violazione  delle  disposizioni  del   TUB   e   delle   relative
disposizioni di attuazione. 
 
  1.2. Definizioni 
  Ai fini della presente disciplina si definiscono: 
    1) strumenti finanziari: gli strumenti  di  cui  all'Allegato  1,
sezione C, n. 1 e 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modifiche e integrazioni (Testo unico delle disposizioni  in  materia
di intermediazione finanziaria, TUF); 
    2) strumenti finanziari strutturati: gli strumenti finanziari che
incorporano una componente  derivativa  come  quella  presente  negli
strumenti indicati nell'art. 1, co. 2-ter,  del  TUF,  diversa  dalla
mera facolta' di rimborso anticipato a favore dell'emittente e/o  del
sottoscrittore; 
    3)  titoli  STEP  (Short  Term  European  Paper):  gli  strumenti
finanziari emessi nell'ambito di un programma di emissione  al  quale
sia stata attribuita la "STEP  label",  attestante  il  rispetto  dei
requisiti stabiliti dal competente organismo di mercato (Step  Market
Committee); 
    4) reverse enquiry:  le  operazioni  di  emissione  di  strumenti
finanziari, effettuate su richiesta di  uno  o  piu'  sottoscrittori,
nelle quali e' esclusa la successiva negoziabilita'  dei  titoli.  Il
regolamento delle operazioni deve  prevedere  che  il  sottoscrittore
possa  a  sua  volta  cedere  gli  strumenti  finanziari   unicamente
all'emittente  medesimo  o  a  un  soggetto  predefinito,  il   quale
manterra' i titoli nel proprio portafoglio  fino  a  scadenza  oppure
procedera' all'annullamento degli stessi; 
    5) soggetti non residenti: persone giuridiche con sede legale  in
paesi diversi dall'Italia. Sono da considerare soggetti non residenti
anche le filiali estere di banche italiane; 
    6) soggetti vigilati: 
      a) le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'art. 106 del TUB, gli istituti  di  moneta  elettronica,  gli
istituti di pagamento, le societa' di intermediazione  mobiliare,  le
societa' di gestione del risparmio, se aventi sede in  Italia,  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. per l'attivita' di
bancoposta; 
      b)  le  succursali  autorizzate  in  Italia   di   intermediari
extracomunitari, intendendosi per tali  le  imprese  extracomunitarie
che svolgano attivita' analoghe a quelle dei soggetti indicati  nella
precedente lett. a); 
      c) le societa', aventi sede in Italia,  capogruppo  del  gruppo
bancario (art. 61 del TUB) o finanziario  (art.  109  del  TUB),  del
gruppo di SIM o del gruppo di societa' di gestione (art. 11 del TUF); 
    7)  soggetti  vigilati  capogruppo:  i   soggetti   definiti   al
precedente n. 6), lettera c); 
    8) soggetti  appartenenti  al  gruppo  di  soggetti  vigilati:  i
soggetti (residenti o non residenti) inclusi nel gruppo  a  capo  del
quale e' un soggetto vigilato capogruppo; 
    9) data di  regolamento:  la  prima  data  in  cui  lo  strumento
finanziario viene regolato sul mercato primario; 
    10) ISIN (International Securities Identification Number)  e  CFI
(Classification  of  Financial  Instrument):  rispettivamente  codice
identificativo (cfr. standard ISO 6166) e codice  di  classificazione
(cfr. standard ISO 10962) degli strumenti finanziari; 
    11) offerta: l'offerta al pubblico di  cui  all'art.  1,  co.  1,
lett.  t)  del  TUF  oppure  l'offerta  a   determinati   investitori
(cosiddetto private placement) aventi ad oggetto strumenti finanziari
di cui al precedente n. 1); non si  applicano  le  esenzioni  di  cui
all'art. 100 del TUF (e alle relative disposizioni di attuazione); 
    12) direct listing: procedura in base alla  quale  gli  strumenti
finanziari gia' emessi sono quotati direttamente senza previo periodo
d'offerta; 
    13)  lead  manager:  membro   del   sindacato   di   collocamento
responsabile del regolamento e della consegna dei titoli  al  momento
dell'emissione degli stessi; 
    14) mercato regolamentato: il mercato di cui all'art. 1,  co.  1,
lett. w-ter), del TUF; 
    15) sistemi multilaterali di negoziazione (MTF): i sistemi di cui
all'art. 1, co. 5-octies, lett. a), del TUF; 
    16) Anagrafe Titoli: archivio gestito dalla  Banca  d'Italia  per
fini di supporto ai processi di raccolta,  controllo  e  sfruttamento
delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonche'  all'attivita'
di assegnazione dei codici ISIN e CFI; 
    17) covered warrant "plain  vanilla":  strumenti  finanziari  che
cartolarizzano un'opzione call o put su un sottostante quotato.  Tali
strumenti attribuiscono al portatore il diritto di  acquistare  (call
warrant)  o  di  vendere  (put  warrant)  una  data   quantita'   del
sottostante  ad  o  entro  una  determinata  scadenza  ad  un  prezzo
prestabilito  oppure  di  ottenere,  al  momento  dell'esercizio,  la
liquidazione differenziale del loro valore. 
 
  1.3. Destinatari della disciplina 
  Le presenti disposizioni si applicano ai: 
    - soggetti, residenti e non residenti (2 ), che emettono, offrono
o collocano in Italia strumenti finanziari, anche di diritto estero; 
    - soggetti residenti, anche di  natura  pubblica,  che  emettono,
offrono o collocano strumenti finanziari all'estero; 
    - soggetti vigilati capogruppo residenti,  con  riferimento  agli
strumenti  finanziari  emessi,  offerti  o  collocati  in  Italia  da
soggetti non residenti appartenenti al gruppo. 
 
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    (2  )  Le  operazioni  effettuate  da  soggetti   non   residenti
appartenenti  al  gruppo  vengono  segnalate  dal  soggetto  vigilato
capogruppo residente (cfr. il successivo terzo alinea e il  punto  b)
del par. 2.1). 
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2. Obbligo di segnalazione 
 
  2.1. Ambito di applicazione 
  Devono essere segnalati tutti gli strumenti finanziari  diversi  da
quelli  indicati  nel  par.  2.2.  Sono  tenuti   a   effettuare   la
segnalazione, con le modalita' e il contenuto di  cui  al  successivo
par. 3: 
    a)  l'emittente  residente,  anche  di   natura   pubblica,   con
riferimento agli strumenti finanziari  collocati  o  offerti  sia  in
Italia, sia all'estero; 
    b) il soggetto vigilato  capogruppo  residente,  con  riferimento
agli  strumenti  finanziari  emessi   da   soggetti   non   residenti
appartenenti al gruppo e collocati o offerti in Italia; 
    c) i soggetti che collocano in Italia  gli  strumenti  finanziari
emessi da soggetti non residenti  diversi  da  quelli  indicati  alla
precedente lettera b). In assenza di tali soggetti collocatori,  sono
tenuti a effettuare la segnalazione l'offerente, nel caso di  offerta
al pubblico, o l'emittente, in caso di private placement o di  direct
listing (3 ). 
 
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    (3 ) Qualora le segnalazioni relative ad  un  medesimo  strumento
finanziario siano dovute da piu' soggetti  che  collocano  in  Italia
facenti  parte  di  un  consorzio/sindacato   di   collocamento,   e'
necessario procedere nel  modo  seguente:  le  informazioni  relative
all'anagrafica dei titoli disponibili alla data di emissione verranno
fornite  dal   membro   del   consorzio/sindacato   di   collocamento
responsabile  del   regolamento   dello   strumento   nei   confronti
dell'emittente.  Ciascuno  dei  membri  del  consorzio/sindacato   di
collocamento sara' tenuto  a  segnalare  per  proprio  conto  i  dati
relativi all'ammontare collocato  in  Italia,  con  riferimento  alla
quota di sua competenza. Ove sia presente una struttura "pot  system"
(in tale struttura affluiscono in un book  centrale  tutti  o  alcuni
degli ordini raccolti da ciascun componente  del  consorzio/sindacato
di collocamento), la segnalazione sara'  effettuata  dal  membro  del
sindacato  di  collocamento  responsabile  del  regolamento  e  della
consegna dei titoli al  momento  dell'emissione  degli  stessi  (lead
manager). 
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  2.2. Esclusioni 
  Sono escluse  dagli  obblighi  segnaletici  di  cui  alle  presenti
disposizioni le emissioni, le offerte e i collocamenti di: 
    1) azioni di societa' e altri valori mobiliari di cui all'art. 1,
co. 1-bis, lett. a), del TUF; 
    2) strumenti finanziari di cui all'art. 100, co. 1, lett.  d)  ed
e), del TUF; 
    3) strumenti finanziari non strutturati aventi durata  originaria
pari o inferiore a 12 mesi; 
    4) strumenti finanziari emessi in regime di reverse enquiry; 
    5) titoli STEP; 
    6) certificati di deposito, come definiti nel  Tit.  V,  Cap.  3,
della Circ. n. 229; 
    7) strumenti finanziari derivanti da stripping  su  strumenti  di
debito; 
    8) strumenti finanziari che non possano essere  negoziati  in  un
mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili,
offerti,  assegnati  o  da   assegnare   ad   amministratori   o   ex
amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o
da  parte  dell'impresa  controllante,  di  un'impresa   controllata,
collegata o sottoposta a comune controllo; 
    9) titoli emessi da Stati extra-UE; 
    10)  strumenti  finanziari  che  consentono   esclusivamente   di
acquistare o vendere le attivita' elencate ai precedenti numeri,  per
i quali sia obbligatorio il regolamento mediante la  consegna  fisica
delle attivita' medesime (ad esempio, stock options che prevedono  la
consegna fisica delle azioni sottostanti); 
    11) strumenti finanziari di cui agli artt. 26, co. 12, 27, co.  5
e 38, co. 3, del d. l. 19 maggio 2020, n.  34  convertito  in  l.  17
luglio 2020, n. 77. 
 
3. Contenuto e modalita' della segnalazione 
 
  La raccolta delle segnalazioni consuntive e' svolta con le medesime
modalita'  previste  per  l'assegnazione  dei  codici  ISIN,  per  la
registrazione di  titoli  con  codici  ISIN  attribuiti  da  National
Numbering Agencies estere oppure per l'aggiornamento  delle  relative
informazioni.  In  particolare,   le   segnalazioni   sono   raccolte
attraverso la rete internet mediante la  piattaforma  Infostat  della
Banca d'Italia seguendo le  indicazioni  fornite  sul  sito  internet
della Banca d'Italia nella sezione "Statistiche/Servizio di  codifica
ISIN                e                Anagrafe                 Titoli"
(http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/
index.html). Il  soggetto  segnalante,  anche  quando  si  avvale  di
soggetti esterni  alla  propria  organizzazione  per  l'effettuazione
delle  segnalazioni,  e'   responsabile   della   correttezza   delle
informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio. 
  Con riferimento agli strumenti finanziari, sono trasmesse: 
    a) informazioni di carattere qualitativo relative allo  strumento
finanziario, al suo emittente e ad eventuali garante e capogruppo. In
particolare: 
      per  i  soggetti  di  cui  al   paragrafo   2.1.   "Ambito   di
applicazione", lettere a) e b) e gli emittenti, in  caso  di  private
placement o di direct listing, di cui alla lettera c): 
        1) i dati di cui alla  Sezione  1  "Informazioni  anagrafiche
all'emissione" dell'Allegato  A  devono  essere  segnalati  entro  il
giorno  lavorativo  successivo  al  deposito  del  prospetto   presso
l'autorita' competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto
- entro la data di regolamento o di emissione; 
        2)  i  dati  di  cui  alla  Sezione  2  "Altre   informazioni
anagrafiche" e alla  Sezione  3  "Strumenti  finanziari  strutturati"
dell'Allegato A devono essere segnalati  entro  il  ventesimo  giorno
successivo alle scadenze di cui al precedente punto 1; 
      per i soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo 2.1.
"Ambito di applicazione", lettera c): 
        3) i dati di cui alla  Sezione  1  "Informazioni  anagrafiche
all'emissione", alla Sezione 2  "Altre  informazioni  anagrafiche"  e
alla Sezione 3 "Strumenti  finanziari  strutturati"  dell'Allegato  A
devono essere segnalati  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  al
deposito del prospetto presso l'autorita' competente o - nel caso  in
cui il deposito non sia dovuto - entro il ventesimo giorno successivo
alla data di regolamento o di emissione; 
    b) informazioni di carattere quantitativo relative allo strumento
finanziario  (Sezione  4  "Informazioni  di  carattere  quantitativo"
dell'Allegato A). In particolare: 
      1)  per  i  covered  warrants,  certificates,  exchange  traded
commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN) i dati  relativi  al
numero di strumenti in  circolazione  e  al  prezzo  di  negoziazione
devono essere segnalati entro il  ventesimo  giorno  successivo  alla
fine di ciascun trimestre solare (4 ) a partire da quello in  cui  si
e' dato inizio  alle  negoziazioni  o,  nel  caso  di  strumenti  non
destinati a quotazione, e' iniziato il collocamento (5 ); 
      2) per gli altri strumenti finanziari (6 ): 
        i) i  dati  relativi  all'importo  collocato  o  sottoscritto
(ripartito per tipologia di soggetti  sottoscrittori)  devono  essere
segnalati entro il ventesimo giorno del mese successivo alla fine del
collocamento o dell'offerta; 
        ii) i dati relativi  all'ammontare  dei  rimborsi  anticipati
devono essere segnalati entro  il  giorno  successivo  alla  data  di
regolamento (7 ); 
      3) per  tutti  gli  strumenti  finanziari  con  cedola  i  dati
relativi all'ammontare delle cedole possono  facoltativamente  essere
segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento. 
  I dati e le informazioni da  inoltrare  con  le  segnalazioni  sono
specificati in dettaglio  nell'Allegato  A;  quelli  acquisiti  dalla
Banca d'Italia in fase di attribuzione dei  codici  ISIN  non  devono
essere nuovamente inviati. 
  Gli obblighi segnaletici per i soggetti collocatori o offerenti  di
cui al paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettera c)  decorrono
a partire dal 1°  gennaio  2017;  resta  fermo  che  le  informazioni
relative agli  strumenti  finanziari  collocati  o  offerti  da  tali
soggetti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 dovranno
essere segnalate entro il 20 gennaio 2017. 
 
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    (4 ) Pertanto: 
      • entro il 20 gennaio vanno segnalati i  dati  riferiti  al  31
dicembre; 
      • entro il 20 aprile vanno segnalati  i  dati  riferiti  al  31
marzo; 
      • entro il 20 luglio vanno segnalati  i  dati  riferiti  al  30
giugno 
      • entro il 20 ottobre vanno segnalati i  dati  riferiti  al  30
settembre. 
    (5 ) Informazioni dovute solo nei trimestri di  collocamento  dai
soggetti collocatori o offerenti di cui  paragrafo  2.1.  "Ambito  di
applicazione", lettera c). 
    (6 ) Le informazioni di  cui  al  punto  b.2  non  devono  essere
inviate dalle banche italiane, gia' tenute  ad  analoga  segnalazione
per gli strumenti finanziari emessi (cfr. Circ. n. 154 e n. 272). 
    (7 ) Informazioni non dovute dai soggetti collocatori o offerenti
di cui paragrafo 2.1. "Ambito di applicazione", lettera c).