(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                      Obblighi di riservatezza 
 
    1. Le parti sono vincolate dagli obblighi di riservatezza di  cui
ai seguenti commi  per  tutte  le  attivita'  previste  dal  presente
accordo. 
    2. Il LR, i suoi funzionari, impiegati o agenti  si  impegnano  a
mantenere riservata e a non  rivelare  a  terzi  alcuna  informazione
derivata dall'Amministrazione in  relazione  ai  servizi  autorizzati
senza il  consenso  dell'Amministrazione  stessa,  salvo  per  quanto
ragionevolmente     necessario     a     consentire     all'organismo
riconosciuto-autorizzato di svolgere i compiti  di  cui  al  presente
accordo a favore dei richiedenti i servizi. Sono esclusi dalle  norme
di riservatezza del presente punto gli obblighi di legge o  derivanti
da regolamenti o convenzioni internazionali. 
    3.  Salvo  quanto  altrimenti  previsto  dal  presente   accordo,
l'Amministrazione si impegna a mantenere riservata e a non rivelare a
terzi alcuna informazione derivata dal LR in relazione alle  funzioni
di  controllo  esercitate  dall'Amministrazione  stessa  in  base  al
presente accordo o secondo gli obblighi di legge. Sono esclusi  dalle
norme  di  riservatezza  del  presente  punto   le   relazioni   alla
Commissione europea, nonche' gli obblighi di  legge  o  derivanti  da
regolamenti o convenzioni internazionali. 
    4. Le parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016 nonche' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e al decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati personali.