Art. 8. Ispettori 1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all' appendice 1 del presente accordo, il LR si impegna ad eseguirli attraverso ispettori che prestino, anche tenendo conto delle disposizioni dell'RO Code, la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze ed attraverso un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilita' di svolgere attivita' che possono configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi. 2. L'Amministrazione puo' consentire in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti-autorizzati dalla stessa ai sensi del D.D. n. 450/2019, con i quali il LR stesso abbia concluso accordi. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del LR sono vincolate al sistema di qualita' dell'organismo riconosciuto-autorizzato del presente accordo.