(Accordo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                              Ispettori 
 
    1. Ai  fini  dello  svolgimento  dei  servizi  di  certificazione
statutaria di cui all' appendice 1 del presente  accordo,  il  LR  si
impegna ad eseguirli attraverso ispettori che prestino, anche tenendo
conto delle disposizioni dell'RO Code, la loro attivita' alle proprie
esclusive dipendenze ed attraverso un rapporto contrattuale di lavoro
che  escluda  la  possibilita'  di  svolgere  attivita'  che  possono
configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi. 
    2.  L'Amministrazione  puo'  consentire   in   via   eccezionale,
valutandone caso per caso la  motivazione,  l'utilizzo  di  ispettori
esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti-autorizzati
dalla stessa ai sensi del D.D. n. 450/2019, con i quali il LR  stesso
abbia concluso accordi. In ogni caso, le prestazioni degli  ispettori
che non siano dipendenti esclusivi del LR sono vincolate  al  sistema
di  qualita'  dell'organismo  riconosciuto-autorizzato  del  presente
accordo.