Art. 13. Durata e modifiche 1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di dodici anni, fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di cui all' art. 11. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al LR. 2. Dalla data di decorrenza dell'accordo fino alla scadenza dell'undicesimo anno dello stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del dodicesimo anno di durata dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituira' o integrera' il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del dodicennio in essere. 3. Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza del LR, da presentare almeno dodici mesi prima della scadenza dell'accordo vigente.