(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                  Riduzioni, esclusioni e sanzioni 
 
    Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilita', degli  impegni
e degli altri obblighi e richiamati nel presente  avviso,  imputabile
ai beneficiari, comporta applicazione delle riduzioni,  esclusioni  e
sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014  e  n.
640/2014, nonche' del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020,
relativo alla «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle  riduzioni  ed  esclusioni  per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale». 
    Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del regolamento (UE) n.  640/2014
il sostegno richiesto in domanda di pagamento e' rifiutato o revocato
integralmente se non sono rispettati i criteri di  ammissibilita'  di
cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso. 
    Ai sensi dell'art. 35, comma  2,  del  medesimo  regolamento,  il
sostegno  richiesto  e'  rifiutato  o   revocato,   integralmente   o
parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi  di
cui all'art. 7 del presente avviso. 
    Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a  seguito
dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto  della
gravita',   dell'entita',   della   durata   e   della    ripetizione
dell'inadempienza. 
    Alle  riduzioni  di  cui  al  capoverso  precedente  puo'  essere
aggiunta una sanzione  amministrativa  per  le  fattispecie  previste
dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014. 
    Le modalita' di calcolo delle suddette  riduzioni,  esclusioni  e
sanzioni sono stabilite nell'allegato M17.1-6 del presente avviso.