Art. 14. Diritto di recesso 1. Le parti hanno la facolta', in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di normative internazionali, comunitarie o nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con preavviso di almeno novanta giorni, da comunicarsi via PEC. Il recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso e' fatto salvo tutto cio' che nel frattempo e' stato ottenuto in termini di risultati e il LR si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.