Art. 10. Responsabilita' 1. Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del LR, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del LR stesso nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 2. Il LR si impegna a stipulare, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente accordo, una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto 1 ed a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Il LR trasmette all'Amministrazione copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.