(Accordo-Appendice 2)
 
                             Appendice 2 
 
All'accordo per la delega dei servizi  di  certificazione  statutaria
  per le navi registrate in italia come previsto dal regolamento (UE)
  n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre
  2013  relativo  al  riciclaggio  delle  navi  e  che  modifica   il
  regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE 
 
                                 tra 
                         il Comando generale 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
                                 ed 
                    il Lloyd's Register Group LTD 
 
1. Obblighi di informazione e rapporti del Lloyd's Register Group LTD
con l'Amministrazione. 
    1. Gli obblighi di informazione sulle attivita'  svolte  dal  LR,
per  conto  dell'Amministrazione,  a  seguito  della  delega  di  cui
all'art. 2 dell'accordo, sono i seguenti: 
      a) inviare all'Amministrazione entro  il  15  gennaio  di  ogni
anno,  per  fini  statistici,  un'analisi  sull'attivita'   eseguita,
comprensiva delle deficienze o inadeguatezze riscontrate a  bordo  di
navi certificate secondo il presente accordo; 
      b)  fornire  all'Amministrazione,  in  formato   cartaceo   e/o
digitale, tutte le norme e i regolamenti applicabili  alle  navi  sul
riciclaggio,  provvedendo  ai  relativi  aggiornamenti   o   fornirne
l'accesso per via informatica; 
      c)  fornire  annualmente  all'Amministrazione  l'elenco   degli
ispettori  autorizzati  che  svolgono  i  servizi  di  certificazione
previsti dal presente accordo e che prestano la loro  attivita'  alle
esclusive dipendenze del LR; 
      d) fornire  all'Amministrazione  i  modelli  e  le  check  list
aggiornati relativi  alle  attivita'  di  verifica  e  certificazione
previsti dal presente accordo; 
      e)  mettere  a  disposizione  dell'Amministrazione  un  accesso
telematico, attivo h  24  e  365  giorni  l'anno,  per  garantire  la
consultazione  diretta  e  gratuita  di   tutti   i   dati   relativi
all'attivita' svolta in nome  e  per  conto  dell'Amministrazione  in
conformita' al presente accordo; 
      f) invio della dichiarazione di completamento  del  riciclaggio
all'ufficio marittimo  di  iscrizione  della  nave  ed  all'autorita'
competente di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a)  del  decreto  12
ottobre 2017 (art. 9, comma 1, D.D. n. 450/2017). 
    2. Il LR informa senza ritardo l'Amministrazione quando una  nave
e' risultata operare con  deficienze  e  irregolarita'  tali  che  la
condizione  della  nave  o  delle  sue  dotazioni  non  corrispondono
sostanzialmente alla certificazione di cui in possesso, ai  requisiti
applicabili  del  regolamento  e/o   alle   prescrizioni   nazionali.
Analogamente, qualora  non  venga  adottata  un'azione  correttiva  a
soddisfazione dell'organismo  riconosciuto-autorizzato,  quest'ultimo
consultera' immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso,
ritirera'  i  relativi  certificati  informando,  eventualmente,   le
autorita' dello Stato del porto. 
    3. Il LR informa per iscritto e senza ritardo gli armatori: 
      in caso di certificati scaduti o prossimi alla scadenza; 
      quando devono essere effettuate le visite previste; 
      in caso  di  alterazioni  o  manifeste  deficienze  richiedendo
riscontro della riparazione effettuata. 
    4. Se eventuali irregolarita' rilevate non sono state rettificate
dalla  nave/company  nei  termini  prescritti,   il   LR   informera'
l'Amministrazione  senza  ritardo  fornendo  tutte  le   informazioni
necessarie e le azioni intraprese. 
    5.  L'armatore  resta  comunque  responsabile  dell'effettuazione
tempestiva delle visite previste.