(Accordo-Appendice 1)
 
                             Appendice 1 
 
All'accordo per la delega dei servizi  di  certificazione  statutaria
  per le navi registrate in italia come previsto dal regolamento (UE)
  n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre
  2013  relativo  al  riciclaggio  delle  navi  e  che  modifica   il
  regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE 
 
                                 tra 
                         il Comando generale 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
                                 ed 
                    il Lloyd's Register Group LTD 
    servizi di certificazione statutaria ed attivita' effettuate 
 
    Il LR, per  le  navi  registrate  in  Italia,  incluse  le  nuove
costruzioni e le navi che sono iscritte, a seguito di  trasferimento,
nei registri nazionali, per le quali abbia rilasciato il  certificato
di classe o, nel caso  di  unita'  con  classe  multipla,  che  abbia
effettuato le visite ai fini del  rilascio  rinnovo  dei  certificati
statutari e rientranti nel campo di applicazione del regolamento,  e'
delegato a svolgere le seguenti attivita': 
      a) esecuzione delle visite iniziali, di rinnovo e  addizionali,
propedeutiche,  rispettivamente,  al  rilascio,  al  rinnovo  e  alla
convalida   del   certificato   denominato   «Certificato    relativo
all'inventario dei materiali pericolosi», in conformita' ai requisiti
del  regolamento,  unitamente   alle   successive   modifiche,   alle
disposizioni nazionali e alle linee guida emanate  dall'International
Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e
7 D.D. n. 450/2019); 
      b) esecuzione delle visite finali propedeutiche al rilascio del
certificato denominato «Certificato di idoneita' al riciclaggio»,  in
conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle  successive
modifiche, alle disposizioni nazionali e  alle  linee  guida  emanate
dall'International  Maritime  Organization  (IMO)  e  ai   successivi
emendamenti (articoli 6 e 7, D.D. n. 450/2019); 
      c) proroga dei certificati di cui alle  lettere  a)  e  b),  su
autorizzazione   dell'Amministrazione,   nei   casi   previsti    dal
regolamento, dalle disposizioni nazionali e dalle linee guida emanate
dall'International   Maritime   Organization   (IMO)   e   successivi
emendamenti (art. 7, D.D. n. 450/2019); 
      d)  verifica  dell'«inventario  dei  materiali  pericolosi»  in
conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle  successive
modifiche, alle disposizioni nazionali e  alle  linee  guida  emanate
dall'International  Maritime  Organization  (IMO)  e  ai   successivi
emendamenti; 
      e) richiesta alla nave visitata di conformarsi ai requisiti del
regolamento, delle disposizioni nazionali e delle linee guida emanate
dall'International  Maritime  Organization  (IMO)  e  ai   successivi
emendamenti e di applicare le opportune misure correttive qualora  la
gestione dei materiali pericolosi a bordo non sia ad essi conforme  e
ad informarne immediatamente l'Amministrazione ai fini del sistema di
gestione della sicurezza; 
      f) effettuazione di controlli a campione delle navi a richiesta
dell'Amministrazione o qualora se ne  rilevi  la  necessita'  tenendo
informata l'Amministrazione (art. 13, comma 1, lettera d) del D.D. n.
450/2019); 
      g) comunicazione all'autorita' competente di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a)  del  decreto  12  ottobre  2017  delle  navi  di
bandiera italiana  a  cui  e'  stato  rilasciato  un  certificato  di
idoneita' al riciclaggio (art. 13, comma 1, lettera d)  del  D.D.  n.
450/2019); 
      h) la ricezione dall'operatore di un  impianto  di  riciclaggio
delle navi del piano di riciclaggio delle nave una volta approvato e,
successivamente, della dichiarazione di completamento del riciclaggio
della nave (art. 9, comma 1, D.D. n. 450/2017).