(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Sezione I - Esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo
scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. 
    A.  La  commercializzazione  di  uno  schema  che  incentiva   un
trasferimento  di  fondi  da  un  conto  di   deposito   oggetto   di
comunicazione  a  un  conto  finanziario  escluso   dall'obbligo   di
comunicazione (es. prodotto pensionistico), con lo  scopo  prevalente
di aggirare tale obbligo. Le esclusioni dall'obbligo di comunicazione
dei conti  finanziari  sono  contenute  nelle  normative  interne  di
implementazione del Common Reporting Standard  adottate  da  ciascuna
Giurisdizione. 
    B.  La  commercializzazione  di  uno  schema  che  incentiva   un
trasferimento  di  fondi  da  un'istituzione   finanziaria   soggetto
all'obbligo di comunicazione sui conti  finanziari  a  un'istituzione
finanziaria esclusa da tale  obbligo,  con  lo  scopo  prevalente  di
aggirare tale obbligo. Le esclusioni dall'obbligo di comunicazione da
parte delle istituzioni finanziarie sono  contenute  nelle  normative
interne di implementazione del Common Reporting Standard adottate  da
ciascuna Giurisdizione. 
    C.  La  commercializzazione  di  uno  schema  che  incentiva   la
trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito  oggetto
di comunicazione in attivita' non  finanziarie  (es.  immobili,  oro,
pietre preziose, opere d'arte), con lo scopo prevalente  di  aggirare
tale obbligo. 
    D.  La  commercializzazione  di  uno  schema  che  incentiva   un
contribuente fiscalmente residente nella Giurisdizione X a trasferire
un conto finanziario soggetto  all'obbligo  di  comunicazione,  o  la
maggior parte delle attivita' finanziarie in esso  contenute,  presso
un  intermediario  finanziario  residente  o   localizzato   in   una
Giurisdizione Y che non ha implementato il Common Reporting  Standard
o che non scambia le informazioni con  l'autorita'  competente  della
Giurisdizione X. 
    E. L'uso di un prodotto finanziario non soggetto  all'obbligo  di
comunicazione e che fornisce all'investitore le funzionalita' di base
di un conto finanziario  oggetto  di  comunicazione.  Si  tratta,  ad
esempio, di determinati tipi di moneta elettronica quali sostituti di
un conto di  deposito  o  dell'emissione,  da  parte  di  istituzioni
finanziarie, di taluni tipi di contratti derivati  che  replicano  le
attivita' finanziarie sottostanti e che non sono soggetti all'obbligo
di comunicazione. L'elemento distintivo ricorre sia per l'uso di tali
prodotti sia per il trasferimento di fondi in tali prodotti. 
    F.  Commercializzazione  o  implementazione   di   strategie   di
suddivisione  delle  somme  detenute  in  un  conto  finanziario  per
rimanere  al  di  sotto  di  un   ammontare   in   valuta   nazionale
corrispondente a  250.000  USD,  al  fine  di  evitare  l'obbligo  di
comunicazione. 
    G. I meccanismi che non consentono all'intermediario finanziario,
presso  cui  il  conto  finanziario   e'   mantenuto,   la   corretta
identificazione del paese di residenza del titolare del conto  o  dei
soggetti che ne esercitano il controllo, attraverso: 1) l'utilizzo di
certificati di residenza emessi da giurisdizioni che  richiedono  una
presenza fisica minima (o nessuna presenza) nel  territorio  ai  fini
dell'ottenimento della residenza fiscale; 2)  lo  sfruttamento  delle
debolezze  di  procedure  di  adeguata  verifica  fiscale  che  fanno
affidamento su una  inadeguata  implementazione  delle  procedure  di
adeguata  verifica  antiriciclaggio  rispetto   alle   piu'   recenti
raccomandazioni del GAFI; 3) la creazione di appositi indizi o  prove
documentali. 
    H. Un meccanismo elaborato per indurre in  errore  un'istituzione
finanziaria  circa  i  reali  beneficiari  di  un   trust,   all'atto
dell'apertura del conto. Ad esempio, nel caso  in  cui,  all'apertura
del conto, risulti un ente di beneficenza  quale  unico  beneficiario
discrezionale e, in seguito, l'ente di beneficenza  venga  sostituito
con i reali beneficiari, senza  informare  l'istituzione  finanziaria
presso cui il  conto  e'  detenuto.  La  commercializzazione  di  una
societa' che ha lo scopo di beneficiare automaticamente dello  status
di  entita'   non   finanziaria   attiva   nella   giurisdizione   di
costituzione. 
    I.   Meccanismi   che   consentono,    attraverso    investimenti
back-to-back,  di  considerare  un'entita'  non   finanziaria   quale
titolare di un conto, con lo scopo di impedire l'identificazione  dei
soggetti   che   realmente   detengono    il    conto,    da    parte
dell'intermediario finanziario presso cui il conto e' mantenuto. 
    L.  Meccanismi  che  consentono,   intervenendo   sugli   assetti
proprietari di un'entita' non  finanziaria  passiva  che  detiene  un
conto, di impedire che l'investitore che  esercita  il  controllo  su
tale entita' sia identificato come controllante. 
    M. Meccanismi che consentono la classificazione di  un  pagamento
tra quelli non soggetti ad obbligo di comunicazione. Per esempio,  il
caso  di  un  trust  che  paga  conti  o  fatture  per  conto  di  un
beneficiario. 
Sezione II -  Esempi  di  meccanismi  che  utilizzano  una  struttura
offshore opaca. 
    A. Sono ricompresi tra i meccanismi che utilizzano una  struttura
offshore opaca i seguenti: 1) la detenzione da parte di  un  soggetto
prestanome (nominee) delle azioni o  quote  di  una  entita'  veicolo
offshore  passivo,  quando  viene  celata  l'identita'  del  soggetto
(nominator) per conto del quale le azioni o quote sono detenute.  Non
sono ricompresi fra i soggetti prestanome gli intermediari finanziari
che agiscono in qualita' di brokers o di depositari di azioni di enti
a  diffusa  partecipazione  attivamente  negoziate  su   un   mercato
finanziario; 2) un trust in cui un trustee gestisce il trust in  base
alle istruzioni di un altro soggetto, non riconosciuto come trustee o
protector in base all'atto costitutivo del trust;  3)  un  meccanismo
attraverso il quale un soggetto fornisce fondi  a  una  societa'  non
consociata  in  cambio  di  un'opzione   per   acquisire   tutte   (o
sostanzialmente tutte) le attivita' di tale societa' per  un  importo
nominale esiguo prestabilito, con l'effetto di acquisire  l'effettivo
controllo sulla societa' o sulle attivita' detenute  dalla  stessa  e
non  essere  legalmente  identificabile  quale  proprietario;  4)  un
meccanismo che distrae denaro o  valore  da  una  struttura  offshore
opaca a favore di un beneficiario, attraverso pagamenti di cui non e'
individuabile la fonte o che non sono rilevabili dall'amministrazione
finanziaria della giurisdizione di residenza fiscale del beneficiario
(ad esempio,  attraverso  l'erogazione  di  prestiti  infruttiferi  a
favore del beneficiario o la messa a disposizione di carte di  debito
prepagate a favore di quest'ultimo); 5) un  meccanismo  che  utilizza
persone o istituti giuridici  costituiti  in  giurisdizioni  che  non
hanno  recepito  in  modo  adeguato  i  piu'  recenti  requisiti  per
l'individuazione della titolarita' legale e  del  titolare  effettivo
previsti dal GAFI  con  riferimento  alle  persone  o  agli  istituti
giuridici utilizzati.