(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                Istruttoria della domanda di sostegno 
 
    Ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, tutte  le
domande  di  sostegno  presentate   sono   sottoposte   a   controlli
amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti  necessari
per la concessione del contributo. Tali controlli coprono  tutti  gli
elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli
amministrativi.  In  particolare,  vengono  effettuate  verifiche  in
ordine: 
      a) alla ricevibilita' della domanda: 
        la verifica di ricevibilita' ha  ad  oggetto  la  completezza
formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del
rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa.
Il  mancato  soddisfacimento  di  tali  requisiti  comporta  la   non
ricevibilita' della domanda di sostegno; 
      b) all'ammissibilita' della domanda: 
        la verifica di ammissibilita' ha  ad  oggetto  l'accertamento
del possesso dei  requisiti  di  ammissibilita'  sia  soggettivi  che
oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonche'
alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti
dalla normativa unionale e/o nazionale.  Il  mancato  soddisfacimento
dei  requisiti  di  ammissibilita'  comporta   l'inammissibilita'   a
contributo della domanda di sostegno; 
      c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo: 
        la  verifica   consiste   nell'accertamento   che   l'importo
ammissibile a contributo sia pari  al  minor  valore  risultante  dal
confronto tra il premio indicato nella polizza e  l'importo  ottenuto
applicando i parametri contributivi  calcolati  in  SGR,  secondo  le
specifiche tecniche riportate  nell'allegato  n.  7  del  PGRA  2020,
effettuando in caso di difformita' la rideterminazione dell'importo. 
    Nell'ambito   dei   controlli   istruttori   propedeutici    alla
determinazione della spesa ammissibile sono effettuate  le  verifiche
di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI,  effettuando
in caso di difformita' la rideterminazione: 
      delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI; 
      dei prezzi entro i massimali definiti nei cd. decreti «prezzi»; 
      delle  superfici  nel  rispetto  del   valore   del   Fascicolo
aziendale. 
    I controlli amministrativi  prevedono  anche  la  verifica  delle
condizioni artificiose di cui all'art. 60  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013. 
    L'istruttoria della domanda di sostegno e' di competenza di AGEA,
che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a),  b)  e  c),
registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list). Ai
fini del perfezionamento dell'iter istruttorio l'Agenzia ha  facolta'
di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati. 
    Conclusa  l'istruttoria,  AGEA  comunica  via  pec  ai   soggetti
interessati le modalita' per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN. 
    In caso di irregolarita' nella suddetta procedura  di  invio  (ad
es. Pec sconosciuta/errata), AGEA sul  proprio  sito  e  sul  portale
SIAN,  pubblichera'  l'elenco  delle  domande  che  presentano   tale
anomalia,  con  indicazione  delle   modalita'   operative   per   la
consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. 
    In   alternativa,   qualora   la   domanda   non   necessiti   di
chiarimenti/approfondimenti,     la     comunicazione      dell'esito
dell'istruttoria puo' avvenire subito  dopo  la  presentazione  della
domanda tramite le procedure  automatizzate  implementate  in  ambito
SIAN  ovvero  attraverso  la  pubblicazione  del   provvedimento   di
approvazione. 
    Gli  obblighi  di  comunicazione  degli   esiti   istruttori   si
considerano, pertanto, adempiuti  se  la  comunicazione  ai  soggetti
destinatari e' avvenuta: 
      a) subito dopo la  presentazione  della  domanda  di  sostegno,
tramite le  procedure  automatizzate  implementate  in  ambito  SIAN,
qualora si tratti  di  controlli  totalmente  automatizzati  che  non
richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la  pubblicazione
del provvedimento di approvazione; oppure 
      b)  a  seguito  dell'invio  della  pec  con  le  modalita'   di
visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure 
      c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della pec,
a seguito della pubblicazione  sul  sito  AGEA  e  sul  portale  SIAN
dell'elenco delle domande  che  presentano  tale  irregolarita',  con
indicazione delle modalita'  operative  per  la  consultazione  della
comunicazione. 
13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame. 
    Qualora   all'esito   dell'istruttoria   la    domanda    risulti
inammissibile  o  in  caso  di   riduzione   dell'importo   richiesto
(riproporzionamento   sulla   base    della    rideterminazione    di
quantita'/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-bis  della  legge
n.  241/1990  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   il
richiedente puo' presentare istanza  di  riesame  per  l'importo  non
ammesso. 
    Entro e non oltre dieci giorni dalla  comunicazione  degli  esiti
dell'istruttoria, comprensiva dei  motivi  ostativi  all'accoglimento
della  domanda,  il   richiedente   presenta   istanza   di   riesame
esclusivamente,  pena  la  non  ricevibilita',  tramite   i   servizi
telematici  messi  a  disposizione  da  AGEA,  secondo  le   medesime
modalita' indicate nell'art. 11. 
    Disposizioni di  dettaglio  riguardanti  la  presentazione  delle
istanze  di  riesame  sono  contenute  nelle  disposizioni  operative
emanate da AGEA. 
    La  mancata  o  parziale   presentazione   della   documentazione
richiesta, ovvero, in caso di  convocazione  da  parte  di  AGEA,  la
mancata  presentazione  dell'istante  comportano  la   chiusura   del
procedimento  amministrativo  sulla  base  di  quanto   in   possesso
dell'amministrazione. 
    Non verranno prese in carico le istanze di riesame  relativamente
a importi non ammessi inferiori ai 10 euro. 
    Entro dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza  di
riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume
carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste  dalla
vigente normativa. 
    Se  il  richiedente  non  si   avvale   di   tale   possibilita',
l'istruttoria assume carattere definitivo salvo  le  possibilita'  di
ricorso previste dalla vigente normativa. 
13.2  Approvazione  della  domanda  di  sostegno  e  concessione  del
  contributo. 
    All'esito  dei  controlli  istruttori  svolti,  compresi   quelli
derivanti dalle attivita' di riesame, AGEA provvede con proprio  atto
ad approvare le domande di  sostegno  ammesse  a  finanziamento,  con
indicazione  della  spesa  ammessa  a  contributo  e  del  contributo
concesso. L'atto e' reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN. 
    Per le domande non ammesse  a  finanziamento,  AGEA  provvede  ad
emettere una declaratoria di non ammissibilita'. 
    L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno
ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa  ammessa  e
del contributo concesso, e la declaratoria di non ammissibilita' sono
pubblicati sul SIAN e, successivamente,  sul  sito  internet  AGEA  e
trasmessi  all'Autorita'  di  gestione   che   provvede   alla   loro
pubblicazione sul sito internet del Ministero.