(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                          Audit e verifiche 
 
    1. L'Amministrazione verifica almeno una volta ogni quattro anni,
attraverso un team di auditors designati dalla stessa, che i  servizi
statutari di cui all'appendice 1 del presente accordo delegati al  LR
siano svolti con propria soddisfazione. In tale contesto un  apposito
piano di audit, predisposto dall'Amministrazione, e'  sottoposto  per
condivisione al LR con un anticipo di almeno trenta  giorni  rispetto
alla data individuata per la verifica. 
    2. La frequenza degli audit  e'  determinata,  tra  l'altro,  dai
risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non  puo'  superare  i  quattro
anni. 
    3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere, in ogni
tempo, ad ulteriori  verifiche  occasionali  sia  presso  gli  uffici
dell'organismo stesso che a bordo di navi da esso certificate  ovvero
presso strutture cantieristiche che riterra'  opportuno  ispezionare,
dando al LR un preavviso scritto di almeno sette giorni. 
    4. Nel corso delle verifiche, il LR si impegna a sottoporre  agli
auditor dell'Amministrazione  incaricati  delle  verifiche  tutte  le
informazioni  richieste  nonche'  le  pertinenti  istruzioni,  norme,
circolari  interne  e  linee  guida  e  ogni  altra  informazione   e
documentazione idonea a dimostrare  che  le  funzioni  delegate  sono
svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 
    5. Nel corso  delle  verifiche,  o  preliminarmente  se  ritenuto
necessario,   il   LR   si   impegna   a   garantire   agli   auditor
dell'Amministrazione incaricati delle verifiche l'accesso  al  «Libro
registro delle navi»,  nonche'  ai  sistemi  di  archiviazione  della
documentazione,   compresi   i   sistemi   informatici,    utilizzati
dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni  e  ai  controlli
effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e  ad  ogni  altra
informazione concernente le attivita' oggetto del presente accordo. 
    6. Il rapporto sulle verifiche compiute  sara'  comunicato  entro
trenta giorni al LR che fara' conoscere, ove necessario,  le  proprie
osservazioni e le eventuali  azioni  correttive  all'Amministrazione,
entro il periodo di tempo indicato nel rapporto finale di verifica. 
    7. L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del LR,  ne
terra' debito conto per la valutazione finale dei compiti  svolti  in
virtu' della normativa che regola  i  servizi  oggetto  del  presente
accordo. 
    8. L'organismo LR si impegna ad acconsentire l'effettuazione,  in
caso di necessita' da parte dell'Amministrazione, di eventuali visite
in  accompagnamento   congiuntamente   ad   ulteriori   risorse   che
l'Amministrazione ritiene utili per i fini del presente accordo.