Allegato A Sezione I - Esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. A. La commercializzazione di uno schema che incentiva un trasferimento di fondi da un conto di deposito oggetto di comunicazione a un conto finanziario escluso dall'obbligo di comunicazione (es. prodotto pensionistico), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo. Le esclusioni dall'obbligo di comunicazione dei conti finanziari sono contenute nelle normative interne di implementazione del Common Reporting Standard adottate da ciascuna Giurisdizione. B. La commercializzazione di uno schema che incentiva un trasferimento di fondi da un'istituzione finanziaria soggetto all'obbligo di comunicazione sui conti finanziari a un'istituzione finanziaria esclusa da tale obbligo, con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo. Le esclusioni dall'obbligo di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie sono contenute nelle normative interne di implementazione del Common Reporting Standard adottate da ciascuna Giurisdizione. C. La commercializzazione di uno schema che incentiva la trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito oggetto di comunicazione in attivita' non finanziarie (es. immobili, oro, pietre preziose, opere d'arte), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo. D. La commercializzazione di uno schema che incentiva un contribuente fiscalmente residente nella Giurisdizione X a trasferire un conto finanziario soggetto all'obbligo di comunicazione, o la maggior parte delle attivita' finanziarie in esso contenute, presso un intermediario finanziario residente o localizzato in una Giurisdizione Y che non ha implementato il Common Reporting Standard o che non scambia le informazioni con l'autorita' competente della Giurisdizione X. E. L'uso di un prodotto finanziario non soggetto all'obbligo di comunicazione e che fornisce all'investitore le funzionalita' di base di un conto finanziario oggetto di comunicazione. Si tratta, ad esempio, di determinati tipi di moneta elettronica quali sostituti di un conto di deposito o dell'emissione, da parte di istituzioni finanziarie, di taluni tipi di contratti derivati che replicano le attivita' finanziarie sottostanti e che non sono soggetti all'obbligo di comunicazione. L'elemento distintivo ricorre sia per l'uso di tali prodotti sia per il trasferimento di fondi in tali prodotti. F. Commercializzazione o implementazione di strategie di suddivisione delle somme detenute in un conto finanziario per rimanere al di sotto di un ammontare in valuta nazionale corrispondente a 250.000 USD, al fine di evitare l'obbligo di comunicazione. G. I meccanismi che non consentono all'intermediario finanziario, presso cui il conto finanziario e' mantenuto, la corretta identificazione del paese di residenza del titolare del conto o dei soggetti che ne esercitano il controllo, attraverso: 1) l'utilizzo di certificati di residenza emessi da giurisdizioni che richiedono una presenza fisica minima (o nessuna presenza) nel territorio ai fini dell'ottenimento della residenza fiscale; 2) lo sfruttamento delle debolezze di procedure di adeguata verifica fiscale che fanno affidamento su una inadeguata implementazione delle procedure di adeguata verifica antiriciclaggio rispetto alle piu' recenti raccomandazioni del GAFI; 3) la creazione di appositi indizi o prove documentali. H. Un meccanismo elaborato per indurre in errore un'istituzione finanziaria circa i reali beneficiari di un trust, all'atto dell'apertura del conto. Ad esempio, nel caso in cui, all'apertura del conto, risulti un ente di beneficenza quale unico beneficiario discrezionale e, in seguito, l'ente di beneficenza venga sostituito con i reali beneficiari, senza informare l'istituzione finanziaria presso cui il conto e' detenuto. La commercializzazione di una societa' che ha lo scopo di beneficiare automaticamente dello status di entita' non finanziaria attiva nella giurisdizione di costituzione. I. Meccanismi che consentono, attraverso investimenti back-to-back, di considerare un'entita' non finanziaria quale titolare di un conto, con lo scopo di impedire l'identificazione dei soggetti che realmente detengono il conto, da parte dell'intermediario finanziario presso cui il conto e' mantenuto. L. Meccanismi che consentono, intervenendo sugli assetti proprietari di un'entita' non finanziaria passiva che detiene un conto, di impedire che l'investitore che esercita il controllo su tale entita' sia identificato come controllante. M. Meccanismi che consentono la classificazione di un pagamento tra quelli non soggetti ad obbligo di comunicazione. Per esempio, il caso di un trust che paga conti o fatture per conto di un beneficiario. Sezione II - Esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca. A. Sono ricompresi tra i meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca i seguenti: 1) la detenzione da parte di un soggetto prestanome (nominee) delle azioni o quote di una entita' veicolo offshore passivo, quando viene celata l'identita' del soggetto (nominator) per conto del quale le azioni o quote sono detenute. Non sono ricompresi fra i soggetti prestanome gli intermediari finanziari che agiscono in qualita' di brokers o di depositari di azioni di enti a diffusa partecipazione attivamente negoziate su un mercato finanziario; 2) un trust in cui un trustee gestisce il trust in base alle istruzioni di un altro soggetto, non riconosciuto come trustee o protector in base all'atto costitutivo del trust; 3) un meccanismo attraverso il quale un soggetto fornisce fondi a una societa' non consociata in cambio di un'opzione per acquisire tutte (o sostanzialmente tutte) le attivita' di tale societa' per un importo nominale esiguo prestabilito, con l'effetto di acquisire l'effettivo controllo sulla societa' o sulle attivita' detenute dalla stessa e non essere legalmente identificabile quale proprietario; 4) un meccanismo che distrae denaro o valore da una struttura offshore opaca a favore di un beneficiario, attraverso pagamenti di cui non e' individuabile la fonte o che non sono rilevabili dall'amministrazione finanziaria della giurisdizione di residenza fiscale del beneficiario (ad esempio, attraverso l'erogazione di prestiti infruttiferi a favore del beneficiario o la messa a disposizione di carte di debito prepagate a favore di quest'ultimo); 5) un meccanismo che utilizza persone o istituti giuridici costituiti in giurisdizioni che non hanno recepito in modo adeguato i piu' recenti requisiti per l'individuazione della titolarita' legale e del titolare effettivo previsti dal GAFI con riferimento alle persone o agli istituti giuridici utilizzati.