(Accordo-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                           Responsabilita' 
 
    1. Qualora l'Amministrazione sia stata  considerata  responsabile
di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva
o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali  o  morte  di  cui  e'  provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del LR, dei suoi
servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque  agisca  in
nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un  indennizzo
da parte del LR stesso nella misura in cui  l'organo  giurisdizionale
accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o  la
morte siano dovuti all'organismo medesimo. 
    2. Il LR si  impegna  a  stipulare,  entro  trenta  giorni  dalla
decorrenza del presente accordo, una polizza assicurativa a  garanzia
dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al  punto  1  ed  a
mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Il  LR
trasmette all'Amministrazione copia del certificato di  assicurazione
che attesta la stipula di tale polizza.