Art. 5.
Metodo di ottenimento
Il formaggio «Casciotta d'Urbino» e' prodotto con latte di pecora
intero in misura variabile fra il 70 e l'80% e con latte di vacca
intero per il restante 30 - 20 %, provenienti da allevamenti ubicati
nella zona di cui all'art. 3.
Le razze ovine sono la Sarda, la Comisana, la Massese, la
Vissana, la Cornella Bianca, la Fabrianese, la delle Langhe, la
Lacaune, la Assaf e la Pinzirita con relative meticcie.
Le razze bovine per la produzione del latte sono la Frisona
Italiana, la Bruna Italiana, la Pezzata Rossa, la Jersey e relative
meticcie.
Gli animali possono effettuare sia la stabulazione, sia il
pascolo.
L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi
(verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire,
per non meno del 50 %, dalla zona di origine, individuati all'art. 3,
e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta
ed alle manze oltre i sette mesi di eta'. Almeno il 75 % della
sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire
da alimenti prodotti nel territorio di produzione, individuati
all'art. 3. I foraggi ammessi sono: foraggi freschi da prati stabili
od avvicendati, essenze foraggere, fieni ottenuti dall'essiccamento
in campo delle essenze foraggere, paglie di cereali, insilati,
trinciati, fieni silo. I mangimi ammessi sono: cereali e loro
derivati, pastoni di mais, semi oleaginosi e loro derivati, tuberi e
radici, foraggi secchi, derivati dell'industria dello zucchero tra i
quali melasso e/o derivati solo come coadiuvanti tecnologici ed
appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5 % della sostanza
secca della razione giornaliera. Sono inoltre ammessi: semi di
leguminose e carrube essiccate e relativi derivati, grassi, sali
minerali autorizzati dalla vigente legislazione ed additivi quali
vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti,
autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti
ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o
natural-identici. E' ammesso l'utilizzo di lievito di birra
inattivato come supporto nelle «premiscele».
L'alimentazione base del bestiame ovino e' costituita da foraggi
(verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire,
per non meno del 50 %, dalla zona di origine, individuati all'art. 3.
Almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione
giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di
produzione, individuati all'art. 3.
I foraggi per entrambe le tipologie allevamenti non provengono
interamente dall'areale geografico perche', a causa del progressivo
abbandono dell'attivita' agricola e delle condizioni
geo-pedoclimatiche, non e' in grado e ne' potra' esserlo in futuro,
di soddisfare l'intero fabbisogno alimentare degli allevamenti. Non
essendoci la possibilita' di sostituirli con altri foraggi di ottima
qualita' in zona, e' pertanto necessario consentire l'impiego di
foraggi, concentrati e mangimi complementari provenienti da fuori
areale. Tali prodotti hanno elevata velocita' di degradazione e
solubilita' (alimenti di granulometria inferiore agli 0,8 cm) e
rappresentano la quota di energia (rappresentata principalmente da
carboidrati di riserva come l'amido) e di proteina prontamente
disponibile per il microbioma. Essendo il loro ruolo limitato ad una
funzione fisiologica di supporto al suddetto microbioma, l'incidenza
sulle caratteristiche del latte e della Casciotta d'Urbino e' nulla.
L'assunzione di una razione ricca di base foraggera per almeno il 75
% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera prodotta
nella zona contribuisce a determinare le caratteristiche chimiche e
sensoriali della materia prima e del prodotto finito. Rappresenta
dunque l'elemento fondamentale di connessione tra materia prima,
prodotto finito e territorio.
Il latte di pecora e di vacca, crudo o pastorizzato, viene
coagulato a temperatura di 35°C circa con caglio liquido e/o in
polvere, con eventuale aggiunta di fermenti lattici. La cagliata e'
posta in stampi idonei, per favorire lo spurgo del siero.
La salatura: deve essere eseguita a secco o in salamoia. Il
formaggio deve essere maturato per un periodo variabile da quindici a
trenta giorni, in ambiente a temperatura compresa fra i 8 e i 14 °C e
con umidita' di 80-90%, in relazione alle dimensioni della forma.