Art. 2. Condizioni generali 1. I servizi di certificazione statutaria comprendono l'autorizzazione al LR quale organismo riconosciuto-autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.D. n. 450/2019, dei controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali delle navi di bandiera italiana, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti (di seguito: «strumenti applicabili»), nonche' al rilascio/rinnovo dei pertinenti certificati come indicato nell'appendice 1 allegata al presente accordo ed il loro ritiro, previo consenso dell'Amministrazione, in caso di accertamento del venir meno dei relativi requisiti di conformita'. 2. Il LR, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 1, si impegna a cooperare nelle attivita' di Flag State e con gli ufficiali di controllo dello Stato di approdo anche per verificare ed agevolare, in tale ultimo caso, per conto dell'Amministrazione, l'eventuale rettifica delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate nonche' ad effettuare le visite imposte in caso di diffida, fermo, allontanamento o esclusione dai porti o terminali offshore, ai sensi dell'art. 11 del regolamento. 3. Qualora una nave sia diffidata, fermata, allontanata o esclusa da un porto estero, nei casi previsti dall'art. 11 del regolamento n. 1257/2017, l'Amministrazione potra' intraprendere gli accertamenti ritenuti necessari, compresa un'ispezione a bordo, al fine di identificarne le cause, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'organismo stesso e ferme restando le attivita' previste al punto 2. 4. I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal LR sono accettati come servizi resi e certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il LR continui ad operare secondo le disposizioni di cui al regolamento, al RO Code e alle pertinenti norme applicabili. 5. Eventuali ulteriori casistiche che non rientrano tra quelle previste nell'appendice 1 allegata al presente accordo, finalizzate comunque ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dal regolamento, e' valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. 6. Il LR si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. 7. Il LR mantiene una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.