(Accordo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                         Condizioni generali 
 
    1.   I   servizi   di   certificazione   statutaria   comprendono
l'autorizzazione al LR quale  organismo  riconosciuto-autorizzato  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g)  del  D.D.  n.  450/2019,  dei
controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali delle navi  di
bandiera italiana, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti
del  regolamento,  unitamente   alle   successive   modifiche,   alle
disposizioni nazionali e alle linee guida emanate  dall'International
Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti (di  seguito:
«strumenti applicabili»), nonche' al rilascio/rinnovo dei  pertinenti
certificati come  indicato  nell'appendice  1  allegata  al  presente
accordo ed il loro ritiro, previo consenso  dell'Amministrazione,  in
caso di  accertamento  del  venir  meno  dei  relativi  requisiti  di
conformita'. 
    2. Il LR, nell'espletamento dei compiti di ispezione e  controllo
di cui al punto 1, si impegna a cooperare  nelle  attivita'  di  Flag
State e con gli ufficiali di controllo dello Stato di  approdo  anche
per  verificare  ed  agevolare,  in  tale  ultimo  caso,  per   conto
dell'Amministrazione, l'eventuale rettifica delle deficienze rilevate
e delle altre irregolarita' accertate nonche' ad effettuare le visite
imposte in caso di diffida, fermo, allontanamento  o  esclusione  dai
porti o terminali offshore, ai sensi dell'art. 11 del regolamento. 
    3. Qualora una nave sia diffidata, fermata, allontanata o esclusa
da un porto estero, nei casi previsti dall'art. 11 del regolamento n.
1257/2017, l'Amministrazione potra'  intraprendere  gli  accertamenti
ritenuti  necessari,  compresa  un'ispezione  a  bordo,  al  fine  di
identificarne  le  cause,  anche   con   riferimento   ad   eventuali
responsabilita' dell'organismo stesso e ferme restando  le  attivita'
previste al punto 2. 
    4. I servizi statutari resi ed i certificati  rilasciati  dal  LR
sono  accettati  come   servizi   resi   e   certificati   rilasciati
dall'Amministrazione, a condizione che  il  LR  continui  ad  operare
secondo le disposizioni di cui al regolamento,  al  RO  Code  e  alle
pertinenti norme applicabili. 
    5. Eventuali ulteriori casistiche che non  rientrano  tra  quelle
previste nell'appendice 1 allegata al presente  accordo,  finalizzate
comunque  ad  assicurare  il  corretto  adempimento  degli   obblighi
derivati dal regolamento, e' valutata da  parte  dell'Amministrazione
caso per caso e concordata con l'organismo stesso. 
    6. Il LR si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar
luogo a conflitti di interesse. 
    7. Il LR mantiene una rappresentanza con  personalita'  giuridica
nel territorio dello Stato italiano.