(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Modalita' semplificate di elaborazione della situazione  patrimoniale
  da  allegare  al  rendiconto  degli  enti  locali  con  popolazione
  inferiore a 5.000 abitanti che, ai sensi dell'art.  232,  comma  2,
  del TUEL non tengono la contabilita' economico-patrimoniale. 
 
1. Introduzione. 
    L'art. 232, comma 2, del TUEL, approvato con decreto  legislativo
del 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dall'art. 57, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede che «Gli enti  locali  con
popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  possono  non  tenere   la
contabilita' economico-patrimoniale. Gli enti locali che  optano  per
la facolta' di cui  al  primo  periodo  allegano  al  rendiconto  una
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno  precedente  redatta
secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e con  modalita'  semplificate  individuate  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero dell'interno e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il
31 ottobre 2019, anche sulla  base  delle  proposte  formulate  dalla
Commissione per l'armonizzazione degli enti  territoriali,  istituita
ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo  n.  118  del
2011». 
    Gli enti che, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del TUEL,  si
avvalgono della facolta' di  non  tenere  la  contabilita'  economico
patrimoniale   allegano   al   rendiconto   la   propria   situazione
patrimoniale elaborata seguendo le modalita' semplificate di  seguito
individuate, secondo gli schemi previsti per l'attivo  e  il  passivo
patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del  2011
ed utilizzando i dati: 
      dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre  dell'anno
cui si riferisce il rendiconto,  che  consentono  di  determinare  il
valore  delle  voci  della  situazione  patrimoniale   indicate   nel
paragrafo 2; 
      del rendiconto, ai fini della determinazione del  valore  delle
voci della situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 3; 
      dell'ultimo  conto  del  patrimonio  approvato  o   dell'ultima
situazione patrimoniale approvata, ai fini della  determinazione  del
valore  delle  voci  della  situazione  patrimoniale   indicate   nel
paragrafo 4; 
      extra-contabili, ai fini della determinazione del valore  delle
voci della situazione patrimoniale indicate nel  paragrafo  5  e  per
alcune voci delle disponibilita' liquide. 
    Attraverso tali dati  gli  enti  procedono  preliminarmente  alla
elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di
cui all'allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011  riferito
alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce  il  rendiconto,
inserendo gli  importi  riguardanti  le  attivita'  e  le  passivita'
dell'ente. 
    Successivamente, le voci del piano dei  conti  patrimoniale  sono
aggregate sulla base del raccordo individuato dal  medesimo  allegato
n. 6/3 al decreto legislativo n.  118  del  2011,  che  individua  le
relazioni tra i codici del piano dei conti  patrimoniale  e  le  voci
dello Stato patrimoniale. 
    L'aggregazione delle voci del  piano  patrimoniale  secondo  tale
raccordo consente di  elaborare  la  situazione  patrimoniale  al  31
dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto. 
    Si precisa che le voci della situazione  patrimoniale  richiamate
nel  presente  allegato  sono  identificate  con  i  codici  previsti
nell'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011. I  codici
che iniziano con la lettera «A» si  riferiscono  a  voci  dell'attivo
patrimoniale, mentre i codici che iniziano  con  la  lettera  «P»  si
riferiscono a voci del passivo patrimoniale. 
    Al  fine  di   semplificare   l'elaborazione   della   situazione
patrimoniale, le seguenti voci possono essere valorizzate con importo
pari a 0: 
      AA - Crediti vs. lo Stato ed  altre  amministrazioni  pubbliche
per la partecipazione al fondo di dotazione; 
      ACI - Rimanenze; 
      ACII1a - Crediti da tributi destinati  al  finanziamento  della
sanita'; 
      ADI - Ratei attivi; 
      AD2 - Risconti attivi; 
      PAIII - Risultato economico dell'esercizio; 
      PD3 - Acconti; 
      PEI - Ratei passivi; 
      PEII1 - Contributi agli investimenti; 
      PEII2 - Concessioni pluriennali; 
      PEII3 - Altri risconti passivi; 
      Conti d'ordine. 
    Di  conseguenza,  sono  valorizzate  con  importo  pari  a  0  le
correlate voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato. 
    Si segnala, in particolare, che e' consentita la valorizzazione a
0 delle voci: 
      risconti  attivi  e  passivi  in  quanto  i  relativi   effetti
finanziari si sono gia' verificati e  sono  stati  considerati  nella
determinazione della situazione patrimoniale.  In  caso  di  adozione
della contabilita' economico patrimoniale nell'esercizio  successivo,
non sara' possibile rilevare gli  effetti  economici  delle  relative
operazioni; 
      ratei attivi e passivi i cui effetti  finanziari  non  si  sono
ancora verificati. In caso di adozione della  contabilita'  economico
patrimoniale nell'anno successivo, le  relative  operazioni  dovranno
essere considerate di competenza economica di tale esercizio; 
      contributi  agli  investimenti,  in   quanto   puo'   risultare
complesso  ricostruire  il  valore  dei   trasferimenti   che   hanno
contribuito al finanziamento di immobilizzazioni.  In  tali  casi,  a
seguito  della  decisione  di  adottare  la  contabilita'   economico
patrimoniale, gli oneri  per  l'ammortamento  di  tali  beni  saranno
interamente a carico degli esercizi successivi e, di conseguenza, non
sara' possibile sterilizzare il costo dell'ammortamento imputando  al
conto economico un  provento  da  contributo  agli  investimenti  del
medesimo importo della quota di ammortamento. 
    Gli enti che si avvalgono della facolta' di  non  valorizzare  le
voci dei conti d'ordine riguardanti le garanzie e i beni di terzi  in
uso e i beni dati in uso a terzi, dedicano una particolare attenzione
all'illustrazione, nella Relazione sulla gestione, delle informazioni
previste  dall'art.  11,  comma  6,  lettere  l)  e  m)  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, riguardanti: 
      l'elenco  delle  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
vigenti, con l'indicazione delle eventuali  richieste  di  escussione
nei confronti dell'ente e del rischio di  applicazione  dell'art.  3,
comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
      l'elenco  descrittivo  dei  beni  appartenenti  al   patrimonio
immobiliare dell'ente alla data di  chiusura  dell'esercizio  cui  il
conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
degli eventuali proventi da essi prodotti. 
    Infine, sempre  al  fine  di  semplificare  l'elaborazione  della
situazione patrimoniale, non e' obbligatoria: 
      la compilazione della colonna «Anno -1», limitatamente al primo
anno di redazione della situazione patrimoniale semplificata; 
      l'indicazione  degli  importi   esigibili   oltre   l'esercizio
successivo per i crediti e i debiti; 
      l'indicazione  degli  importi   esigibili   entro   l'esercizio
successivo per le Immobilizzazioni finanziarie; 
      l'indicazione degli importi relativi a beni  indisponibili  per
le immobilizzazioni materiali. 
    La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della
facolta' di non tenere  la  contabilita'  economico  patrimoniale  ai
sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, e' trasmessa alla Banca  dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di  cui  all'art.  13
della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono
la contabilita'  economico  patrimoniale  non  possono  elaborare  il
bilancio consolidato, tale  delibera  rappresenta  anche  l'esercizio
della facolta' di non predisporre  il  bilancio  consolidato  di  cui
all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL. 
    I comuni con popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  che  non
tengono la contabilita' economico  patrimoniale  ai  sensi  dell'art.
232, comma 2, del TUEL,  sono  tenuti  a  trasmettere  alla  BDAP  il
rendiconto comprensivo della  situazione  patrimoniale  semplificata,
secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10
al decreto legislativo n. 118 del 2011,  e  non  inviano  i  seguenti
allegati e documenti contabili relativi al rendiconto: 
      a. il conto economico; 
      b. l'allegato h) concernente i costi per missione; 
      c. i moduli  economici  e  patrimoniali  del  piano  dei  conti
integrato. 
    La trasmissione alla BDAP di tali documenti non e'  coerente  con
la decisione di non tenere la contabilita' economico  patrimoniale  e
determina segnalazioni di errore da parte della BDAP. 
    Gli enti con popolazione inferiore a  5.000  abitanti  che  negli
esercizi  precedenti  hanno  adottato   la   contabilita'   economico
patrimoniale possono continuare a redigere gli schemi di bilancio con
le stesse regole. 
    Gli enti con popolazione inferiore a  5.000  abitanti  che  negli
esercizi precedenti,  in  attuazione  dell'art.  232,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, hanno predisposto la  situazione
patrimoniale con modalita' semplificate, possono decidere di  avviare
la  contabilita'  economico  patrimoniale.  La  delibera  di   giunta
concernente  la  decisione  di  tenere  la   contabilita'   economico
patrimoniale e' trasmessa alla BDAP. 
    Al fine di agevolare gli enti nell'elaborazione della  situazione
patrimoniale con modalita'  semplificate  sono  stati  predisposti  i
seguenti file: 
      «Situazione patrimoniale 2019»; 
      «Situazione patrimoniale semplificata»; 
      «Situazione patrimoniale semplificata - prima elaborazione»; 
    I primi due  file  sono  utilizzabili  per  l'elaborazione  della
situazione Patrimoniale relativa, rispettivamente,  all'anno  2019  e
agli anni successivi al 2019. 
    Il  file  «Situazione  patrimoniale -  prima   elaborazione»   e'
destinato agli enti di nuova istituzione con popolazione inferiore  a
5.000 abitanti che intendono avvalersi della facolta' di  non  tenere
la contabilita' economico patrimoniale, ai fini della redazione della
situazione patrimoniale semplificata da allegare  al  rendiconto  del
primo esercizio successivo alla costituzione dell'ente. In  occasione
della redazione dei rendiconti degli esercizi successivi, gli enti di
nuova  istituzione  utilizzano  il  file   «Situazione   patrimoniale
semplificata». 
    Gli enti con popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  sorti  a
seguito  di  fusione,  compresa  la   fusione   per   incorporazione,
utilizzano il file «Situazione  patrimoniale  semplificata»  ai  fini
della  redazione  della  situazione   patrimoniale   semplificata   a
decorrere dal primo esercizio successivo alla fusione (1) . 
    I suddetti  file,  di  seguito  denominati  «File  RGS»,  il  cui
utilizzo e' facoltativo, sono  resi  disponibili  nel  sito  internet
della Ragioneria generale dello Stato - sezione Arconet  -  sotto  la
voce «Documenti», e consentono, in automatico, di aggregare  le  voci
del piano  patrimoniale  e  di  raccordarle  alle  voci  dello  stato
patrimoniale. 
    In  altre  parole,  gli  enti  possono  predisporre  la   propria
situazione patrimoniale in modalita' semplificata inserendo nei fogli
elettronici di tali file le informazioni riguardanti le  attivita'  e
le passivita' patrimoniali dell'ente secondo le modalita' individuate
ai paragrafi 2 e seguenti. 
    Sulla base dei dati inseriti, i file  provvedono  automaticamente
all'elaborazione  del  modulo  patrimoniale  del  piano   dei   conti
integrato   e   all'elaborazione   della   situazione    patrimoniale
semplificata al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto,
da allegare al rendiconto stesso. 
    Per gli enti con popolazione inferiore a 5.000  abitanti  che,  a
decorrere dall'esercizio «n» decidono  di  adottare  la  contabilita'
economico patrimoniale disciplinata dall'art. 232, comma 1, del TUEL,
la situazione patrimoniale  semplificata  al  31  dicembre  dell'anno
«n-1» costituisce lo stato patrimoniale di  apertura  al  1°  gennaio
dell'anno «n» mentre il  modulo  patrimoniale  del  piano  dei  conti
integrato al 31 dicembre dell'anno «n-1» consente di predisporre  gli
eventuali  «mastrini»   di   apertura   delle   scritture   economico
patrimoniali dell'anno «n». 
2.  L'elaborazione  della  situazione  patrimoniale   con   modalita'
semplificate sulla base dei dati dell'inventario. 
    Ai  fini  dell'elaborazione  della  situazione  patrimoniale  con
modalita' semplificate ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL,  e'
necessario che l'inventario risulti aggiornato. In  caso  di  mancato
aggiornamento   dell'inventario,    la    «Situazione    patrimoniale
semplificata» non costituisce una  rappresentazione  veritiera  della
situazione patrimoniale dell'ente. 
    I dati dell'inventario aggiornato al 31 dicembre di ciascun  anno
sono utilizzati per  la  valorizzazione  delle  seguenti  voci  dello
schema di stato patrimoniale di cui all'allegato  n.  10  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011, comprese le relative sottovoci,  escluse
quelle riguardanti le immobilizzazioni in  corso  e  acconti  per  le
quali si rinvia al paragrafo 4: 
      ABI - Immobilizzazioni immateriali; 
      ABII - Immobilizzazioni materiali; 
      ABIII - Altre immobilizzazioni materiali. 
    Alle voci dell'inventario aggiornato, comprese quelle riguardanti
i beni demaniali e i  beni  immateriali,  deve  essere  applicata  la
codifica prevista per il modulo  patrimoniale  del  piano  dei  conti
integrato (allegato 6/3 al decreto  legislativo  n.  118  del  2011),
evitando,   anche   attraverso   l'inserimento   di    nuove    voci,
l'applicazione del criterio della prevalenza. 
    L'inventario deve comprendere anche i beni che sono entrati nella
disponibilita'  dell'ente  a  seguito  di  un'operazione  di  leasing
finanziario o di compravendita con «patto di  riservato  dominio»  ai
sensi dell'art. 1523 e  ss.  del  codice  civile,  da  iscrivere  con
apposite voci che consentono di evidenziare che trattasi di beni  non
ancora di proprieta' dell'ente. 
    All'inventario aggiornato si  applicano  i  seguenti  criteri  di
valutazione. 
    Criteri di valutazione: 
      il patrimonio immobiliare e i terreni di  proprieta'  dell'ente
sono iscritti nell'inventario ad un valore pari al costo di acquisto,
comprendente anche i costi  accessori  e  le  spese  di  manutenzione
straordinarie, ovvero, se il costo di acquisto non e' disponibile, al
valore catastale. 
    Nella situazione patrimoniale dell'ente, tali beni devono  essere
iscritti al netto del fondo ammortamento. 
    Pertanto, con riferimento a ciascuno dei beni  immobili  compresi
nell'inventario occorre determinare il  fondo  ammortamento  cumulato
nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui  il  cespite  ha
iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media  per
la specifica tipologia di bene. 
    Sono soggetti all'ammortamento anche i beni  in  leasing,  mentre
non sono soggetti all'ammortamento i beni  la  cui  utilizzazione  e'
illimitata nel tempo in quanto non soggetti a deperimento e  consumo,
quali i terreni, i materiali preziosi e i beni, mobili  ed  immobili,
qualificati come «beni culturali» ai sensi dell'art.  2  del  decreto
legislativo n.  42  del  2004 -  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio - o «beni soggetti a tutela» ai  sensi  dell'art.  136  del
medesimo decreto. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono
oggetto di ammortamento. 
    Se il bene e' di proprieta' dell'ente da un periodo  superiore  a
quello della sua vita utile,  determinata  dalla  tabella  che  segue
relativa agli ammortamenti, il bene risulta interamente  ammortizzato
e nella situazione patrimoniale e' valorizzato per un importo pari  a
0. In tal caso, nell'inventario e'  possibile  conservare  il  valore
gia' attribuito a tale bene, e il relativo fondo ammortamento e' pari
a tale importo. 
    Applicando tale metodologia, se il bene  in  questione  e'  stato
oggetto di manutenzione straordinaria non ancora ammortizzata,  nella
situazione patrimoniale e'  valorizzato  per  un  importo  pari  alla
manutenzione   straordinaria   non   ammortizzata.   In   tal   caso,
nell'inventario il valore del bene comprende la spesa complessiva per
manutenzione straordinaria e il relativo fondo ammortamento comprende
la spesa per manutenzione straordinaria gia' ammortizzata. 
 
Tabella n. 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i  beni
immateriali. 
    Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del  2%,  agli
altri  beni  demaniali  si  applica  il  coefficiente  del  3%.  Alle
infrastrutture demaniali e non demaniali si applica  il  coefficiente
del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%. 
    Per consentire la corretta procedura di ammortamento, per seguire
il valore del  singolo  bene  in  ogni  momento  e  per  determinare,
all'atto dell'eventuale dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza
si raccomanda l'utilizzo del  registro  dei  beni  ammortizzabili  (o
schede equivalenti). Nel registro sono indicati,  per  ciascun  bene,
l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la
quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella  misura
raggiunta al termine del precedente esercizio, il  valore  residuo  e
l'eventuale  dismissione  del  bene,  ed  il  fondo  di  ammortamento
dell'esercizio. 
    Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si  richiama
il paragrafo n.  4.18  del  Principio  applicato  della  contabilita'
economico  patrimoniale,  di  cui  all'allegato  n.  4/3  al  decreto
legislativo  n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che  «ai   fini
dell'ammortamento  i  terreni  e   gli   edifici   soprastanti   sono
contabilizzati separatamente anche se acquisiti  congiuntamente»,  in
quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei  casi  in  cui
negli  atti  di  provenienza  degli  edifici  (rogiti   o   atti   di
trasferimento con indicazione del  valore  peritale)  il  valore  dei
terreni non risulti indicato in modo separato e  distinto  da  quello
dell'edificio soprastante, si applica il  parametro  forfettario  del
20% al  valore  indiviso  di  acquisizione,  mutuando  la  disciplina
prevista dall'art. 36, comma 7 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,
successivamente modificato dall'art. 2, comma 18 del decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
novembre  2006,  n.  286:  «Ai  fini  del  calcolo  delle  quote   di
ammortamento  deducibili  il   costo   complessivo   dei   fabbricati
strumentali e' assunto al netto del costo delle aree  occupate  dalla
costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.  Sulla  base
della legislazione vigente, il  costo  da  attribuire  alle  predette
aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato
in misura pari al maggior  valore  tra  quello  esposto  in  bilancio
nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e,  per
i fabbricati industriali, al  30  per  cento  del  costo  complessivo
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla
produzione o trasformazione di beni». 
    Nei casi in cui non sia disponibile il costo storico,  il  valore
catastale e' costituito da quello ottenuto  applicando  all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio  dell'anno
di imposizione, rivalutate del 5 per  cento  ai  sensi  dell'art.  3,
comma  48,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i   seguenti
moltiplicatori: 
      a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale  A  e
nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della
categoria catastale A/10; 
      b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale  B  e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
      b-bis.  80  per  i  fabbricati  classificati  nella   categoria
catastale D/5; 
      c. 80 per i fabbricati classificati nella  categoria  catastale
A/10; 
      d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D,  ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5;
tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
      e. 55 per i fabbricati classificati nella  categoria  catastale
C/1. 
    Per i  terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell'art.  3,  comma  51,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. 
    Anche i beni mobili inventariati sono registrati  nell'inventario
al costo di  acquisto,  mentre  nella  situazione  patrimoniale  sono
iscritti al  costo  di  acquisto  al  netto  del  fondo  ammortamento
cumulato nel tempo. 
    A tal fine, per ciascun bene mobile compreso  nell'inventario  e'
necessario  calcolare  il  fondo  ammortamento  cumulato  nel  tempo,
tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha  iniziato  ad
essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica
tipologia di bene. 
    L'ammortamento  si  applica  anche  ai  beni  mobili  in  leasing
finanziario, che devono essere compresi nell'inventario. 
    Anche per i beni mobili si applica il principio per il quale,  se
il bene e' di proprieta' dell'ente da un periodo superiore  a  quello
della sua vita utile determinata dalla tabella n. 1, il bene  risulta
interamente ammortizzato e nello stato  patrimoniale  e'  valorizzato
per un importo pari  a  0.  In  tal  caso,  nell'inventario  il  bene
conserva il valore gia' attribuito e il relativo  fondo  ammortamento
e' pari al valore del bene. 
    I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al  valore
normale determinato a seguito di apposita relazione di stima  a  cura
dell'Ufficio  tecnico  dell'ente,  salva  la  facolta'  dell'ente  di
ricorrere ad una valutazione  peritale  di  un  esperto  indipendente
designato dal Presidente del Tribunale nel cui  circondario  ha  sede
l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo. 
    La stima non e' eseguita ove si tratti di valore non rilevante  o
di beni di frequente negoziazione, per  i  quali  il  valore  normale
possa essere desunto  da  pubblicazioni  specializzate  che  rilevino
periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture,  motoveicoli,
autocarri, ecc.). 
    Se il bene non risulta interamente  ammortizzato  e  per  il  suo
acquisto sono stati  ricevuti  contributi  da  terzi,  gli  enti  che
nell'anno  successivo  hanno  deciso  di  adottare  la   contabilita'
economico patrimoniale e non intendono avvalersi  della  facolta'  di
valorizzare la voce PEII1 «Contributi agli investimenti» con  importo
pari a 0, indicano l'importo della residua quota  di  contributi.  Ad
esempio, nel 2015 un comune ha acquisito un  immobile  grazie  ad  un
contributo della regione di importo pari al 50% del valore del  bene;
se al 31 dicembre 2019 il valore del bene al netto degli ammortamenti
e' pari a 1000, alla voce PEII1a  «Contributi  agli  investimenti  da
amministrazioni pubbliche»  e'  attribuito  l'importo  di  500  (pari
all'incidenza  percentuale  del  finanziamento  ricevuto  sul  valore
storico del  bene  applicata  al  valore  del  bene  al  netto  degli
ammortamenti). 
    La valorizzazione della voce PEII1 «Contributi agli investimenti»
nella situazione patrimoniale consente, negli anni successivi in  cui
sara'   adottata   la   contabilita'   economico   patrimoniale,   di
sterilizzare gli oneri degli ammortamenti residui  e  migliorare  nel
tempo il risultato di esercizio. 
    Gli enti  che  hanno  difficolta'  a  ricostruire  l'importo  dei
contributi ricevuti per beni  non  interamente  ammortizzati  possono
determinare la percentuale rappresentativa della quota di  contributi
ricevuti attraverso stime. 
    I  beni  librari,  compresi  quelli  acquisiti  per  donazione  e
considerati come bene strumentale all'attivita' istituzionale  oppure
come bene non strumentale, o facenti parte  di  biblioteche,  la  cui
consultazione rientra nell'attivita' istituzionale dell'ente non sono
iscritti  nello  stato   patrimoniale,   esclusi   i   beni   librari
qualificabili come «beni culturali», ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 42/2004, che sono iscritti  nello  stato  patrimoniale
alla voce ABII1.9 «Altri beni demaniali» e non sono  assoggettati  ad
ammortamento. 
I file RGS. 
    Per   determinare   l'importo   delle   voci    riguardanti    le
Immobilizzazioni materiali e  immateriali  dello  stato  patrimoniale
(ABI, ABII e ABIII) gli enti possono utilizzare il foglio elettronico
«inventario riclass» dei sopra indicati file, nel quale,  dopo  avere
aggregato le voci del proprio inventario aggiornato e  riclassificato
al 31 dicembre dell'anno di riferimento che hanno il medesimo  codice
del piano dei conti integrato patrimoniale, e' necessario inserire: 
      a) nella colonna «Valore di inventario» i valori attribuiti  ai
beni  del  proprio  inventario  aggregati  per   codice   del   piano
patrimoniale; 
      b)  nella  colonna   «Importo   ammortizzato»   i   valori   di
ammortamento  calcolati  al  31  dicembre  dell'anno  di  riferimento
secondo le modalita' indicate tra i «Criteri di valutazione». 
    Sulla base dei dati inseriti, il file determina l'importo: 
      delle  voci  delle  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali
secondo la classificazione prevista nel piano dei conti patrimoniale; 
      dei fondi ammortamento del piano dei  conti  patrimoniale.  Gli
enti hanno la possibilita' di ridistribuire gli ammortamenti dei beni
demaniali, che il foglio  elettronico  inserisce  nelle  voci  «Fondi
ammortamento di Infrastrutture stradali»  e  «Fondi  ammortamento  di
Beni immobili n.a.c.»; 
      delle voci ABI, ABII e ABIII  riguardanti  le  immobilizzazioni
materiali e immateriali da iscrivere nella situazione patrimoniale al
31 dicembre dell'anno di riferimento. 
3.  L'elaborazione  della  situazione  patrimoniale   con   modalita'
semplificate sulla base dei dati finanziari del rendiconto. 
    Il valore delle  seguenti  voci  della  situazione  patrimoniale,
compreso quello delle relative sottovoci, e' determinato  sulla  base
dei dati finanziari del rendiconto, compresi gli allegati: 
      ABIV 2 - Crediti 
      ACII - Crediti 
      ACIV - Disponibilita' liquide 
      PB - Fondi per rischi e oneri 
      PC - Trattamento di fine rapporto 
      PD - Debiti 
    A tal fine si utilizzano: 
      gli importi delle voci «Totale dei residui  attivi»  e  «Totale
residui passivi» del conto del bilancio, analiticamente riportati nel
modulo finanziario del piano dei conti integrato, da trasmettere alla
Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  13  della
legge n. 196 del 2009 (cd. SDB  «schemi  di  bilancio»  e  DCA  «dati
contabili analitici» definiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1,
lettera b) e dall'art. 3 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 12 maggio 2016); 
      gli importi degli  accertamenti  pluriennali  e  degli  impegni
pluriennali riportati negli allegati f) e g) al rendiconto; 
      gli  importi  delle  quote   accantonate   nel   risultato   di
amministrazione al 31 dicembre; 
      gli  importi  dell'allegato  c)   al   rendiconto   riguardante
l'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione; 
      gli importi del prospetto SIOPE delle disponibilita' liquide al
31 dicembre, allegato al rendiconto  ai  sensi  dell'art.  77-quater,
comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    In generale, i crediti sono iscritti nello stato patrimoniale  al
netto  dell'importo  del  relativo  fondo  svalutazione   crediti   e
incrementati dell'importo degli eventuali residui  attivi  stralciati
dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del  Principio
contabile  applicato   della   contabilita'   finanziaria,   di   cui
all'allegato  n.  4/2  al  decreto  legislativo  n.  118  del   2011,
concernente la gestione dei residui (2) . 
    Per i crediti dei titoli/tipologie 5.2, 5.3, 5.4, e per i  debiti
dei titoli/macroaggregati 3.2, 3.3, 3.4 e del titolo 4, l'importo dei
residui  attivi  e  passivi  e'  incrementato  dell'ammontare   degli
accertamenti e degli impegni imputati agli esercizi successivi.  Tale
modalita'  di  determinazione  dei  crediti   e   debiti   finanziari
presuppone una corretta applicazione della  contabilita'  finanziaria
armonizzata, in particolare del principio contabile  che  prevede  la
registrazione degli impegni riguardanti tutte le rate di ammortamento
dei finanziamenti contratti dall'ente, con imputazione agli  esercizi
successivi (attraverso l'impegno  automatico  per  gli  esercizi  non
gestiti). Tale principio si applica  anche  alle  rate  dei  beni  in
leasing finanziario, che  devono  essere  interamente  impegnate  con
imputazione agli esercizi  successivi,  distintamente  per  la  quota
interessi e  la  quota  capitale,  alle  voci  del  piano  dei  conti
finanziario U.1.07.06.05.001  «Interessi  passivi  su  operazioni  di
leasing finanziario» e U.4.04.02.01.001 «Rimborso Prestiti -  Leasing
finanziario». 
    Le voci PB della situazione patrimoniale riguardanti i Fondi  per
rischi  e  oneri  sono  iscritte  per  un  importo  pari  alle  quote
accantonate nel risultato di amministrazione (allegato a dello schema
di rendiconto di cui all'allegato 10 del decreto legislativo  n.  118
del 2011), salvo  il  FCDE  il  cui  valore  non  e'  inserito  nella
situazione patrimoniale nelle voci PB «Fondi per rischi e  oneri»  ma
solo nel piano dei conti patrimoniale, alla  voce  2.2.4.01.01.01.001
«Fondo  svalutazione  crediti»,   incrementato   dell'importo   degli
eventuali  residui  attivi  stralciati  dal  conto  del  bilancio  in
attuazione del  paragrafo  9.1  del  richiamato  Principio  contabile
applicato della contabilita' finanziaria concernente la gestione  dei
residui. 
    Anche la voce concernente il «Trattamento di  fine  rapporto»  e'
iscritta nella situazione patrimoniale al 31 dicembre di ciascun anno
per un importo pari all'eventuale quota accantonata nel risultato  di
amministrazione del medesimo anno  da  parte  di  chi  si  avvale  di
personale  che  riceve   il   TFR   direttamente   dall'ente,   senza
l'intervento di un ente di previdenza. In tal caso, le voci PB «Fondi
per rischi e  oneri»  non  comprendono  la  quota  del  risultato  di
amministrazione accantonata nel  TFR  essendo  quest'ultima  indicata
alla voce PC della situazione patrimoniale. 
    Se l'ente non ha effettuato gli  accantonamenti  in  contabilita'
finanziaria per il TFR  e  non  e'  possibile  ricostruire  l'importo
dovuto al 31 dicembre di un dato anno ai dipendenti che  ricevono  il
TFR direttamente dall'ente, la voce e' valorizzata a 0 e, in caso  di
successiva adozione della contabilita'  economico  patrimoniale,  gli
oneri riguardanti il TFR saranno posti  interamente  a  carico  degli
esercizi in cui sono erogati. 
    Di  seguito  sono  specificate  le  modalita'  di  calcolo  delle
principali voci sopra indicate. 
 
                               Attivo 
 
ABIV 2 - Crediti. 
    A  tali  voci,  riguardanti  i  crediti   finanziari   dell'ente,
formatasi a seguito della concessione di finanziamenti  a  terzi,  e'
attribuito un valore pari a: 
      a) la sommatoria  degli  importi  della  voce  «Totale  residui
attivi» delle tipologie 200,  300  e  400  del  titolo  quinto  delle
entrate; 
      b) incrementato della sommatoria  degli  accertamenti  imputati
agli esercizi successivi per le tipologie 200, 300 e 400  del  titolo
quinto delle entrate; 
      c) incrementato dell'importo  degli  eventuali  residui  attivi
delle tipologie 200, 300  e  400  del  titolo  quinto  delle  entrate
stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del
principio  contabile   applicato   della   contabilita'   finanziaria
concernente la gestione dei residui; 
      d) al netto dei relativi accantonamenti  al  Fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'; 
ACII1b - Altri crediti da tributi. 
    E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi  della
voce «Totale residui attivi» delle  tipologie  101,  102  e  104  del
titolo primo delle entrate e della tipologia 100  del  titolo  quarto
delle entrate, al netto dei relativi accantonamenti al Fondo  crediti
di dubbia esigibilita',  incrementato  dell'importo  degli  eventuali
residui attivi delle medesime  tipologie  stralciati  dal  conto  del
bilancio in attuazione del paragrafo del 9.1 del Principio  contabile
applicato della contabilita' finanziaria concernente la gestione  dei
residui; 
ACII1c - Crediti da Fondi perequativi. 
    E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi  della
voce «Totale residui attivi» delle tipologie 301  e  302  del  titolo
primo delle entrate incrementato dell'importo degli eventuali residui
attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio  in
attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato  della
contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui; 
ACII2 - Crediti per trasferimenti e contributi. 
    E' attribuito un valore pari a: 
      a) la sommatoria  degli  importi  della  voce  «Totale  residui
attivi» del titolo secondo delle entrate esclusa la categoria 2010301
riguardante le «Sponsorizzazioni da imprese», e delle tipologie 200 e
300 del titolo quarto delle entrate; 
      b) al netto dei relativi accantonamenti  al  Fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'; 
      c) incrementato dell'importo  degli  eventuali  residui  attivi
delle  medesime  tipologie  stralciati  dal  conto  del  bilancio  in
attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato  della
contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui; 
ACII3 - Crediti verso clienti ed utenti. 
    E' attribuito un valore pari a: 
      la sommatoria degli importi della voce «Totale residui  attivi»
delle tipologie 100 e 200  del  titolo  terzo  delle  entrate,  della
tipologia 400 del titolo quarto delle entrate,  della  tipologia  100
del titolo quinto delle entrate; 
      al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia
esigibilita'; 
      incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi  delle
medesime tipologie stralciati dal conto del  bilancio  in  attuazione
del  paragrafo  9.1   del   Principio   contabile   applicato   della
contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui; 
ACII4b - Altri crediti per attivita' svolta per c/terzi. 
    E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi  della
voce «Totale residui attivi» della tipologia 200 del titolo  9  delle
entrate escluse le voci di entrata E.9.02.04.01.001, E.9.02.04.02.001
e E.9.02.99.99.999, incrementato dell'importo degli eventuali residui
attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio  in
attuazione del  paragrafo  9.1  del  richiamato  Principio  contabile
applicato della contabilita' finanziaria concernente la gestione  dei
residui; 
ACII4c - Altri crediti verso altri. 
    E' attribuito un valore pari a: 
      a) la sommatoria  degli  importi  della  voce  «Totale  residui
attivi» delle entrate riguardanti la categoria 2010301 concernente le
«Sponsorizzazioni da imprese», le tipologie 300, 400 e 500 del titolo
terzo delle entrate escluse  le  voci  di  entrata  E.3.05.02.02.001,
E.3.05.02.02.002  e  E.3.05.02.02.003  concernenti  i  crediti  verso
l'erario, la tipologia  500  del  titolo  quarto  delle  entrate,  la
tipologia  100  del  titolo  9  delle  entrate  le  voci  di  entrata
E.9.02.04.01.001, E.9.02.04.02.001 e E.9.02.99.99.999; 
      b) al netto dei relativi accantonamenti  al  Fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'; 
      c) incrementato dell'importo  degli  eventuali  residui  attivi
delle  medesime  tipologie  stralciati  dal  conto  del  bilancio  in
attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato  della
contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui; 
    ACIV  -  Disponibilita'  liquide:  importi  giacenti  sui   conti
bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente,  nonche'  assegni,
denaro e valori bollati. Tali importi sono determinati sulla base dei
dati risultanti nel  prospetto  SIOPE  delle  disponibilita'  liquide
allegato al rendiconto in attuazione dell'art. 77-quater,  comma  11,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    In particolare, le seguenti voci delle disponibilita' liquide: 
      ACIV1a  -  Conto  di  tesoreria  presso   Istituto   tesoriere,
corrisponde alla somma algebrica delle seguenti  voci  del  prospetto
SIOPE delle disponibilita' liquide al 31 dicembre: 1500+1600-1700; 
      ACIV1b - Conto di tesoreria presso Banca d'Italia,  corrisponde
alla voce del prospetto SIOPE  delle  disponibilita'  liquide  al  31
dicembre: 1900 Saldo presso la contabilita' speciale a  fine  periodo
di riferimento; 
      ACIV2 - Altri  depositi  bancari  e  postali  corrisponde  alla
sommatoria  delle   seguenti   voci   del   prospetto   SIOPE   delle
disponibilita' liquide al  31  dicembre:  2100,  2200,  2300  e  2400
incrementati degli eventuali  saldi  alla  medesima  data  dei  conti
correnti postali intestati all'ente (che al  31  dicembre  dovrebbero
presentare valore  pari  a  0,  in  quanto  riversati  nel  conto  di
tesoreria); 
      ACIV3 - Denaro e valori in cassa, riguardante  il  saldo  della
cassa economale o  di  altre  gestioni  di  cassa.  Corrisponde  alla
sommatoria degli assegni e del  contante  presso  l'economo  o  altri
cassieri interni all'ente  alla  data  del  31  dicembre.  Alla  fine
dell'anno, di norma, tale voce dovrebbe essere pari a  0,  a  seguito
del riversamento delle giacenze nel conto di tesoreria; 
      ACIV4 - Altri  conti  presso  la  tesoreria  statale  intestati
all'ente, corrisponde alla sommatoria dei saldi, al 31  dicembre,  di
eventuali conti intestati all'ente presso la tesoreria  dello  Stato,
da determinare sulla base degli estratti conti. 
    Nel  caso  di  errori  o  incoerenze   dei   dati   SIOPE   delle
disponibilita' liquide, segnalati dall'ente allegando  al  rendiconto
la relazione prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 23  dicembre  2009,  i  dati  delle
disponibilita'  liquide  sono  valorizzati   sulla   base   di   dati
extracontabili (estratto conto del tesoriere). 
 
                               Passivo 
 
PD1. 
    Debiti da finanziamento: sono  determinati,  per  ciascuna  delle
voci che li riguardano, sommando i residui passivi  con  gli  impegni
imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti
a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente, come segue: 
      + totale residui passivi Titolo 4:  rimborso  prestiti  (fonte:
SDB, file Conto del bilancio-Gestione delle  spese,  colonna:  totale
residui passivi da riportare, riga: Titolo 4: rimborso prestiti); 
      + totale residui passivi Macro aggregato 107: interessi passivi
(fonte: DCA, colonna totale residui passivi da riportare); 
      + totale Impegni pluriennali per rimborso prestiti (fonte: SDB,
file:  Allegato  g)  Impegni  pluriennali,   somma   colonne:   «Anno
successivo a quello cui  si  riferisce  il  rendiconto -  Impegni»  +
«Secondo anno successivo a quello cui si riferisce  il  rendiconto  -
Impegni» +  «Anni  successivi -  Impegni»),  riga  totale  Titolo  4:
Rimborso di prestiti). 
    Alla voce  Debiti  da  finanziamento  verso  banche  e  tesoriere
aggiungere anche: 
      + totale residuo passivi Rimborso  anticipazione  di  tesoreria
(fonte: SDB, file Conto del bilancio-Gestione delle  spese,  colonna:
totale  residui  passivi  da  riportare,  riga:  Titolo  5:  Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto). 
    In ogni caso, la voce comprende l'esposizione debitoria derivante
dalle anticipazioni di liquidita' ricevute ai sensi del decreto-legge
n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 34 del 2020. 
PD2. 
    Debiti verso  fornitori:  sono  determinati  sommando  i  residui
passivi da riportare come segue (fonte: DCA, colonna  totale  residui
passivi da riportare): 
      + U.1.01.01.02.002: Buoni pasto; 
      + Macro aggregato 103: Acquisto di beni  e  servizi  (tutte  le
voci di V livello, con esclusione di quelle  riferite  a:  «Organi  e
incarichi   istituzionali   dell'amministrazione»,    «Organizzazione
eventi,  pubblicita'  e   servizi   per   trasferta»,   «Consulenze»,
«Prestazioni professionali  e  specialistiche»,  «Lavoro  flessibile,
quota LSU e acquisto di servizi da  agenzie  di  lavoro  interinale»,
«Servizi amministrativi», «Servizi finanziari» e «Altri servizi»); 
      + Macro aggregato 110: altre spese correnti (voci di V  livello
riferite ai «Premi di assicurazione»; 
      + Macro aggregato 202: Investimenti fissi lordi e  acquisto  di
terreni (tutte le voci di V livello); 
      + U.7.02.01.01.001: acquisto di beni per conto di terzi; 
      + U.7.02.01.02.001: acquisto di servizi per conto di terzi. 
PD4. 
    Debiti per trasferimenti e contributi: sono determinati  sommando
i residui passivi da riportare come segue (fonte: DCA, colonna totale
residui passivi da riportare): 
      + Macro aggregato 104: trasferimenti correnti (tutte le voci di
V livello, con esclusione di quelle  riferite  a  «Borse  di  studio,
dottorati di ricerca e contratti  di  formazione  specialistica  area
medica»); 
      + la voce di spesa U.1.09.03.01.001 «Rimborsi di  trasferimenti
all'Unione europea»; 
      + Macro aggregato 203: contributi agli investimenti  (tutte  le
voci di V livello); 
      + Macro aggregato 204: altri trasferimenti  in  conto  capitale
(tutte le voci di V livello); 
      + Macro aggregato 702: Uscite per conto terzi (tutte le voci di
V livello, riferite ai IV livelli: «Trasferimenti per conto  terzi  a
amministrazioni pubbliche» e «Trasferimenti per conto terzi  a  altri
settori»); 
PD5. 
    Altri debiti: sono determinati  sommando  i  residui  passivi  da
riportare come segue (fonte: DCA, colonna totale residui  passivi  da
riportare): 
      + Macro aggregato 101: redditi da lavoro dipendente  (tutte  le
voci di V livello, con esclusione di U.1.01.01.02.002: Buoni pasto); 
      + Macro aggregato 102:  imposte  e  tasse  a  carico  dell'ente
(tutte le voci di V livello); 
      + Macro aggregato 103: acquisto di beni  e  servizi  (tutte  le
voci di V livello  riferite  a:  «Organi  e  incarichi  istituzionali
dell'amministrazione», «Organizzazione eventi, pubblicita' e  servizi
per   trasferta»,   «Consulenze»,   «Prestazioni   professionali    e
specialistiche», «Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di  servizi
da agenzie di lavoro interinale», «Servizi amministrativi»,  «Servizi
finanziari» e «Altri servizi»); 
      + Macro aggregato 104: trasferimenti correnti (tutte le voci di
V livello, riferite a  «Borse  di  studio,  dottorati  di  ricerca  e
contratti di formazione specialistica area medica»); 
      + Macro aggregato 108: altre  spese  per  redditi  da  capitale
(tutte le voci di V livello); 
      + Macro  aggregato  109:  rimborsi  e  poste  correttive  delle
entrate (tutte le  voci  di  V  livello  esclusa  la  voce  di  spesa
U.1.09.03.01.001 «Rimborsi di trasferimenti all'Unione europea»); 
      + Macro aggregato 110: altre spese correnti (tutte le voci di V
livello, riferite a  «Versamenti  iva  a  debito»,  «Spese  dovute  a
sanzioni, risarcimenti, danni» e «Altre spese correnti» n.a.c.); 
      + U.2.01.99.01.999: altri tributi in conto capitale n.a.c.; 
      + Macro aggregato 205: altre spese in conto capitale (tutte  le
voci di V livello); 
      + Titolo 3: Spese per incremento attivita'  finanziarie  (tutte
le voci di V livello); 
      + Macro aggregato 701: Uscite per partite  di  giro  (tutte  le
voci di V livello); 
      + Macro aggregato 702: Uscite per conto terzi (tutte le voci di
V livello, riferite ai IV livelli: «Versamenti di imposte  e  tributi
riscosse per conto terzi» e «Altre uscite per conto terzi»); 
      + Altri eventuali residui presenti e non esplicitati nelle voci
precedenti. 
I file RGS. 
    Per determinare l'importo dei crediti e dei debiti  dell'ente  al
31  dicembre  di  ciascun  anno  e'  possibile  utilizzare  i   fogli
elettronici «Residui attivi e accertamenti  pluriennali»  e  «Residui
passivi e impegni pluriennali» che  consentono  di  riclassificare  i
dati di contabilita' finanziaria (residui  attivi  e  passivi  e  gli
accertamenti  e  gli  impegni  finanziari  imputati   agli   esercizi
successivi) nei  crediti  e  debiti  della  situazione  patrimoniale,
trasformando le voci del modulo  finanziario  in  quelle  del  modulo
patrimoniale del piano dei conti integrato. 
    In altre parole, gli enti inseriscono nei due fogli elettronici i
seguenti dati di contabilita' finanziaria: 
      a)  l'importo  dei  propri  residui  attivi  e  passivi,   come
riportati nel modulo finanziario del piano  dei  conti  integrato  da
trasmettere alla Banca dati delle amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 13  della  legge  n.  196  del  2009  (cd.  «dati  contabili
analitici»); 
      b) gli accertamenti e  gli  impegni  finanziari  imputati  agli
esercizi successivi secondo la classificazione prevista per il modulo
finanziario  del  piano  dei  conti  integrato  e  riepilogati  negli
allegati f) e g) al rendiconto; 
      c) l'importo degli  eventuali  residui  attivi  stralciati  dal
conto del bilancio in attuazione  del  paragrafo  9.1  del  Principio
contabile applicato della  contabilita'  finanziaria  concernente  la
gestione dei residui per ciascuna voce del piano finanziario. 
    Sulla base dei dati inseriti, il file determina l'importo: 
      dei  crediti  e  dei  debiti  al   31   dicembre   secondo   la
classificazione prevista per il modulo  patrimoniale  del  piano  dei
conti integrato; 
      dei crediti e i debiti secondo la classificazione prevista  per
la situazione patrimoniale. 
    Per   determinare   l'importo   delle   voci   della   situazione
patrimoniale PB «Fondi per rischi e oneri» e PC «Trattamento di  fine
rapporto» e' possibile utilizzare i  fogli  elettronici  «Accant  nel
risult di ammin» e «FCDE». 
    Nel primo foglio gli enti inseriscono gli importi riguardanti  le
quote accantonate nel risultato di  amministrazione,  risultanti  dal
rendiconto, escluso il Fondo crediti di dubbia e  difficile  esazione
(FCDE)». 
    Nel secondo foglio gli enti  inseriscono  gli  importi  del  FCDE
accantonato   nel   risultato   di   amministrazione,   secondo    la
classificazione prevista dall'allegato c) al rendiconto. 
    Sulla base dei dati inseriti, il file determina  l'importo  delle
voci riguardanti i fondi e gli accantonamenti al 31 dicembre: 
      secondo la classificazione prevista per il modulo  patrimoniale
del piano dei conti integrato, esclusi i fondi ammortamenti che  sono
definiti nel foglio elettronico «Inventario riclassificato»; 
      secondo  la  classificazione   prevista   per   la   situazione
patrimoniale. 
    Per determinare l'importo delle disponibilita'  dell'ente  al  31
dicembre, e'  possibile  utilizzare  il  foglio  elettronico  «Dispon
liquide», nel quale e' necessario inserire i dati: 
      a) del prospetto  SIOPE  delle  disponibilita'  liquide  al  31
dicembre, scaricabile dalla banca dati SIOPE www.siope.it a decorrere
dal  27  gennaio  di  ciascun  anno.  Per  eventuali  necessita'   di
chiarimenti riguardanti le informazioni riportate nel prospetto SIOPE
delle disponibilita' liquide al 31 dicembre e' necessario  rivolgersi
al proprio tesoriere, tenuto ad inviarlo alla banca dati SIOPE  entro
il 20 gennaio di ogni anno; 
      b) riguardanti il saldo dei conti  correnti  postali  intestati
all'ente, il  saldo  dei  conti  della  tesoreria  statale  intestati
all'ente,  il  saldo   delle   disponibilita'   liquide   presso   il
consegnatario o altri cassieri interni  all'ente  e  l'importo  degli
eventuali assegni da loro detenuti. 
    Sulla base dei dati  inseriti,  il  file  determina  gli  importi
riguardanti le disponibilita' liquide al  31  dicembre  dell'anno  di
riferimento: 
      secondo la classificazione prevista per il modulo  patrimoniale
del piano dei conti integrato; 
      secondo  la  classificazione   prevista   per   la   situazione
patrimoniale. 
4. L'elaborazione della situazione patrimoniale redatta con modalita'
semplificate sulla base dei dati extra-contabili e dell'ultimo  conto
del patrimonio approvato. 
    Le seguenti voci della situazione patrimoniale  sono  determinate
sulla base di dati extra-contabili: 
      ABI6 - Immobilizzazioni  (immateriali)  in  corso  ed  acconti,
riguardanti  cespiti  immateriali  di  proprieta'   e   nella   piena
disponibilita'  dell'ente  non  ancora  inventariati  e  non   ancora
utilizzabili perche' in fase di realizzazione o, sebbene  realizzati,
in attesa di essere utilizzati. La voce e' valorizzata per un importo
pari alla spesa liquidata o liquidabile nell'esercizio di riferimento
e  negli  esercizi  precedenti  per   la   realizzazione   dei   beni
immateriali, compresi gli eventuali costi di acquisto  delle  materie
prime necessarie alla realizzazione del bene immateriale  e  i  costi
diretti relativi alla costruzione in economia del bene  (immateriali,
materiali e mano d'opera diretta, spese di  progettazione,  forniture
esterne, i costi indiretti nel limite di cio' che  e'  specificamente
connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota
parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.
Non sono comprese  le  spese  generali  ed  amministrative  sostenute
dall'ente); 
      ABIII3 - Immobilizzazioni  (materiali)  in  corso  ed  acconti,
riguardanti  cespiti  materiali   di   proprieta'   e   nella   piena
disponibilita'  dell'ente  non  ancora  inventariati  e  non   ancora
utilizzabili perche' in fase di realizzazione o, sebbene  realizzati,
in attesa di  essere  utilizzati.  La  voce  e'  valorizzata  con  le
modalita' indicate per le immobilizzazioni immateriali  in  corso  ed
acconti; 
      ABIV  1  -  Partecipazioni  (che  costituiscono   immobilizzi),
riguardante le partecipazioni azionarie e non  azionarie  in  enti  e
societa' controllate e partecipate detenute al 31 dicembre,  iscritte
nell'attivo  patrimoniale  sulla  base  del  criterio  del  costo  di
acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data  del  31
dicembre, si ritengano durevoli, salva la possibilita',  di  valutare
tali partecipazioni al «metodo del patrimonio netto» di cui  all'art.
2426 n. 4 codice civile. Gli enti adottano il criterio del  costo  di
acquisto o del metodo del patrimonio netto nel rispetto del principio
contabile generale n. 11 della continuita' e della  costanza  di  cui
all'allegato n. 1. 
      Per le partecipazioni che non sono state acquistate  attraverso
operazioni di  compravendita,  cui  non  e'  possibile  applicare  il
criterio del costo, si adotta il metodo del  «valore  del  patrimonio
netto». La  voce  comprende  anche  le  partecipazioni  al  fondo  di
dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, o che non  hanno
valore di liquidazione in quanto il loro statuto prevede che, in caso
di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a  soggetti  non
controllati  o  partecipati  dalla   controllante/partecipante.   Per
evitare sopravvalutazioni del patrimonio, nella voce  «altre  riserve
indisponibili» del patrimonio  netto  e'  iscritto  il  valore  delle
partecipazioni  che  non  hanno  valore  di  liquidazione  registrato
nell'attivo; 
      ABIV3 -  Altri  titoli  (che  costituiscono  immobilizzi)  sono
valutate al costo di acquisto, rettificato dalle  perdite  di  valore
che, alla data del 31 dicembre, si ritengano durevoli; 
      ACIII1 - Partecipazioni (che non costituiscono immobilizzi), in
attesa di essere dismesse, iscritte  nell'attivo  patrimoniale  sulla
base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di
valore che, alla data del 31 dicembre, si ritengano  durevoli,  salva
la possibilita'  di  valutare  tali  partecipazioni  al  «metodo  del
patrimonio netto» di cui all'art. 2426 n. 4 del codice civile; 
      ACIII2 - Altri titoli (che non costituiscono  immobilizzi),  in
attesa di essere dismesse, iscritte nell'attivo patrimoniale  secondo
i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. 
I file RGS. 
    Per determinare l'importo delle  voci  dello  stato  patrimoniale
sopra indicate e' possibile utilizzare il  foglio  elettronico  «Dati
extracont» che consente l'acquisizione dei dati del piano  dei  conti
patrimoniale sulla base di fonti extracontabili e di aggregarle nelle
voci della situazione patrimoniale. 
5. L'elaborazione delle voci del Patrimonio netto. 
    Per il solo anno 2019, primo  anno  di  adozione  delle  presenti
regole di redazione semplificata della  situazione  patrimoniale,  le
voci delle riserve del patrimonio netto PAIIa e PAIIb possono  essere
determinate sulla  base  delle  informazioni  ricavabili  dall'ultimo
conto  del  patrimonio  approvato.   In   assenza   di   informazioni
disponibili, le due voci sono valorizzate a 0. 
    La voce PAI «Fondo di dotazione dell'ente» al 31 dicembre 2019 e'
determinata  al  termine  delle  attivita'  di   elaborazione   della
situazione patrimoniale 2019, per un importo pari alla seguente somma
algebrica: 
      + totale dell'attivo, 
      - totale delle voci del passivo diverse da  quelle  riguardanti
il Patrimonio netto, 
      - il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto. 
    A  decorrere  dall'anno   2020   alle   voci   della   situazione
patrimoniale riguardanti il fondo  di  dotazione  e  le  riserve  del
patrimonio  netto  PAIIb  sono  attribuiti  valori  pari   a   quelli
risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo  Stato  patrimoniale
approvato, tenendo conto delle  variazioni  eventualmente  deliberate
dal Consiglio comunale mentre la voce  PAIIa  «Riserve  da  risultato
economico di esercizi precedenti» al 31 dicembre di ciascun  anno  e'
determinata  al  termine  delle  attivita'  di   elaborazione   della
situazione patrimoniale, per un  importo  pari  alla  seguente  somma
algebrica: 
      + totale dell'attivo, 
      - totale delle voci del passivo diverse da  quelle  riguardanti
il Patrimonio netto, 
      - il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto. 
    Nei casi in cui il Fondo  di  dotazione  e/o  la  voce  PA  II  a
«Riserve da risultato  economico  di  esercizi  precedenti»  assumono
valore negativo e' possibile ridurre le altre riserve disponibili. 
    Gli enti di nuova istituzione con popolazione inferiore  a  5.000
abitanti che intendono avvalersi della  facolta'  di  non  tenere  la
contabilita' economico patrimoniale,  se  non  hanno  determinato  il
fondo di  dotazione  alla  data  dell'istituzione,  lo  calcolano  in
occasione  della  redazione  del  primo  rendiconto  successivo  alla
costituzione  del  nuovo  ente,  al  termine   delle   attivita'   di
elaborazione della situazione patrimoniale semplificata, seguendo  le
modalita'  sopraindicate  per  la  predisposizione  della  situazione
patrimoniale semplificata dell'esercizio 2019. 
    Gli enti sorti a seguito di  fusione,  compresa  la  fusione  per
incorporazione, se non hanno determinato il  fondo  di  dotazione  in
occasione della fusione, lo calcolano in sede di redazione del  primo
rendiconto successivo  alla  fusione,  tenendo  conto  dei  fondi  di
dotazione  degli  enti  oggetto   della   fusione,   dando   adeguata
motivazione, nella relazione sulla gestione allegata  al  rendiconto,
delle ragioni per cui il fondo di dotazione non sia stato determinato
dalla somma dei fondi di dotazione degli enti oggetto della  fusione,
mentre determinano la voce PAIIa «Riserve da risultato  economico  di
esercizi precedenti» al termine delle attivita' di elaborazione della
situazione patrimoniale, secondo le modalita' sopraindicate  previste
per l'esercizio 2020 e successivi. 
    Infine,  relativamente  alle  voci  riguardanti  le  riserve  del
patrimonio netto di  seguito  riportate,  si  applicano  le  seguenti
regole generali  valevoli  sia  per  l'esercizio  2019  che  per  gli
esercizi 2020 e successivi: 
      PAIIc - Riserve da permessi  di  costruire,  e'  attribuito  un
valore pari a: 
        +  l'importo  della  voce  AIIc  «Riserve  da   permessi   di
costruire» dell'ultimo stato patrimoniale approvato, al  netto  delle
risorse utilizzate per la realizzazione di  opere  di  urbanizzazione
aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili; 
        +  l'importo  delle  entrate  accertate   nell'esercizio   di
riferimento alla voce del modulo  finanziario  del  piano  dei  conti
integrato E.4.05.01.01.001 «permessi da costruire» non destinate alla
copertura delle spese correnti e non utilizzate per la  realizzazione
di  opere  di  urbanizzazione  aventi  natura  di  beni  demaniali  e
patrimoniali indisponibili; 
        - gli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi
di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione  demaniale  e  del
patrimonio indisponibile (3) . 
      La riserva non riguarda le opere di urbanizzazione demaniali  e
del patrimonio indisponibile, che sono comprese tra le riserve PAIId. 
      PAIId - Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali, e' attribuito un  importo  pari
al valore dei beni demaniali,  patrimoniali  e  culturali»  al  netto
degli ammortamenti,  corrispondente  a  quello  iscritto  nell'attivo
patrimoniale; 
      PAIIe - Altre riserve indisponibili, e'  attribuito  un  valore
pari  a  quello  delle  partecipazioni  che  non  hanno   valore   di
liquidazione iscritte nell'attivo. Si tratta delle partecipazioni  il
cui statuto prevede  che,  in  caso  di  scioglimento,  il  fondo  di
dotazione sia destinato a  soggetti  non  controllati  o  partecipati
dalla controllante/partecipante; 
      PAIII  -  Risultato   economico   dell'esercizio,   e'   sempre
attribuito un importo pari a 0. 
    L'attribuzione di un importo negativo al Fondo di dotazione (4) o
al Totale del Patrimonio netto impone al Consiglio e alla  giunta  di
valutare con attenzione  le  cause  di  tale  grave  criticita',  per
verificare se  le  azioni  previste  per  il  rientro  dal  disavanzo
finanziario, se in essere,  garantiscono  anche  la  possibilita'  di
ripianare in tempi ragionevoli il deficit patrimoniale. In ogni  caso
l'ente  e'  tenuto  ad  assumere   le   iniziative   necessarie   per
riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per  fronteggiare
tempestivamente le proprie passivita'. 
I file RGS. 
    Per determinare l'importo delle  voci  dello  stato  patrimoniale
sopra indicate e' possibile utilizzare il foglio elettronico  «Patrim
netto» che consente l'acquisizione  dei  dati  del  piano  dei  conti
patrimoniale sulla base di fonti extracontabili e di aggregarle nelle
voci della situazione patrimoniale. 
    Nei   file   «Situazione   patrimoniale   2019»   e   «Situazione
patrimoniale semplificata - prima elaborazione»  la  voce  «Fondo  di
dotazione» e' calcolata automaticamente come differenza tra il totale
dell'Attivo e le altre voci del Passivo. 
    Negli  esercizi  successivi  al  2019,  e'  utilizzato  il   file
«Situazione patrimoniale semplificata», nel quale la voce «Riserve da
risultato   economico   di   esercizi   precedenti»   e'    calcolata
automaticamente come differenza tra il totale dell'Attivo e le  altre
voci del Passivo, mentre la voce «Fondo  di  dotazione»  deve  essere
impostata manualmente attribuendo un valore pari a quello  risultante
dalla corrispondente voce dell'ultimo Stato  patrimoniale  approvato,
tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio
comunale. 
    Nel corso  dell'inserimento  dei  dati,  la  voce  calcolata  per
differenza  assume  valori  provvisori  e  non  significativi  (anche
negativi) che devono essere ignorati. L'importo  definitivo  di  tale
voce puo' essere verificato solo al  termine  della  compilazione  di
tutti gli altri fogli elettronici del file  «Situazione  patrimoniale
2019» o «Situazione patrimoniale semplificata». 
    Gli enti di nuova istituzione con popolazione inferiore  a  5.000
abitanti che intendono avvalersi della  facolta'  di  non  tenere  la
contabilita' economico patrimoniale, in occasione della redazione del
rendiconto  del  primo  esercizio  utilizzano  il  file   «Situazione
patrimoniale semplificata  -  prima  elaborazione»  che  consente  di
determinare  l'ammontare  del  fondo  di  dotazione   dell'ente.   In
occasione della redazione dei rendiconti degli  esercizi  successivi,
utilizzano il file «Situazione patrimoniale semplificata». 
    Gli enti sorti a seguito di  fusione,  compresa  la  fusione  per
incorporazione,   utilizzano   il   file   «Situazione   patrimoniale
semplificata». 

(1) Si rinvia al paragrafo 5. 

(2) Il  paragrafo  9.1  del  Principio  contabile   applicato   della
    contabilita' finanziaria concernente  la  gestione  dei  residui,
    prevede che «Trascorsi tre anni dalla scadenza di un  credito  di
    dubbia e difficile esazione non  riscosso,  il  responsabile  del
    servizio   competente   alla   gestione    dell'entrata    valuta
    l'opportunita' di operare lo stralcio di tale credito  dal  conto
    del bilancio, riducendo di  pari  importo  il  fondo  crediti  di
    dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione.
    In  tale  occasione,  ai  fini   della   contabilita'   economico
    patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessita' di
    adeguare   il   fondo   svalutazione   crediti   accantonato   in
    contabilita' economico patrimoniale (che pertanto puo' presentare
    un importo maggiore della  quota  accantonata  nel  risultato  di
    amministrazione) e  di  riclassificare  il  credito  nello  stato
    patrimoniale». 

(3) Nella situazione patrimoniale 2019, e' corretto  attribuire  alla
    voce PAIIc «Riserve da permessi di costruire»  un  valore  almeno
    pari  a  quello  della  voce  «Conferimenti  da  concessioni   di
    edificare» dell'ultimo conto del  patrimonio  approvato,  cui  e'
    necessario aggiungere almeno l'importo  delle  entrate  accertate
    nell'esercizio 2019 alla voce del modulo  finanziario  del  piano
    dei conti integrato E.4.05.01.01.001 «permessi da costruire»  non
    destinate alla copertura delle spese correnti. Nel caso in cui la
    sommatoria di tali due valori  risulti  inferiore  a  quello  dei
    residui  attivi  della   voce   E.4.05.01.01.001   «permessi   da
    costruire» non destinato alla copertura delle spese correnti,  la
    voce PAIIc «Riserve da permessi di costruire»  deve  essere  pari
    almeno al valore di tali residui attivi. 

(4) Il fondo di dotazione negativo determinato dall'elevata incidenza
    dei beni  demaniali  e  patrimoniali  indisponibili  e  dei  beni
    culturali non rappresenta una criticita' e pertanto non  richiede
    iniziative dirette a fronteggiare la situazione.