(Allegato)
                                                             Allegato 
 
   Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) 
           Via del mare: collegamento A4-Jesolo e litorali 
Parere  sullo  schema  di  Convenzione  della  proposta  di   project
                              financing 
                        CUP (H41B0900116005) 
 
Raccomandazioni. 
    1. Ai sensi dell'art. 143, comma 8-bis, del  decreto  legislativo
n. 163 del 2006, lo schema di convenzione deve essere  integrato  con
la definizione dei presupposti e delle condizioni di base  del  Piano
economico finanziario, di seguito  PEF  le  cui  variazioni,  se  non
imputabili al  concessionario  e  qualora  determinino  una  modifica
dell'equilibrio del PEF medesimo,  ne  comportano  la  revisione.  In
particolare,   al   fine   di    evitare    che    il    riequilibrio
economico-finanziario degli investimenti e  della  connessa  gestione
dipenda da eventi  non  puntualmente  specificati  con  l'effetto  di
trasferire il rischio di realizzazione ed  esercizio  dell'opera  sul
concedente  pubblico,  il  16°  alinea  delle  premesse  deve  essere
modificato: 
      a) sostituendo la generica formulazione della lettera  e),  con
una piu' precisa indicazione dei principali presupposti e  condizioni
a base del PEF; 
      b) espungendo la lettera f),  poiche'  il  profilo  di  rischio
dell'opera,  che  influisce   sulle   condizioni   di   riequilibrio,
dipenderebbe  dai  contenuti  di   un   «accordo   diretto   tra   il
concessionario gli istituti finanziatori», ancora da sottoscrivere  e
di cui il concedente non e' parte. 
    Andrebbe, inoltre, espunto dall'art. 8, comma 2, lettera  a),  il
riferimento alle modalita' di adeguamento delle tariffe, al  fine  di
evitare  modifiche  del  metodo  tariffario  durante  la  vita  della
concessione. 
    Lo schema deve, altresi', essere integrato con  «una  definizione
di equilibrio economico-finanziario che fa riferimento ad  indicatori
di redditivita'  e  di  capacita'  di  rimborso  del  debito»  e  con
l'indicazione  della  «procedura  di  verifica  e»  con  «la  cadenza
temporale degli adempimenti connessi». 
    2. L'art. 7 deve essere integrato in  modo  da  prevedere  che  -
qualora le verifiche postulate dall'art.  7,  comma  2,  della  legge
regionale Veneto n. 15 del 2002  evidenzino  un'eccedenza  di  ricavi
tariffari rispetto alle stime del PEF -  deve  essere  apportata  una
riduzione, percentualmente corrispondente, alle tariffe. 
    Deve essere conseguentemente stralciato dal novero degli allegati
menzionati all'art. 2 dello schema l'allegato G  sulle  modalita'  di
determinazione del risultato  economico  della  concessione  ai  fini
dell'applicazione della suddetta disposizione regionale. 
    3. Fermo restando quanto indicato al precedente punto  1,  l'art.
8, concernente le fattispecie che legittimano la revisione  del  PEF,
deve risultare pienamente coerente con le indicazioni di cui all'art.
143, comma 8 del decreto legislativo  n.  163  del  2006.  Tutti  gli
allegati - e, in particolare, il  cronoprogramma  allegato  sotto  la
lettera F e che fissa il collaudo al 21 dicembre 2011 - devono essere
temporalmente adeguati alle nuove scadenze del PEF. 
    4. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'
interessare la Regione ad adeguarsi alle seguenti indicazioni: 
      5.1 art. 3: il comma 1, lettera i), dovrebbe essere  aggiornato
in modo da prevedere che il concessionario si impegni  a  prestare  o
farsi prestare da appaltatori,  progettisti  ed  aggiudicatari  delle
gare tutte le garanzie e coperture assicurative stabilite dal decreto
legislativo n.  163  del  2006  e  successive  modificazioni  con  le
modalita' di cui al  Titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207,  nonche'  eventuali  ulteriori
garanzie previste dalla vigente normativa sulle esecuzioni dei lavori
e per la gestione di opere affidate in concessione. 
      5.2 art. 5: deve essere completato il comma 7,  concernente  le
modalita' di cessione delle quote sociali, in quanto non subordina le
variazioni  soggettive  e  oggettive  ad  alcuna  autorizzazione  del
concedente ne' prevede alcuna verifica sulla permanenza dei requisiti
di solidita' patrimoniale, come  invece  praticato  per  le  societa'
concessionarie di autostrade  nazionali  (v.  ora  delibera  CIPE  19
luglio 2013, n. 30). 
      5.3 art. 7: fermo restando quanto indicato al precedente  punto
2, e' opportuno che la clausola venga modificata in modo da prevedere
tempi piu' ristretti per l'elaborazione dell'indicatore  di  qualita'
del  servizio  offerto.  Piu'  specificatamente   tale   elaborazione
dovrebbe  essere  effettuata   prima   della   sottoscrizione   della
convenzione, in modo da evitare  che  il  meccanismo  di  adeguamento
tariffario - in caso di mancato accordo delle parti - venga demandato
a determinazioni successive di «organismo di  certificazione  tecnica
indipendente», estraneo al contratto, anche al fine di  agevolare  la
bancabilita'  dell'opera.  Risulta,  altresi',  opportuno  che  nella
convenzione sia reiterato l'obbligo, riportato nel bando, di redigere
ed aggiornare annualmente,  nei  termini  di  legge,  la  «carta  dei
servizi» con indicazione  degli  standard  di  qualita'  dei  singoli
servizi ai sensi della direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 gennaio 1994, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1998 e del  decreto  legislativo  30  luglio
1999,  n.  286,  prevedendo  penali  -  anche  riferibili  al   primo
quinquennio   di   entrata   in   esercizio   dell'infrastruttura   -
nell'ipotesi che gli standard non siano rispettati. 
      5.4 art. 8: sotto il profilo formale e' necessaria una maggiore
coerenza tra il titolo, riferito al piano  economico-finanziario,  ed
il  testo  della  clausola,  che  invece,  cita  prevalentemente   la
revisione della «concessione», mentre, sotto il profilo  sostanziale,
la clausola di cui al comma 3, che  prevede  la  «verifica»  del  PEF
anche «al termine dei lavori», deve essere formulata in modo che  non
contrasti  con  il   principio   dell'assunzione   del   rischio   di
costruzione,  da  parte  del  concessionario,  all'approvazione   del
progetto definitivo. Inoltre, al medesimo comma  3,  dovrebbe  essere
modificato l'ultimo periodo che conferisce valore vincolante al piano
sino alla scadenza della concessione, in modo che non si  verifichino
dubbi  interpretativi  rispetto  a  quanto  previsto  dal  precedente
periodo che prevede revisioni anche periodiche del piano stesso. 
      5.5 art. 9: il comma 1 riferisce il sistema  di  esenzione  dal
pedaggio in esso  contemplato  al  «periodo  prestabilito  di  anni»,
rinviando - per quanto concerne «termini e modalita'» -  all'allegato
A, che prevede l'applicazione del sistema stesso per tutta la  durata
della  concessione:   e',   quindi,   opportuno   riportare   analoga
specificazione al comma in questione. 
      5.6 art. 10: anche il comma 6  di  tale  articolo  deve  essere
completato quantificando l'aliquota per spese generali in conformita'
a quanto previsto in sede  di  stesura  del  PEF,  mentre  all'ultimo
periodo del comma 7 vanno depennate le parole «e/o di  gestione»  si'
da riferire l'applicazione della disciplina di cui  all'art.  8  solo
all'ipotesi  di  modifiche  al  progetto  definitivo  che  comportino
incrementi dei costi di costruzione tali da incidere  sull'equilibrio
economico-finanziario. 
      5.7 art. 14: il comma 1 deve essere integrato con l'indicazione
delle localita' o dei valori chilometrici da prendere  a  riferimento
per l'identificazione del tratto stradale di cui  alla  parte  finale
del comma. 
      5.8 art. 17: deve essere completato il comma 1, indicando,  per
maggiore chiarezza ed anche al fine di evitare che eventuali  ritardi
nella  realizzazione   dell'opera   incidano   sulla   durata   della
concessione, la  data  di  scadenza  della  concessione  medesima  ed
inserendo quindi una frase del seguente tenore «e scadra' pertanto al
massimo, entro la  fine  del  2055»:  il  PEF,  infatti,  colloca  il
collaudo nell'anno 2015. 
      5.9 art.  18:  al  comma  3,  che  disciplina  l'indennizzo  da
riconoscere al concessionario nel caso venga dichiarata la  decadenza
della concessione, e' opportuno aggiungere, dopo  le  parole  «valore
delle  opere  realizzate»,  la   precisazione   «ed   approvate   dal
concedente» e stralciare le parole «piu' gli oneri accessori». 
      5.10 Lo schema  di  convenzione  disciplina  le  ipotesi  della
decadenza  (art.  18)  e   della   risoluzione   del   rapporto   per
inadempimento del concedente o di revoca della concessione per motivi
di pubblico interesse (art. 19), ma non  contempla  l'irrogazione  di
penali nelle ipotesi di  ritardo  nell'esecuzione  dei  lavori  o  di
inottemperanza del  concessionario  agli  altri  obblighi  assunti  a
proprio carico. E' opportuno che lo schema  venga  per  tale  profilo
adeguatamente integrato. 
      5.11 E', altresi', opportuno che lo schema di  convenzione  sia
integrato: 
        includendo, tra gli obblighi del  concessionario,  quello  di
fornire flussi costanti di informazioni al MIT  e,  suo  tramite,  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  al  CIPE  con  modalita'
coerenti con il sistema di monitoraggio degli  investimenti  pubblici
(MIP) di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999; 
        riportando  la  clausola  del  bando  di  gara,  che   -   in
conformita' a quanto stabilito al punto 3.5 della delibera  CIPE  del
30 aprile 2012, n. 56 -  prevede  la  stipula  di  un  protocollo  di
legalita' tra Prefettura competente UTG, concedente e  concessionario
che recepisca le linee antimafia approvate con la delibera CIPE del 3
agosto 2011, n. 58: tra l'altro, come si deduce del pari  dal  bando,
nell'importo complessivo delle spese tecniche e generali  di  cui  al
quadro economico del progetto preliminare approvato  e'  inclusa  una
percentuale   dello   0,4    per    cento,    rispetto    all'importo
dell'investimento, per oneri antimafia, percentuale che il punto  3.1
della richiamata delibera ha disposto venga evidenziata nel PEF e  di
cui, ai sensi dell'art. 176 del decreto legislativo n. 163 del  2006,
debbono essere specificate le modalita' di utilizzo; 
        riportando  la  clausola   presente   nel   bando   di   gara
sull'obbligo di tracciabilita' dei  flussi  finanziari  di  cui  alla
legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni, clausola che  deve
essere integrata  con  l'assunzione,  da  parte  del  concessionario,
dell'obbligo di conformarsi alle direttive che il CIPE  adottera'  in
tema di monitoraggio ai sensi del richiamato  art.  176  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006.