Art. 7. Obblighi di riservatezza 1. Le parti sono vincolate dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi per tutte le attivita' previste dal presente accordo. 2. Il LR, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto ragionevolmente necessario a consentire all'organismo riconosciuto-autorizzato di svolgere i compiti di cui al presente accordo a favore dei richiedenti i servizi. Sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o convenzioni internazionali. 3. Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal LR in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. Sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o convenzioni internazionali. 4. Le parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonche' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati personali.