(Accordo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
    1. L'Amministrazione, qualora ritenga che il LR  non  possa  piu'
essere autorizzato a  svolgere  per  suo  conto  i  compiti  ad  esso
delegati   dal   presente    accordo,    sospende,    con    decreto,
l'autorizzazione previa contestazione dei relativi motivi e  fissando
un  termine  di  trenta  giorni  per  ricevere   eventuali   elementi
giustificativi e controdeduzioni. 
    2. La sospensione puo' essere giustificata  anche  da  motivi  di
grave rischio per  la  sicurezza  o  per  l'ambiente.  In  tal  caso,
l'Amministrazione   adotta   il   provvedimento    di    sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 
    3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione  di
cui al comma 1, indica nel provvedimento di sospensione i  motivi,  i
modi e i termini entro i quali il LR dovra' ottemperare per risolvere
le carenze contestate nel provvedimento stesso.  Decorso  inutilmente
il   termine   stabilito   nel    provvedimento    di    sospensione,
l'Amministrazione revoca l'autorizzazione. 
    4.  L'Amministrazione  revoca,  altresi',   l'autorizzazione   in
mancanza del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n.
391/2009 nonche' dell'autorizzazione e  dell'affidamento  di  cui  al
punto 5 della Permessa al presente accordo.