Art. 5. Audit e verifiche 1. L'Amministrazione verifica almeno una volta ogni quattro anni, attraverso un team di auditors designati dalla stessa, che i servizi statutari di cui all'appendice 1 del presente accordo delegati al LR siano svolti con propria soddisfazione. In tale contesto un apposito piano di audit, predisposto dall'Amministrazione, e' sottoposto per condivisione al LR con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data individuata per la verifica. 2. La frequenza degli audit e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non puo' superare i quattro anni. 3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere, in ogni tempo, ad ulteriori verifiche occasionali sia presso gli uffici dell'organismo stesso che a bordo di navi da esso certificate ovvero presso strutture cantieristiche che riterra' opportuno ispezionare, dando al LR un preavviso scritto di almeno sette giorni. 4. Nel corso delle verifiche, il LR si impegna a sottoporre agli auditor dell'Amministrazione incaricati delle verifiche tutte le informazioni richieste nonche' le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 5. Nel corso delle verifiche, o preliminarmente se ritenuto necessario, il LR si impegna a garantire agli auditor dell'Amministrazione incaricati delle verifiche l'accesso al «Libro registro delle navi», nonche' ai sistemi di archiviazione della documentazione, compresi i sistemi informatici, utilizzati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le attivita' oggetto del presente accordo. 6. Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato entro trenta giorni al LR che fara' conoscere, ove necessario, le proprie osservazioni e le eventuali azioni correttive all'Amministrazione, entro il periodo di tempo indicato nel rapporto finale di verifica. 7. L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del LR, ne terra' debito conto per la valutazione finale dei compiti svolti in virtu' della normativa che regola i servizi oggetto del presente accordo. 8. L'organismo LR si impegna ad acconsentire l'effettuazione, in caso di necessita' da parte dell'Amministrazione, di eventuali visite in accompagnamento congiuntamente ad ulteriori risorse che l'Amministrazione ritiene utili per i fini del presente accordo.