Appendice 2 All'accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in italia come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE tra il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Lloyd's Register Group LTD 1. Obblighi di informazione e rapporti del Lloyd's Register Group LTD con l'Amministrazione. 1. Gli obblighi di informazione sulle attivita' svolte dal LR, per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'art. 2 dell'accordo, sono i seguenti: a) inviare all'Amministrazione entro il 15 gennaio di ogni anno, per fini statistici, un'analisi sull'attivita' eseguita, comprensiva delle deficienze o inadeguatezze riscontrate a bordo di navi certificate secondo il presente accordo; b) fornire all'Amministrazione, in formato cartaceo e/o digitale, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi sul riciclaggio, provvedendo ai relativi aggiornamenti o fornirne l'accesso per via informatica; c) fornire annualmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente accordo e che prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze del LR; d) fornire all'Amministrazione i modelli e le check list aggiornati relativi alle attivita' di verifica e certificazione previsti dal presente accordo; e) mettere a disposizione dell'Amministrazione un accesso telematico, attivo h 24 e 365 giorni l'anno, per garantire la consultazione diretta e gratuita di tutti i dati relativi all'attivita' svolta in nome e per conto dell'Amministrazione in conformita' al presente accordo; f) invio della dichiarazione di completamento del riciclaggio all'ufficio marittimo di iscrizione della nave ed all'autorita' competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto 12 ottobre 2017 (art. 9, comma 1, D.D. n. 450/2017). 2. Il LR informa senza ritardo l'Amministrazione quando una nave e' risultata operare con deficienze e irregolarita' tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente alla certificazione di cui in possesso, ai requisiti applicabili del regolamento e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo riconosciuto-autorizzato, quest'ultimo consultera' immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera' i relativi certificati informando, eventualmente, le autorita' dello Stato del porto. 3. Il LR informa per iscritto e senza ritardo gli armatori: in caso di certificati scaduti o prossimi alla scadenza; quando devono essere effettuate le visite previste; in caso di alterazioni o manifeste deficienze richiedendo riscontro della riparazione effettuata. 4. Se eventuali irregolarita' rilevate non sono state rettificate dalla nave/company nei termini prescritti, il LR informera' l'Amministrazione senza ritardo fornendo tutte le informazioni necessarie e le azioni intraprese. 5. L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite previste.