Allegato A Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio 2020. A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Tempi e modalita' di trasmissione. Le regioni a statuto ordinario trasmettono le informazioni riguardanti il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso il modello 1SF/20 - Sezione 1 al 31 dicembre 2020, entro il 31 gennaio 2021, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio. I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo, salvo la voce R) che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo, puo' assumere valore negativo. A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al pareggio 2019, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2020 sino a quando la regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti: dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio». A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa; rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP indicando nell'oggetto della mail «Monitoraggio investimenti a valere su spazi finanziari MONIT/20 - Regione xxx». B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1SF/20 B.1. Istruzioni generali Per il monitoraggio 2020 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 469, della legge n. 232 del 2016, e' stato predisposto il modello n. 1SF/20, articolato in due sezioni, la sezione 1 riguardante la verifica dell'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 466, legge 232) e, la sezione 2 relativa all'analisi degli spazi finanziari acquisiti e degli investimenti impegnati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145. Gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi. B.2. La sezione 1: Verifica equilibrio entrate finali - spese finali La prima sezione del modello 1SF/20 e' articolata in due colonne denominate: a) «Dati gestionali COMPETENZA al 31.12.2020 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)», riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2020: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2020 registrati nel corso dello stesso, l'avanzo di amministrazione, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2020 di entrata e di spesa e gli spazi finanziari acquisiti o ceduti nel periodo oggetto del monitoraggio. I dati riguardanti tale colonna sono inseriti dall'ente, salvo quelli riguardanti i totali, le formule e gli spazi finanziari, calcolati in automatico dall'applicativo del pareggio; b) «Dati gestionali CASSA al 31.12.2020» riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati al 31 dicembre 2020 (in conto competenza e in conto residui), al fine di verificarne l'andamento anche in considerazione dell'applicazione della premialita' prevista dall'art. 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa, rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2020 per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio. La prima ripartizione della sezione 1 del modello riguarda l'avanzo di amministrazione articolato nelle seguenti voci, non valorizzabili con riferimento alla seconda colonna, riguardante la cassa: A1) quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili dei primi tre titoli della spesa; A2) quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese finali; La seconda ripartizione riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci, non valorizzabili con riferimento alla seconda colonna, riguardante la cassa: B1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti; B2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale; B3) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie; B4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2019. Tali voci sono compilate indicando l'importo degli stanziamenti di bilancio aggiornati riguardanti l'esercizio 2020, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2019 - 2021. La voce B4) indica l'importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2019, quando non e' piu' possibile adeguare i risultati di tale esercizio alle operazioni poste in essere nel 2020, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2019. La valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Le ripartizioni successive della Sezione 1 del modello del monitoraggio riguardano: i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella prima colonna sono inseriti gli accertamenti delle entrate finali registrati nel periodo di riferimento, mentre nella seconda colonna sono inseriti gli incassi effettuati dal tesoriere nel corso del 2020 (incassi in c/competenza e in conto residui); il totale degli spazi finanziari acquisiti nel 2020, il cui importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/20 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni a statuto ordinario, in attuazione della legge e dei Patti di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2018 e 2019; i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella prima colonna sono indicate le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dagli impegni riguardanti le spese finali registrati nel corso dell'esercizio 2020 e dagli stanziamenti aggiornati riguardanti l'esercizio 2020, iscritti in spesa del bilancio di previsione 2020 - 2022, relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2020, il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Nella seconda colonna sono indicati i pagamenti effettuati dal tesoriere nel periodo di riferimento del 2020 (pagamenti in c/competenza e in conto residui), e non sono valorizzate le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato; gli spazi finanziari ceduti ad altre regioni a statuto ordinario nell'ambito dei patti nazionali sanciti nel 2018 e nel 2019, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB/20. La seconda colonna non deve essere compilata; il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanita' e le regolazioni contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da inserire solo nella seconda colonna, riguardante i dati di cassa; gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative ai relativi utilizzi, risultanti dalla Sezione 2. La seconda colonna non deve essere compilata. La voce P «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» e' pari alla differenza tra le entrate finali al netto del contributo di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 e le spese finali, incrementata dell'avanzo di amministrazione effettivamente utilizzato e del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna riguardante i risultati di cassa, il saldo e' determinato facendo riferimento anche alla voce M. Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e' necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui l'ente e' tenuto (la voce Q), determinato in considerazione degli obblighi di conseguire un saldo positivo previsti dall'art. 1, comma 841, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni medesime, per il settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, e' realizzato, nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla legge medesima. L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'art. 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) e' sempre pari a 0. L'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se, nella prima colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera P) e l'obiettivo di cui alla lettera Q) e' pari a 0 o positiva. Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'art. 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se nella seconda colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera P) e l'obiettivo di cui alla lettera Q) e' pari a 0 o positiva. La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati e' effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio al 31 dicembre 2020. B.3. La sezione 2: Analisi degli spazi finanziari acquisiti e degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 833, 834, 835 e 836 della legge 28 dicembre 2018, n. 145. La sezione 2 del modello 1SF/20 consente il monitoraggio sia dell'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dalle regioni a statuto ordinario nell'ambito dei Patti di solidarieta' nazionali, sia degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 833, 834, 835 e 836 della legge 28 dicembre 2018, n. 145. Per gli spazi finanziari acquisiti nel 2020 in attuazione del patto di solidarieta' nazionale orizzontale (art. 4, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21/2017), del patto di solidarieta' nazionale verticale - chiusura contabilita' speciali nel 2020 (art. 1, comma 791, legge n. 205/2017), e dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci: a) «Spazi acquisiti nel 2020», il cui importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/20 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2019 e 2020; b) «Impegni per investimenti esigibili nel 2020», finanziati con avanzo di amministrazione o con il debito», il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente; c) «FPV c/cap.», costituito in spesa dell'esercizio 2020 a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, o nei casi in cui i principi contabili consentono la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza degli impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente; d) «Spazi acquisiti nel 2020 e non utilizzati», il cui importo e' determinato in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra la voce di cui alla lettera a) e le successive voci. Per la verifica degli investimenti effettuati in attuazione dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 3), 4) e 5) della sezione 2 del prospetto 1SF/20 prevedono una differente articolazione, diretta a consentire la verifica dei nuovi investimenti esigibili nel 2020, per un importo pari almeno a quello previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dai commi 495-bis e 495-ter della citata legge n. 232 del 2016, anche attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il comma 495-ter definisce «nuovi» gli investimenti se: effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti; verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. Le voci 3), 4) e 5) della sezione 2 del prospetto 1SF/20 sono articolate nelle seguenti lettere riguardanti i nuovi investimenti esigibili nel 2020 finanziati dal risultato di amministrazione e dal debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016: a) «Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2020, concernenti opere pubbliche». In particolare, la voce 3a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter della legge n. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del 2019 per l'esercizio 2020, mentre la voce 4a) riguarda gli impegni esigibili nel 2020 effettuati in relazione agli spazi acquisiti nel 2018 in attuazione del medesimo comma 495-ter della legge n. 232/2016, e la voce 5a) riguarda gli impegni esigibili nel 2020 effettuati a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 495-bis, legge n. 232/2016. Sia per impegni di cui alla voce 3a), che per gli impegni di cui alle voci 4a) e 5a), in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve valorizzare in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento con la voce «Regioni Patto nazionale 2020 - comma 495, legge n. 232/2016». Al riguardo, si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di realizzazione o progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come definiti dall'art. 3, c. 1, lettera pp, decreto legislativo n. 50/2016: «il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica»; b) «Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2020, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011»; c) «impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2020, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche», concessi a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495 legge n. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009 e gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo n. 33/2013 che realizzano opere pubbliche (1) In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le regioni a statuto ordinario assumono le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2020 a valere degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 495-ter, legge n. 232 del 2016, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, valorizzando il campo «Tipologia di finanziamento == Trasferimento Regioni 2020 - Patto nazionale verticale»; d) «impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2020», non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011. Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, in sede di monitoraggio MOP-BDAP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, con riferimento a tutti gli spazi acquisiti per i patti di solidarieta' nazionale, le regioni devono valorizzare come segue in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento: con la voce «Patto nazionale 2020». Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016 «Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto». La voce 6) evidenzia la realizzazione dei nuovi investimenti diretti e indiretti per l'esercizio 2020, previsti dall'art. 1, commi 833 e 834 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati nella tabella 4 allegata alla legge medesima. Cio' in attuazione del comma 839 della citata legge n. 145/2018 il quale prevede che, entro il 31 marzo 2021, le regioni certificano l'avvenuto impegno dei predetti investimenti diretti e indiretti, effettuati nell'anno precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi, ai sensi del comma 837. Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve: in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 833 legge n.145/2018_investimenti diretti 2020»; in caso di investimenti indiretti in opere pubbliche assumere le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2020, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP accedendo al MOP, Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 833 legge n.145/2018_investimenti indiretti». La voce 7) evidenzia la realizzazione dei nuovi investimenti diretti e indiretti per l'esercizio 2020, previsti dall'art. 1, commi 835 e 836 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati nella tabella 5 allegata alla legge medesima. Anche in questo caso, le regioni certificano l'avvenuto impegno dei predetti investimenti diretti e indiretti, effettuati nell'anno precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi, ai sensi del comma 837. Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio BDAP- MOP di cui al decreto legislativo 229/2011, la regione deve: in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 835 legge n.145/2018_investimenti diretti 2020»; in caso di investimenti indiretti in opere pubbliche assumere le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2020, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP accedendo al MOP, Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 835 legge n.145/2018_investimenti indiretti». Il modello 5OB/20 elaborato in automatico dall'applicativo del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni attraverso i patti di solidarieta' nazionali, compresi i patti di solidarieta' nazionali verticali (art. 1, commi 495, 495-bis e 495-ter della legge n. 232 del 2016). Le regioni possono consultare il modello 5OB/20 attraverso l'applicativo del pareggio. Gli spazi acquisiti per l'esercizio 2020, risultanti dal 5OB/20, sono applicati al modello 1SF/20 in automatico dall'applicativo del pareggio. Parte di provvedimento in formato grafico (1) L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede: 1. Ai fini del presente decreto, per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dell'art. 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medisima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.