(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                         Prova dell'origine  
 
    Al fine  di  garantire  l'origine  del  prodotto  ogni  fase  del
processo produttivo deve essere monitorata  documentando  per  ognuna
gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione  in
appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di  controllo,   delle
particelle    catastali,    dei    coltivatori/produttori    e    dei
confezionatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia  tempestiva   alla
struttura di controllo delle  quantita'  prodotte,  e'  garantita  la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi,  sono  assoggettate  al  controllo  da
parte della struttura  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.