(Accordo-art. 1)
 
                                                             Allegati 
 
Accordo per la delega dei compiti di certificazione  statutaria,  per
  le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n.
  1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  20  novembre
  2013  relativo  al  riciclaggio  delle  navi  e  che  modifica   il
  regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE 
 
                                 tra 
                         Il Comando generale 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
                                  e 
      l'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group LTD (LR) 
 
Premessa. 
    1. Il presente accordo e' stipulato in conformita' al regolamento
(UE) n. 1257/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20
novembre 2013 «relativo al riciclaggio delle navi e che  modifica  il
regolamento (CE) n. 1013/2006 e  la  direttiva  n.  2009/16/CE  e  la
direttiva  n.  2009/16/CE»  (di  seguito  denominato   per   brevita'
«Regolamento») ed alla normativa nazionale vigente -  in  particolare
ai sensi dell'art.  3,  comma  2  del  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti del 12  ottobre  2017  e  del  decreto
dirigenziale n. 450 del 27 maggio 2019  (di  seguito  denominato  per
brevita' «D.D. n. 450/2019»). 
    2. E' stato predisposto  sulla  base  del  modello  di  cui  alla
circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 ed in conformita' a quanto
previsto dalle seguenti risoluzioni IMO: 
      A.739(18) relativa alle «Linee guida per l'autorizzazione degli
organismi riconosciuti che operano per conto delle  amministrazioni»,
come emendata dalla risoluzione MSC.208(81); 
      A.789(19)  relativa  alle  «Specificazioni  sulle  funzioni  di
certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano  per
conto dell'Amministrazione»; 
      MSC.349(92) ed MEPC.237(65) relative ad  «Adozione  del  codice
per gli organismi riconosciuti (RO Code)»; 
      A.1070(28) relativa all'«Implementazione degli  strumenti  IMO»
(III Code). 
    3. Il presente accordo e' valido tra: 
      il Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  (di
seguito:   «Amministrazione»   o,   quando   citato    congiuntamente
all'organismo riconosciuto in esame, «le parti»),  rappresentato  dal
Comandante  generale  pro-tempore  Ammiraglio  ispettore  capo   (CP)
Giovanni Pettorino; e 
      l'organismo  riconosciuto  Lloyd's  Register  Group   LTD   (di
seguito: «LR» o, quando citato congiuntamente al Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto «le parti»), rappresentato dal  sig.
Andrea  Carrosio  nato  a   Genova   il   1°   febbraio   1961   (CF.
CRRNDR61B01D969E), il quale agisce in  qualita'  di  procuratore  per
l'Italia ed in forza dei poteri a lui conferiti con procura  speciale
in data 8 gennaio 2019 registrata a Genova - Italia -  n.  repertorio
17933 - raccolta n. 8328 dal notaio A.  Guglielmoni  e  delegato  con
Power of Attorney del 21 dicembre 2018 da Mary  Elizabeth  Waldner  e
Michelle Davies, rispettivamente direttore e segretaria  del  Lloyd's
Register Group LTD. 
    4. il LR e' organismo riconosciuto ai sensi del regolamento  (CE)
n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni  per  gli
organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo  delle
navi. 
    5. Il LR e' organismo riconosciuto  autorizzato  ed  affidato  ai
sensi dell' art. 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto  legislativo
14 giugno 2011, n. 104, e successive  modifiche,  per  l'espletamento
dei compiti di ispezione e di controllo propedeutici al rilascio  dei
certificati statutari. 
    Le parti, come sopra individuate, convengono e  stipulano  quanto
segue. 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. La finalita' del presente accordo e' quella di delegare al  LR
lo svolgimento delle attivita' di cui al D.D. del 27 maggio 2019,  n.
450 propedeutiche al rilascio, per  conto  dell'Amministrazione,  dei
certificati  alle  navi  registrate  in  Italia,  incluse  le   nuove
costruzioni e le navi che, a seguito di trasferimento, sono  iscritte
nei registri nazionali, rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
regolamento. 
    2.  Il  presente  accordo  definisce  lo  scopo,  i  termini,  le
condizioni, i requisiti e le attivita' di cooperazione tra le parti.