Art. 11. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. L'Amministrazione, qualora ritenga che il LR non possa piu' essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente accordo, sospende, con decreto, l'autorizzazione previa contestazione dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 2. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tal caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, indica nel provvedimento di sospensione i motivi, i modi e i termini entro i quali il LR dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, l'Amministrazione revoca l'autorizzazione. 4. L'Amministrazione revoca, altresi', l'autorizzazione in mancanza del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 nonche' dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui al punto 5 della Permessa al presente accordo.