(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    Il  presente  allegato  riguarda  i  tempi,  le  modalita'  ed  i
prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti,  da
parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da
463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio
2020. 
    A. ISTRUZIONI GENERALI 
    A.1. Tempi e modalita' di trasmissione. 
    Le  regioni  a  statuto  ordinario  trasmettono  le  informazioni
riguardanti il monitoraggio del  rispetto  del  saldo  di  competenza
finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso  il  modello
1SF/20 - Sezione 1 al 31 dicembre 2020, entro  il  31  gennaio  2021,
esclusivamente tramite l'apposita applicazione web,  predisposta  dal
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  nel  portale
dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio. 
    I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e  con  segno
positivo,  salvo  la  voce  R)  che,  in  caso  di  mancato  rispetto
dell'obiettivo di saldo, puo' assumere valore negativo. 
    A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di  utenze  gia'  in
uso. 
    Gli  accreditamenti  sinora  effettuati  per  le   utenze   delle
applicazioni  web  dedicate  al  pareggio   2019,   predisposte   dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono  validi
per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2020 sino  a  quando  la
regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. 
    L'applicazione  web  consente  agli  enti  di  poter  effettuare,
direttamente al  sistema  web,  la  richiesta  di  una  nuova  utenza
attraverso la compilazione di una maschera  per  l'inserimento  delle
seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: 
      a. nome e cognome delle persone da abilitare alla  trasmissione
dei dati; 
      b. codice fiscale; 
      c. ente di appartenenza; 
      d. recapito di posta elettronica e telefonico. 
    Si precisa che ogni utenza e'  strettamente  personale,  per  cui
ogni ente puo' richiedere,  con  le  procedure  suesposte,  ulteriori
utenze. 
    A.3. Requisiti informatici per  l'applicazione  web  dedicata  al
pareggio di bilancio 
    Per l'utilizzo del  sistema  web  dedicato  al  monitoraggio  del
pareggio sono necessari i seguenti requisiti: 
      dotazione informatica:  disponibilita'  di  una  postazione  di
lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer  10  o
superiore, Mozilla Firefox e  Google  Chrome);  applicazione  Acrobat
Reader (aggiornato) per le stampe; 
      supporti operativi: le modalita' di accesso  al  sistema  e  le
istruzioni   per   l'utilizzo   dello   stesso   sono    disponibili,
nell'apposita area dedicata  al  Pareggio  del  sito  internet  della
Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata  al  pareggio
di bilancio sotto  la  dicitura  «Regole  per  il  sito  pareggio  di
bilancio». 
    A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto 
    Eventuali chiarimenti o  richieste  di  supporto  possono  essere
inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
    assistenza.cp@mef.gov.it per  i  quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di
funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto  «Utenza  per
Pareggio di  bilancio  -  richiesta  di  chiarimenti».  Si  prega  di
comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri   06-4761.2375/2125/2782   dalle   8.00   alle   18.00,    con
l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; 
    pareggiobilancio@mef.gov.it   per    i    quesiti    di    natura
amministrativa e/o normativa; 
    rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it   per   il   monitoraggio   BDAP/MOP
indicando nell'oggetto della mail «Monitoraggio investimenti a valere
su spazi finanziari MONIT/20 - Regione xxx». 
    B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1SF/20 
    B.1. Istruzioni generali 
    Per il monitoraggio 2020 del saldo di competenza finanziaria  tra
entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 469,  della
legge n. 232 del 2016, e' stato predisposto  il  modello  n.  1SF/20,
articolato in due sezioni,  la  sezione  1  riguardante  la  verifica
dell'equilibrio tra le entrate finali e  le  spese  finali  (art.  1,
comma 466, legge 232) e, la  sezione  2  relativa  all'analisi  degli
spazi finanziari acquisiti e degli investimenti  impegnati  ai  sensi
dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145. 
    Gli importi possono  riguardare  dati  provvisori,  anche  se  le
informazioni riguardanti il  monitoraggio  del  saldo  di  competenza
finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi  dell'art.
1, comma 469, della citata legge n.  232  del  2016,  dovrebbero,  in
linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora  la
situazione trasmessa non fosse definitiva, gli  enti  provvedono,  in
ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare
non appena saranno disponibili i dati definitivi. 
    B.2. La sezione 1: Verifica equilibrio  entrate  finali  -  spese
finali 
    La prima sezione del modello 1SF/20 e' articolata in due  colonne
denominate: 
      a) «Dati  gestionali  COMPETENZA  al  31.12.2020  (stanziamenti
FPV/accertamenti e impegni)», riguardante i risultati  di  competenza
finanziaria del 2020: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili
nell'esercizio 2020 registrati nel corso dello  stesso,  l'avanzo  di
amministrazione, gli stanziamenti riguardanti  il  fondo  pluriennale
vincolato 2020 di entrata e di spesa e gli spazi finanziari acquisiti
o ceduti nel periodo oggetto del  monitoraggio.  I  dati  riguardanti
tale colonna sono inseriti  dall'ente,  salvo  quelli  riguardanti  i
totali, le formule e gli spazi finanziari,  calcolati  in  automatico
dall'applicativo del pareggio; 
      b)  «Dati  gestionali  CASSA  al  31.12.2020»   riguardante   i
risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati al 31
dicembre 2020 (in conto competenza e in conto residui),  al  fine  di
verificarne l'andamento  anche  in  considerazione  dell'applicazione
della premialita' prevista dall'art. 1, comma 479, lettera a),  della
legge  n.  232  del  2016.  Ai  fini  del  saldo  di  cassa,   rileva
l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel  corso  del  2020
per il finanziamento  della  sanita'  registrata  nell'apposita  voce
delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni  contabili
imputate contabilmente al medesimo  esercizio  per  le  anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio. 
    La prima  ripartizione  della  sezione  1  del  modello  riguarda
l'avanzo di  amministrazione  articolato  nelle  seguenti  voci,  non
valorizzabili con riferimento alla seconda  colonna,  riguardante  la
cassa: 
      A1) quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di
impegni esigibili dei primi tre titoli della spesa; 
      A2) quota di avanzo di amministrazione  applicata  a  copertura
del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese finali; 
    La seconda ripartizione riguarda il fondo pluriennale di entrata,
articolato nelle seguenti voci,  non  valorizzabili  con  riferimento
alla seconda colonna, riguardante la cassa: 
      B1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti; 
      B2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale; 
      B3) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie; 
      B4) Fondo pluriennale vincolato di  entrata  che  finanzia  gli
impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
2019. 
    Tali voci sono compilate indicando l'importo  degli  stanziamenti
di bilancio aggiornati  riguardanti  l'esercizio  2020,  iscritti  in
entrata del bilancio di previsione 2019 - 2021. 
    La voce B4)  indica  l'importo  degli  impegni  cancellati  dalle
scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto  2019,  quando
non e' piu' possibile adeguare i risultati  di  tale  esercizio  alle
operazioni poste in essere nel 2020, riguardanti  la  formazione  del
fondo pluriennale di spesa  2019.  La  valorizzazione  di  tale  voce
consente di dare corretta applicazione all'art. 1, comma  466,  della
legge  n.  232  del  2016,  il  quale  prevede  che  ai  fini   della
determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese  finali  non
rileva la quota  del  fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  che
finanzia gli impegni cancellati definitivamente  dopo  l'approvazione
del rendiconto dell'esercizio precedente. 
    Le ripartizioni  successive  della  Sezione  1  del  modello  del
monitoraggio riguardano: 
      i titoli di entrata 1,  2,  3,  4  e  5  previsti  dal  decreto
legislativo n. 118 del 2011. Nella prima colonna  sono  inseriti  gli
accertamenti  delle  entrate  finali  registrati   nel   periodo   di
riferimento, mentre nella seconda colonna sono inseriti  gli  incassi
effettuati dal tesoriere nel corso del 2020 (incassi in  c/competenza
e in conto residui); 
      il totale degli spazi finanziari acquisiti  nel  2020,  il  cui
importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo  del  pareggio,
sulla base dei dati presenti nel modello  5OB/20  che  riepiloga  gli
spazi acquisiti dalle regioni  a  statuto  ordinario,  in  attuazione
della legge e dei  Patti  di  solidarieta'  nazionali  riferiti  agli
esercizi 2018 e 2019; 
      i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo  n.
118 del 2011. Nella prima colonna sono indicate le  spese  valide  ai
fini  dei  saldi  di  finanza  pubblica,  costituite  dagli   impegni
riguardanti le spese finali registrati nel corso dell'esercizio  2020
e  dagli  stanziamenti  aggiornati  riguardanti   l'esercizio   2020,
iscritti in spesa del bilancio di previsione 2020 - 2022, relativi al
fondo pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale  di  spesa
indica l'importo  effettivamente  costituito,  a  fronte  di  impegni
imputati agli esercizi successivi, salvo i casi  in  cui  i  principi
contabili prevedono la costituzione del fondo  pluriennale  anche  in
assenza  della  registrazione  di   impegni.   Con   riferimento   al
monitoraggio al 31 dicembre  2020,  il  fondo  pluriennale  di  spesa
indica l'importo  effettivamente  costituito,  a  fronte  di  impegni
imputati agli esercizi successivi, salvo i casi  in  cui  i  principi
contabili prevedono la costituzione del fondo  pluriennale  anche  in
assenza della registrazione di impegni. Nella  seconda  colonna  sono
indicati  i  pagamenti  effettuati  dal  tesoriere  nel  periodo   di
riferimento del 2020 (pagamenti in c/competenza e in conto  residui),
e non sono valorizzate  le  voci  riguardanti  il  fondo  pluriennale
vincolato; 
      gli  spazi  finanziari  ceduti  ad  altre  regioni  a   statuto
ordinario nell'ambito dei patti nazionali  sanciti  nel  2018  e  nel
2019, i cui importi sono valorizzati in  automatico  dall'applicativo
del pareggio in  considerazione  delle  informazioni  risultanti  dal
modello 5OB/20. La seconda colonna non deve essere compilata; 
      il saldo tra  l'anticipazione  erogata  dalla  Tesoreria  dello
Stato per il finanziamento della sanita' e le  regolazioni  contabili
effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da  inserire  solo
nella seconda colonna, riguardante i dati di cassa; 
      gli spazi finanziari acquisiti e non  utilizzati,  inseriti  in
automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci
riguardanti  gli  spazi  acquisiti  e  quelle  relative  ai  relativi
utilizzi, risultanti dalla Sezione 2. La  seconda  colonna  non  deve
essere compilata. 
    La voce P «Saldo tra entrate e spese finali valide  ai  fini  dei
saldi di finanza pubblica» e' pari alla  differenza  tra  le  entrate
finali al netto del contributo di cui all'art. 22  del  decreto-legge
n.  157  del  30  novembre  2020  e  le  spese  finali,  incrementata
dell'avanzo di amministrazione effettivamente utilizzato e del  fondo
pluriennale  di  entrata  e  degli  spazi  finanziari  acquisiti   se
effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli  spazi
finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento
alla  colonna  riguardante  i  risultati  di  cassa,  il   saldo   e'
determinato facendo riferimento anche alla voce M. 
    Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e' necessario confrontare il saldo  conseguito  con  l'obiettivo  cui
l'ente e' tenuto (la voce Q),  determinato  in  considerazione  degli
obblighi di conseguire un saldo positivo previsti dall'art. 1,  comma
841, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede  che,
fermo  restando  l'obbligo  delle  regioni  a  statuto  ordinario  di
effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e  836,  il  concorso
alla finanza pubblica delle regioni  medesime,  per  il  settore  non
sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni  di
euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020,  e'
realizzato, nell'esercizio 2020 attraverso il  mancato  trasferimento
da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833  e  835,  con
effetti positivi in termini di  saldo  netto  da  finanziare  per  un
importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di  indebitamento
netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per  il  restante
importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il  conseguimento  di
un valore positivo del saldo di cui al comma 466  dell'art.  1  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli  importi  indicati  nella
tabella 6 allegata alla legge medesima. 
    L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'art. 1,  comma  479,
lettera a), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (facoltativo)  e'
sempre pari a 0. 
    L'equilibrio di bilancio di cui  all'art.  1,  comma  466,  della
legge n. 232 del 2016 e'  conseguito  se,  nella  prima  colonna  del
modello, la differenza  tra  il  saldo  di  cui  alla  lettera  P)  e
l'obiettivo di cui alla lettera Q) e' pari a 0 o positiva. 
    Il pareggio di bilancio in termini di cassa di  cui  all'art.  1,
comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e'  conseguito  se
nella seconda colonna del modello, la differenza tra il saldo di  cui
alla lettera P) e l'obiettivo di cui alla lettera Q) e' pari  a  0  o
positiva. 
    La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi
sopra  evidenziati  e'  effettuata  con  riguardo  ai  dati  riferiti
all'intero esercizio finanziario, come  rilevati  dalla  trasmissione
del modello di monitoraggio al 31 dicembre 2020. 
    B.3. La sezione 2: Analisi degli  spazi  finanziari  acquisiti  e
degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi  833,  834,
835 e 836 della legge 28 dicembre 2018, n. 145. 
    La sezione 2 del modello  1SF/20  consente  il  monitoraggio  sia
dell'utilizzo  degli  spazi  finanziari  acquisiti  dalle  regioni  a
statuto ordinario nell'ambito dei Patti  di  solidarieta'  nazionali,
sia degli investimenti effettuati ai sensi dell'art.  1,  commi  833,
834, 835 e 836 della legge 28 dicembre 2018, n. 145. 
    Per gli spazi finanziari acquisiti nel  2020  in  attuazione  del
patto  di  solidarieta'  nazionale   orizzontale   (art.   4, decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21/2017), del  patto  di
solidarieta' nazionale verticale - chiusura contabilita' speciali nel
2020 (art. 1, comma 791, legge n. 205/2017),  e  dell'art.  1,  comma
792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci: 
      a) «Spazi acquisiti nel 2020», il cui importo e' valorizzato in
automatico  dall'applicativo  del  pareggio,  sulla  base  dei   dati
presenti nel modello 5OB/20 che riepiloga gli spazi  acquisiti  dalle
regioni in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti
di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2019 e 2020; 
      b) «Impegni per investimenti esigibili  nel  2020»,  finanziati
con avanzo di amministrazione o con il debito», il cui  importo  deve
essere valorizzato a cura dell'ente; 
      c) «FPV c/cap.», costituito  in  spesa  dell'esercizio  2020  a
fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, o  nei  casi  in
cui  i  principi  contabili  consentono  la  costituzione  del  fondo
pluriennale vincolato in assenza degli impegni, il cui  importo  deve
essere valorizzato a cura dell'ente; 
      d) «Spazi acquisiti nel 2020 e non utilizzati», il cui  importo
e' determinato in  automatico  dall'applicativo  del  pareggio,  come
differenza tra la voce di cui alla lettera a) e le successive voci. 
    Per la  verifica  degli  investimenti  effettuati  in  attuazione
dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 3), 4) e
5) della sezione 2 del  prospetto  1SF/20  prevedono  una  differente
articolazione,  diretta  a   consentire   la   verifica   dei   nuovi
investimenti esigibili nel 2020, per un importo pari almeno a  quello
previsto per tale esercizio dal  profilo  temporale  individuato  dai
commi 495-bis e 495-ter della citata legge n.  232  del  2016,  anche
attraverso il sistema di monitoraggio  opere  pubbliche  della  Banca
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
    Il comma 495-ter definisce «nuovi» gli investimenti se: 
      effettuati  a  seguito  di  una  variazione  del  bilancio   di
previsione  che   incrementa   gli   stanziamenti   riguardanti   gli
investimenti; 
      verificati  attraverso  il  sistema   di   monitoraggio   opere
pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP)
ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. 
    Le voci 3), 4) e 5) della sezione 2  del  prospetto  1SF/20  sono
articolate nelle seguenti lettere riguardanti  i  nuovi  investimenti
esigibili nel 2020 finanziati dal risultato di amministrazione e  dal
debito a valere degli spazi acquisiti ai  sensi  dell'art.  1,  comma
495, della legge n. 232 del 2016: 
      a) «Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2020,
concernenti opere pubbliche». In particolare, la  voce  3a)  riguarda
gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter
della legge n. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del
2019 per l'esercizio 2020, mentre la voce 4a)  riguarda  gli  impegni
esigibili nel 2020 effettuati in relazione agli spazi  acquisiti  nel
2018  in  attuazione  del  medesimo  comma  495-ter  della  legge  n.
232/2016, e la voce 5a)  riguarda  gli  impegni  esigibili  nel  2020
effettuati a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi dell'art.
1, comma 495-bis, legge n. 232/2016. Sia per impegni di cui alla voce
3a), che per gli impegni di cui alle voci 4a) e 5a), in occasione del
monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n.  229/2011,  la
regione  deve  valorizzare  in  Sezione  Anagrafica  -  Tipologia  di
finanziamento con la voce  «Regioni  Patto  nazionale  2020  -  comma
495, legge n. 232/2016». Al riguardo, si rappresenta  che  per  opere
pubbliche si intendono gli investimenti in corso di  realizzazione  o
progettazione (si esclude quindi  la  manutenzione  ordinaria),  come
definiti dall'art. 3,  c.  1,  lettera  pp,  decreto  legislativo  n.
50/2016: «il risultato di un  insieme  di  lavori,  che  di  per  se'
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere  comprendono  sia
quelle che sono il risultato di un insieme di  lavori  edilizi  o  di
genio civile, sia quelle di  difesa  e  di  presidio  ambientale,  di
presidio  agronomico  e  forestale,  paesaggistica  e  di  ingegneria
naturalistica»; 
      b) «Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel
2020, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto  del  monitoraggio
BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011»; 
      c) «impegni per  nuovi  investimenti  indiretti  esigibili  nel
2020,  concernenti  contributi  per   la   realizzazione   di   opere
pubbliche», concessi a valere degli  spazi  acquisiti  ai  sensi  del
comma 495 legge  n.  232/2016,  i  cui  beneficiari  sono  tenuti  al
monitoraggio BDAP-MOP di cui  al  decreto  legislativo  n.  229/2011,
ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, legge
n. 196/2009 e gli ulteriori  soggetti  di  cui  all'art.  2  bis  del
decreto legislativo n. 33/2013 che realizzano opere pubbliche (1)  In
attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio  2018  le
regioni  a  statuto  ordinario  assumono  le  iniziative   necessarie
affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli  impegni
per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle  regioni
nel 2020 a valere degli spazi finanziari di  cui  all'art.  1,  comma
495-ter, legge n.  232  del  2016,  provvedano  tempestivamente  alla
trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP
di cui al decreto legislativo  n.  229/2011,  valorizzando  il  campo
«Tipologia di finanziamento == Trasferimento  Regioni  2020  -  Patto
nazionale verticale»; 
      d) «impegni per  altri  investimenti  indiretti  esigibili  nel
2020», non concernenti  contributi  per  la  realizzazione  di  opere
pubbliche e/o i cui  beneficiari  NON  sono  tenuti  al  monitoraggio
BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011. 
    Si  ricorda  infine  che,  ai  sensi  dell'art.   2   del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, in
sede di monitoraggio  MOP-BDAP  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
229/2011, con riferimento a tutti gli spazi acquisiti per i patti  di
solidarieta' nazionale, le regioni devono valorizzare come  segue  in
Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento: 
      con la voce «Patto nazionale 2020». 
    Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 508,  della  legge
n. 232 del 2016 «Qualora l'ente territoriale  beneficiario  di  spazi
finanziari concessi  in  attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di
solidarieta' previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non  puo'
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbia adempiuto». 
    La voce 6) evidenzia  la  realizzazione  dei  nuovi  investimenti
diretti e indiretti per l'esercizio 2020, previsti dall'art. 1, commi
833 e 834 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come  individuati
nella tabella 4 allegata alla legge medesima. Cio' in attuazione  del
comma 839 della citata legge n. 145/2018 il quale prevede che,  entro
il 31 marzo 2021,  le  regioni  certificano  l'avvenuto  impegno  dei
predetti  investimenti  diretti  e  indiretti,  effettuati  nell'anno
precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente  perfezionate  e
verificati come nuovi,  ai  sensi  del  comma  837.  Per  i  predetti
impegni, in occasione del monitoraggio BDAP-MOP  di  cui  al  decreto
legislativo n. 229/2011, la regione deve: 
      in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al
MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento,  valorizzando
ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce «Contributo di
cui all'art.  1,  comma  833  legge  n.145/2018_investimenti  diretti
2020»; 
      in caso di investimenti indiretti in opere  pubbliche  assumere
le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche,  con
riferimento  agli  impegni  per  opere   pubbliche   finanziati   dai
contributi   concessi   dalle   regioni    nel    2020,    provvedano
tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per  il
monitoraggio  BDAP-MOP  accedendo  al  MOP,  Sezione   Anagrafica   -
Tipologia   di   finanziamento,   valorizzando   per   singolo    CUP
identificativo dell'opera la voce  «Contributo  di  cui  all'art.  1,
comma 833 legge n.145/2018_investimenti indiretti». 
    La voce 7) evidenzia  la  realizzazione  dei  nuovi  investimenti
diretti e indiretti per l'esercizio 2020, previsti dall'art. 1, commi
835 e 836 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come  individuati
nella tabella 5 allegata alla legge medesima. Anche in  questo  caso,
le regioni certificano l'avvenuto impegno dei  predetti  investimenti
diretti e indiretti, effettuati nell'anno precedente  sulla  base  di
obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi,  ai
sensi del comma 837. 
    Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio  BDAP-  MOP
di cui al decreto legislativo 229/2011, la regione deve: 
      in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al
MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento,  valorizzando
ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce «Contributo di
cui all'art.  1,  comma  835  legge  n.145/2018_investimenti  diretti
2020»; 
      in caso di investimenti indiretti in opere  pubbliche  assumere
le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche,  con
riferimento  agli  impegni  per  opere   pubbliche   finanziati   dai
contributi   concessi   dalle   regioni    nel    2020,    provvedano
tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per  il
monitoraggio  BDAP-MOP  accedendo  al  MOP,  Sezione   Anagrafica   -
Tipologia   di   finanziamento,   valorizzando   per   singolo    CUP
identificativo dell'opera la voce  «Contributo  di  cui  all'art.  1,
comma 835 legge n.145/2018_investimenti indiretti». 
    Il modello 5OB/20 elaborato in  automatico  dall'applicativo  del
pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti dalle  regioni  attraverso  i
patti di solidarieta' nazionali, compresi  i  patti  di  solidarieta'
nazionali verticali (art. 1, commi 495, 495-bis e 495-ter della legge
n. 232 del 2016). 
    Le  regioni  possono  consultare  il  modello  5OB/20  attraverso
l'applicativo del pareggio. 
    Gli spazi acquisiti per l'esercizio 2020, risultanti dal  5OB/20,
sono applicati al modello 1SF/20 in automatico  dall'applicativo  del
pareggio. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

(1) L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede: 1.
    Ai fini del presente decreto, per «pubbliche amministrazioni»  si
    intendono tutte le amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,
    del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
    modificazioni, ivi comprese le  autorita'  portuali,  nonche'  le
    autorita' amministrative indipendenti di  garanzia,  vigilanza  e
    regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le  pubbliche
    amministrazioni di cui al comma 1 si  applica  anche,  in  quanto
    compatibile: a)  agli  enti  pubblici  economici  e  agli  ordini
    professionali;  b)  alle  societa'  in  controllo  pubblico  come
    definite  dall'art.  2,  comma  1,  lettera   m),   del   decreto
    legislativo 19 agosto 2016, n.  175.  Sono  escluse  le  societa'
    quotate come definite dell'art. 2, comma  1,  lettera  p),  dello
    stesso  decreto  legislativo,  nonche'  le   societa'   da   esse
    partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di
    societa' quotate, controllate o  partecipate  da  amministrazioni
    pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli  enti  di
    diritto privato comunque denominati, anche privi di  personalita'
    giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la  cui
    attivita' sia finanziata in modo  maggioritario  per  almeno  due
    esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
    amministrazioni  e  in  cui  la  totalita'  dei  titolari  o  dei
    componenti  dell'organo  d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia
    designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medisima disciplina
    prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al  comma  1  si
    applica, in  quanto  compatibile,  limitatamente  ai  dati  e  ai
    documenti   inerenti   all'attivita'   di   pubblico    interesse
    disciplinata dal diritto nazionale o  dell'Unione  europea,  alle
    societa' in partecipazione pubblica  come  definite  dal  decreto
    legislativo emanato in attuazione  dell'art.  18  della  legge  7
    agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e  agli
    enti di diritto privato, anche privi di  personalita'  giuridica,
    con bilancio superiore a  cinquecentomila  euro,  che  esercitano
    funzioni  amministrative,  attivita'  di  produzione  di  beni  e
    servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di
    servizi pubblici.