(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
                                                             (Art. 1) 
--------------------------------------------------------------------- 
 
                   CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER: 
 
- L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RICONDIZIONAMENTO,  LOGISTICA   E
  NOLEGGIO DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA,  INDUMENTI  AD  ALTA
  VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI; 
- L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  RICONDIZIONAMENTO  E  LOGISTICA  DI
  DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI  AD  ALTA  VISIBILITA'
  NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI. 
 
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Indice 
 
A. PREMESSA ..... 
B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ..... 
C. CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER   IL   SERVIZIO   DI   "LAVANOLO"
   (RICONDIZIONAMENTO, LOGISTICA E NOLEGGIO DI  DISPOSITIVI  TESSILI,
   MATERASSERIA,  INDUMENTI   AD   ALTA   VISIBILITA'   NONCHE'   DEI
   DISPOSITIVI  MEDICI  STERILI;  RICONDIZIONAMENTO  E  LOGISTICA  DI
   DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD  ALTA  VISIBILITA'
   NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI) ..... 
  A) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI ..... 
    1. Sistema di gestione ambientale ..... 
    2. Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione ..... 
  B) SPECIFICHE TECNICHE ..... 
    1. Prodotti tessili ..... 
    2. Materassi e guanciali ..... 
    3. Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche ..... 
    4. Detergenti  e  "sistemi  a  piu'  componenti"   (ammorbidenti,
   smacchiatori, agenti di risciacquo...) per il lavaggio industriale
   dei tessili ..... 
  C) CLAUSOLE CONTRATTUALI ..... 
    1. Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione ..... 
    2. Sistema di gestione ambientale ..... 
  D) CRITERI PREMIANTI ..... 
    1. Investimenti  e  altre  misure  di  gestione  ambientale   per
   l'efficientamento  energetico,  per   la   produzione   da   fonti
   rinnovabili per  autoconsumo  e  per  la  cessione  in  rete,  per
   l'efficienza  idrica,  per  la  minimizzazione   delle   emissioni
   inquinanti  nei  recettori   idrici   realizzati   presso   lo/gli
   stabilimento/i  in  cui  si  esegue   il   servizio   oggetto   di
   appalto. ..... 
    2. Certificazioni ambientali ..... 
    3. Riduzione   degli   impatti   ambientali    derivanti    dalla
   logistica ..... 
    4. Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio ..... 
    5. Adozione di misure per massimizzare il riuso, la  preparazione
   per il riutilizzo ed il riciclo dei tessili, dei materassi e degli
   altri prodotti tessili ..... 
    6. Verifica  delle  condizioni  di  lavoro  lungo  le  catene  di
   fornitura ..... 
D. CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  DEI  DETERGENTI  E  SISTEMI  A   PIU'
   COMPONENTI   PER   IL   LAVAGGIO   INDUSTRIALE   DEI   TESSILI   E
   ASSIMILATI ..... 
  A) SPECIFICHE TECNICHE ..... 
    1. Biodegradabilita' dei tensioattivi ..... 
    2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate ..... 
    3. Sostanze biocide nei detergenti: conservanti ..... 
    4. Fragranze e coloranti ..... 
    5. Enzimi ..... 
    6. Requisiti dell'imballaggio ..... 
    7. Sistemi di dosaggio automatico ..... 
    8. Idoneita' all'uso ..... 
    9. Criteri ambientali minimi dei detergenti e dei "sistemi a piu'
   componenti": verifiche di conformita' ..... 
 
  A. PREMESSA 
 
Il presente documento,  al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  di
riduzione degli impatti ambientali di cui al Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica  amministrazione
adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della  L.  n.  296/2006
con decreto 11 aprile 2008 del Ministro  dell'Ambiente  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello  Sviluppo
economico e dell'Economia e delle finanze (GU n. 107 del 2008),  reca
i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio  di  lavanolo,  che
comprende tutte o parte delle seguenti attivita':  ricondizionamento,
logistica e noleggio di  dispositivi  tessili,  di  materasseria,  di
indumenti ad alta visibilita' nonche' di dispositivi  medici  sterili
(CPV 98310000-9 Servizi  di  lavanderia  e  di  lavaggio  a  secco  -
Vocabolario comune per gli appalti pubblici). 
 
  B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
 
Al servizio di lavaggio e distribuzione  di  tessili  e  materasseria
sono correlati vari impatti ambientali. Tra i piu'  significativi  vi
sono quelli  legati  all'eutrofizzazione  acquatica,  ai  cambiamenti
climatici e alla tossicita' umana. 
Attraverso l'applicazione dei CAM nell'ambito di detti servizi  sara'
possibile  contribuire  principalmente  alla  riduzione  dei  consumi
energetici e delle correlate emissioni  di  gas  climalteranti,  alla
riduzione dei consumi idrici e alla riduzione  dell'uso  di  sostanze
pericolose nei processi di lavaggio. 
Per l'efficienza idrica e' previsto, ad esempio, che gli stabilimenti
presso i  quali  viene  eseguito  il  servizio  oggetto  dell'appalto
abbiano idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al  fine
di  ridurne  il  consumo.  Per  la  riduzione  dell'uso  di  sostanze
pericolose e' previsto l'uso di detergenti e sostanze  chimiche  meno
nocive per l'ambiente. 
Ciascuna azienda interessata ad accedere agli appalti della  pubblica
amministrazione e' inoltre chiamata ad  attuare  misure  di  gestione
ambientale e di gestione e controllo della biocontaminazione, in  tal
modo coniugando sistematicamente la qualita' del  servizio,  sia  dal
punto di vista prestazionale che ambientale e sanitario. 
Per ridurre l'impronta ecologica del servizio oggetto di  affidamento
e  promuovere  la  diffusione  di   investimenti   "verdi",   vengono
valorizzate le tecnologie che consentono l'efficientamento idrico  ed
energetico e che consentono di soddisfare il fabbisogno energetico  e
termico con fonti rinnovabili. 
Sono  altresi'  valorizzate  le  certificazioni  che  comportano   un
miglioramento continuo dell'impronta ambientale (Made Green in Italy)
o dell'impronta di carbonio del servizio o  dell'organizzazione.  Per
non causare una selezione avversa, si mira anche a far  tenere  sotto
controllo gli impatti ambientali derivanti dalla logistica,  in  modo
da contabilizzare non solo gli impatti  che  possono  essere  ridotti
tramite le caratteristiche ambientali degli stabilimenti proposti per
l'esecuzione del  servizio  oggetto  dell'appalto,  ma  anche  quelli
legati ai trasporti per il ritiro e la consegna dei capi. 
Per quanto riguarda i prodotti  oggetto  di  eventuale  noleggio,  si
intendono  approcciare   vari   impatti   ambientali   principalmente
attraverso  requisiti  di  ecodesign  finalizzati  a  garantirne   la
durabilita' e, nel caso di "prodotti complessi", il riuso, oltre  che
la sicurezza correlata anche alle  sostanze  pericolose  che  possono
residuare nel prodotto finito e alle emissioni di  composti  organici
volatili per la materasseria. 
Con l'entrata in vigore dei presenti CAM, le stazioni appaltanti sono
obbligate ad applicarli per l'acquisto  o  il  noleggio  di  prodotti
tessili  che  possono  essere:  il  tessile  piano  (per  il  settore
sanitario, per la ristorazione, per le altre strutture assistenziali,
detentive etc.); gli indumenti  da  lavoro,  gli  indumenti  ad  alta
visibilita' e i dispositivi  di  protezione  individuale;  i  kit  in
tessuto tecnico  riutilizzabile;  i  teli  ed  i  camici  di  diverse
dimensioni; la materasseria ed altre categorie  di  tessili  trattate
nei  servizi  di  lavanderia  industriale  ed  usate  dalle  stazioni
appaltanti. 
E'  necessario  che  le  stazioni  appaltanti   pongano   particolare
attenzione nell'individuare le  basi  d'asta  e  nel  determinare  le
formule per l'aggiudicazione, in  modo  da  consentire  corrispettivi
equi e sostenere il percorso di qualificazione ambientale del settore
e delle filiere ad esso collegate. Altresi'  e'  necessario  eseguire
verifiche di conformita' che, per alcuni requisiti ambientali, devono
essere effettuate almeno annualmente, in situ. 
 
  C. CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  IL  SERVIZIO   DI   "LAVANOLO"
     (RICONDIZIONAMENTO, LOGISTICA E NOLEGGIO DI DISPOSITIVI TESSILI,
     MATERASSERIA,  INDUMENTI  AD  ALTA   VISIBILITA'   NONCHE'   DEI
     DISPOSITIVI MEDICI STERILI;  RICONDIZIONAMENTO  E  LOGISTICA  DI
     DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'
     NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI) 
 
  a) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Le stazioni appaltanti hanno la facolta' di introdurre i  criteri  di
selezione dei candidati previsti nel presente  documento  di  Criteri
ambientali minimi nella documentazione  di  gara.  Tale  scelta  deve
essere valutata tenendo conto del mercato di riferimento. 
  1. Sistema di gestione ambientale 
L'offerente dimostra la capacita' di  applicare  misure  di  gestione
ambientale durante l'esecuzione del servizio in modo da  arrecare  il
minore impatto possibile sull'ambiente, tramite il  possesso  di  una
registrazione  EMAS  (Regolamento  (CE)  n.  1221/2009  sull'adesione
volontaria  delle  organizzazioni  a  un   sistema   comunitario   di
ecogestione e audit (EMAS)), relativamente all'attivita'  di  cui  al
codice NACE 96.01.1 o della certificazione di cui alla norma  tecnica
UNI EN ISO 14001 o  equivalenti,  in  corso  di  validita',  relative
all'attivita' di cui al codice EA 39B1, rilasciate  da  un  organismo
accreditato da Accredia o da altro soggetto  considerato  equivalente
sulla base degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA  e
LAC (MLA), ILAC (MRA). 
Verifica: verifica  delle  attestazioni  pertinenti  nell'ambito  del
Documento di Gara Unico Europeo. Presentare la certificazione UNI  EN
ISO 14001 oppure  indicare  il  numero  di  registrazione  EMAS,  ove
richiesto dalla stazione appaltante. Qualora l'offerente dimostri  di
non avere la  possibilita'  di  ottenere  detta  registrazione  o  la
certificazione entro i  termini  richiesti,  per  motivi  a  lui  non
imputabili, (ovvero entro la data in cui scadono  i  termini  per  la
presentazione delle  offerte),  saranno  accettate,  in  luogo  delle
certificazioni, altre prove documentali se capaci di  dimostrare,  in
modo opportuno, l'equivalenza delle  misure  di  gestione  ambientale
adottate rispetto  a  quanto  previsto  nel  sistema  comunitario  di
ecogestione e audit o nella norma UNI EN  ISO  14001  o  equivalente.
Dette prove documentali consistono in una descrizione dettagliata del
sistema  di  gestione  ambientale  attuato  dall'offerente  (politica
ambientale,  analisi  ambientale  iniziale,  analisi  del   contesto,
programma  di  miglioramento,  attuazione  del  sistema  di  gestione
ambientale, misurazioni e valutazioni  degli  indicatori  ambientali,
definizione  delle  responsabilita'  e  delle  azioni,   sistema   di
documentazione, sistema di gestione degli audit interni). 
  2. Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione 
L'offerente dimostra  di  avere  attivo  un  sistema  di  gestione  e
controllo della biocontaminazione in grado di offrire un  livello  di
qualita' microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso  del
tessile conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida  RABC
di Assosistema(2), certificato da un organismo di  valutazione  della
conformita' accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO
14001 nel settore EA39, in corso di validita'. 
---------- 
(2) Manuale pratico per l'applicazione dei requisiti  previsti  dalla
norma UNI EN  14065  "tessili  trattati  in  lavanderia-  sistema  di
controllo della  biocontaminazione"  e  per  il  conseguimento  della
certificazione RABC, nella versione in corso di validita'. 
 
Verifica: verifica  delle  attestazioni  pertinenti  nell'ambito  del
DGUE.  L'offerente  indica   i   riferimenti   della   certificazione
posseduta, in corso di validita' e si rende disponibile ad inoltrarla
in formato elettronico, qualora richiesto dalla stazione  appaltante.
L'offerente  puo'  presentare  mezzi  di  prova  alternativi  qualora
dimostri di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 87  comma  2
del D.lgs. n. 50/2016. 
  b) SPECIFICHE TECNICHE 
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e  3,  del
d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione  progettuale  e  di
gara, le seguenti specifiche tecniche: 
  1. Prodotti tessili 
  (Laddove ne sia previsto il noleggio nell'ambito della gara) 
I prodotti tessili noleggiati devono essere conformi alle  specifiche
tecniche previste nei Criteri Ambientali Minimi per le  forniture  di
prodotti tessili ed in possesso dei mezzi di prova ivi previsti. 
Verifica: presentare  i  mezzi  di  dimostrazione  della  conformita'
previsti nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture  di  prodotti
tessili vigenti. 
  2. Materassi e guanciali 
  (Laddove ne sia previsto il noleggio nell'ambito della gara) 
I materassi e i guanciali noleggiati devono essere in possesso  della
certificazione CE per i  dispositivi  medici  delle  omologazioni  di
legge (Classe 1 IM e certificato di laboratorio richiamato  nell'atto
amministrativo ministeriale) e devono essere realizzati  con  materie
prime e componenti rispondenti ai seguenti requisiti: 
  - imbottiture in poliuretano dotate di  certificazione  CertiPUR  a
    garanzia  del  criterio  sulle  emissioni  di  composti  organici
    volatili; 
  - fodere e cerniere dotate della  certificazione  STANDARD  100  by
    OEKO TEX®. 
I materassi ed i guanciali, se non in possesso  delle  certificazioni
sopra richiamate o equivalenti, devono essere almeno in  possesso  di
un rapporto di prova che attesti la conformita'  alle  certificazioni
di cui sopra. 
Le prove devono essere effettuate da un laboratorio  accreditato  UNI
EN ISO 17025 sulla norma UNI EN ISO 16000-9 e/o UNI EN  ISO  16000-11
e/o UNI EN ISO 16000-6, sulla matrice di interesse. 
I materassi devono essere  con  imbottitura  in  poliuretano  espanso
flessibile a cellule aperte. 
I materassi e i guanciali specialistici, inoltre, se composti da piu'
elementi, ad esempio ad incastro geometrico,  sono  realizzati  senza
l'utilizzo di colle e sono progettati per facilitare  lo  smontaggio,
il recupero e la riparazione o  sostituzione  dei  diversi  materiali
componenti. I materassi offerti  devono  altresi'  essere  facilmente
disassemblabili affinche' le parti usurate possano essere  facilmente
riparate e sostituite e i componenti costituiti da materiali  diversi
riciclati al termine della loro vita utile. 
Verifica:  indicare  la  denominazione  sociale  del  produttore,  il
modello ed il codice del  prodotto  e  le  certificazioni  possedute,
allegando le schede tecniche dei prodotti, ivi incluse le indicazioni
per l'uso e la manutenzione con le istruzioni per il  disassemblaggio
e per la sostituzione di parti usurate. In assenza  delle  richiamate
certificazioni, allegare anche i rapporti di prova. 
  3. Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche 
L'impianto o gli impianti con i quali si eseguira' il servizio devono
essere dotati di idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua
al fine di ridurne il consumo. 
Verifica: dichiarare le  sedi  degli  stabilimenti  con  i  quali  si
eseguira' il servizio, descrivere  la  tecnologia  impiantistica  del
sistema di filtraggio e riutilizzo dei flussi idrici del processo  di
lavaggio, attestando la disponibilita' a far eseguire un  sopralluogo
al direttore dell'esecuzione del contratto, o suo  esperto  delegato,
in sede di esecuzione del servizio. 
  4.  Detergenti  e  "sistemi  a  piu'   componenti"   (ammorbidenti,
smacchiatori, agenti di risciacquo...) per  il  lavaggio  industriale
dei tessili 
Gli articoli del servizio  affidato  devono  essere  trattati,  fatte
salve indicazioni  specifiche  da  parte  delle  autorita'  nazionali
competenti legate  ad  emergenze  epidemiologiche,  con  prodotti  in
possesso del  marchio  di  qualita'  ecologica  Ecolabel  (UE)  o  di
un'equivalente etichetta ambientale di cui alla UNI EN  ISO  14024  o
con detergenti e sostanze chimiche  conformi  ai  Criteri  Ambientali
Minimi di cui al punto D del presente documento, muniti  di  rapporti
di prova rilasciati da un laboratorio operante  nel  settore  chimico
sulle matrici di riferimento, accreditato UNI EN ISO/IEC 17025. 
Verifica:  Presentare  la  lista  dei  detergenti  e  delle  sostanze
chimiche con  i  quali  si  eseguira'  il  servizio  che  riporti  la
denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del  responsabile
all'immissione al commercio se diverso, la denominazione  commerciale
di ciascun prodotto, l'eventuale possesso  dell'etichetta  ambientale
Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi  alla  UNI  EN
ISO 14024. Per i prodotti privi di etichette dovranno essere allegati
i rapporti di prova di conformita' redatti in base a quanto  indicato
nella sezione "Verifiche" dei CAM sui detergenti  Sub  D,  lett.  a),
punto 9. 
In corso di esecuzione dell'appalto il Direttore dell'esecuzione  del
contratto si riserva  di  effettuare  verifiche  anche  in  situ  per
prendere visione della documentazione tecnica,  contabile  e  fiscale
(documenti di trasporto/bolle di consegna, fatture, o dati  contabili
e fiscali), nonche' per far prelevare  un  campione  delle  referenze
usate come detergenti, al fine di far eseguire prove analitiche ad un
laboratorio accreditato UNI EN ISO  17025,  secondo  quanto  indicato
nella sezione Verifiche Sub D, lett. A), punto 9. 
  c) CLAUSOLE CONTRATTUALI 
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e  3,  del
d.lgs. n. 50/2016, introduce nella documentazione  progettuale  e  di
gara le seguenti clausole contrattuali: 
  1. Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione 
La o le imprese esecutrici del servizio affidato attuano  un  sistema
di analisi dei rischi e di controllo della  biocontaminazione  (RABC)
conforme alla norma tecnica UNI EN  14065,  in  grado  di  conseguire
almeno i livelli di  qualita'  microbiologica  indicati  nelle  Linee
Guida Assosistema(3),  al  fine  di  assicurare  che  i  processi  di
sanificazione     e     ricondizionamento     garantiscano,     oltre
all'eliminazione degli odori e di  qualsiasi  tipo  di  sporco  e  di
macchia derivante da un uso appropriato dei  dispositivi  tessili  da
parte dell'utilizzatore finale, un'idonea qualita' microbiologica  in
funzione della destinazione d'uso del prodotto trattato. 
---------- 
(3)
http://www.assosistema.it/wp-content/uploads/2018/08/Linee-Guida-Asso
sistema-RABC-2016 Rev.-2.pdf. 
 
Tale sistema deve essere sottoposto ad audit periodici da parte di un
organismo di valutazione della conformita', affinche' sia ottenuta  o
mantenuta la relativa certificazione. 
Verifica:  i  requisiti  possono  essere  verificati  anche   durante
eventuali visite in situ. Su richiesta del Direttore  dell'esecuzione
del  contratto,  dovra'  essere  trasmessa  in  via   telematica   la
certificazione, se non acquisita in sede di  selezione  dell'offerta,
che  deve  risultare  in  corso  di  validita',   altrimenti   dovra'
trasmettere i risultati di uno piu' audit sul sistema RABC. 
  2. Sistema di gestione ambientale 
La o le imprese esecutrici del servizio affidato attuano  un  sistema
di gestione ambientale (politica ambientale,  analisi  del  contesto,
valutazione   aspetti   ambientali,   programma   di   miglioramento,
attuazione  del  sistema  di  gestione  ambientale,   misurazioni   e
valutazioni   degli   indicatori   ambientali,   definizione    delle
responsabilita' e delle azioni, sistema  di  documentazione)  durante
l'esecuzione del servizio, in modo  da  arrecare  il  minore  impatto
possibile sull'ambiente, conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14001
oppure  alla  registrazione  EMAS  (Regolamento  (CE)  n.   1221/2009
sull'adesione  volontaria   delle   organizzazioni   a   un   sistema
comunitario  di  ecogestione  e   audit   (EMAS)   ),   relativamente
all'attivita' di cui al codice NACE 96.01.1. 
Verifica: i requisiti e le pertinenti attestazioni saranno verificati
in sede  di  esecuzione  contrattuale.  Su  richiesta  del  Direttore
dell'esecuzione  del  contratto,  dovra'  essere  trasmessa  in   via
telematica la certificazione, se non acquisita in sede  di  selezione
dell'offerta, che deve risultare in corso di validita', altrimenti si
dovranno trasmettere i risultati di uno piu' audit. 
  d) CRITERI PREMIANTI 
La  stazione  appaltante,  laddove  utilizzi  il   miglior   rapporto
qualita'/prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  introduce
uno o piu' dei seguenti criteri  premianti  nella  documentazione  di
gara,   attribuendovi   una   significativa   quota   del   punteggio
complessivo: 
  1. Investimenti  e  altre  misure  di   gestione   ambientale   per
     l'efficientamento  energetico,  per  la  produzione   da   fonti
     rinnovabili per autoconsumo e  per  la  cessione  in  rete,  per
     l'efficienza  idrica,  per  la  minimizzazione  delle  emissioni
     inquinanti  nei  recettori  idrici  realizzati   presso   lo/gli
     stabilimento/i in cui si esegue il servizio oggetto di appalto. 
Si attribuiscono  punti  tecnici  in  base  agli  investimenti,  gia'
effettuati,  volti  alla  riduzione  degli  impatti  ambientali   del
processo produttivo e all'attuazione  di  altre  misure  di  gestione
ambientale  volte  all'efficientamento  idrico  e/o  energetico.  Tra
questi: 
  a) l'esecuzione,  nell'ultimo   quinquennio,   di   interventi   di
     efficientamento  energetico  a  seguito  dei  quali  sono  stati
     ottenuti certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) o
     altri eventuali incentivi fiscali; 
punti Xi i= stabilimento iesimo 
  b) l'installazione,  nell'ultimo  quinquennio,   di   impianti   di
     produzione di  energia  da  fonte  rinnovabile  cui  sono  stati
     riconosciuti incentivi; 
punti Yi 
  c) l'esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di interventi  a  seguito
     dei quali sono stati ottenuti incentivi  nell'ambito  del  conto
     solare termico o altri analoghi eventuali incentivi fiscali; 
punti Pi 
  d) Realizzazione  di  interventi  di  efficientamento  idrico   e/o
     termico e/o energetico, indicati nell'ambito di  un  sistema  di
     gestione dell'organizzazione e/o una certificazione di  prodotto
     in corso di validita' (ad esempio marchio Made Green  in  Italy,
     UNI CEI TR 11428 o UNI CEI EN 16247 o UNI CEI EN  ISO  50001  in
     corso di validita';  EMAS  o  UNI  EN  ISO  14001  in  corso  di
     validita', UNI EN ISO/TS 14067 o UNI EN ISO 14046  in  corso  di
     validita'), ulteriori  rispetto  agli  investimenti  di  cui  ai
     precedenti punti elenco, ed almeno uno dei seguenti: 
  -  installazione di scaricatori di condensa ad alta efficienza, 
  -  installazione di scambiatori di calore; 
  -  installazione di nuove  lava  continue  con  recupero  acqua  di
     lavaggio o di inverter sui motori; 
  -  installazioni o dispositivi per il  controllo  e  l'abbattimento
     dell'inquinamento idrico, cosiddette tecnologie "end-of-pipe"; 
  -  installazione di contatori idrici ed elettrici  sulle  linee  di
     produzione o sui quadri di linea  o  sugli  stacchi  della  rete
     idrica al  fine  di  effettuare  sistematici  controlli  per  la
     razionalizzazione dei consumi elettrici ed idrici associati alle
     varie categorie di  prodotti  trattati  ed  eseguire  specifiche
     campagne di misurazione affinche' tali consumi,  allocati  sulle
     diverse  categorie  di   prodotti   trattati,   possano   essere
     efficacemente monitorati (4) 
punti Ki per ciascun intervento, per un massimo di x K. 
  e) utilizzo, da almeno un anno, di energia  elettrica  prodotta  al
     100% da fonti  rinnovabili  certificate  (Garanzia  di  Origine,
     RECS...) per i fabbisogni energetici non  coperti  da  eventuale
     autoproduzione.  Tra  le  fonti  rinnovabili  non  deve   essere
     compresa la combustione dell'olio di palma ed assimilati. 
punti Li 
---------- 
(4) Trattasi pertanto di multimetri (fissi o portatili), per rilevare
i consumi energetici, da posizionare sul quadro corrispondente ad una
linea di produzione completa, ove possibile,  oppure,  in  quadri  di
linea      (asserviti      ad      esempio      a:      introduttore,
lavacontinua/lavacentrifuga,     essiccatoi/presse,     mangano     e
confezionamento, etc.) e o di misuratori idrici  da  installare,  ove
possibile, sugli stacchi  della  rete  di  distribuzione  idrica,  in
corrispondenza di  lavacontinue,  lavacentrifughe  e  di  ogni  altra
tipologia di impianti che impieghino acqua per  usi  produttivi  (es.
centrale termica, trattamento acque per osmosi,  etc).  Tali  consumi
devono essere oggetto di campagne di  misurazione  affinche'  possano
essere allocati sulle diverse categorie di prodotti trattati, vale  a
dire: 
-  Tessile piano ad uso sanitario, ad uso  turistico  (alberghiero  e
ristorazione), ad uso residenziale (case famiglia, centri  detentivi,
case di riposo, etc.); 
-  Indumenti da lavoro che comprende  anche  gli  indumenti  ad  alta
visibilita' e i Dispositivi di Protezione Individuale; 
-  Kit in TTR Tessuti Tecnici Riutilizzabili), che comprende i teli e
camici in TTR da sterilizzare e non, di diverse dimensioni; 
-  Materasseria, che comprende i materassi e i guanciali; 
-  Altro (altro non ben definibile nelle categorie sopra definite). 
 
I punteggi saranno assegnati in proporzione alla quota in percentuale
di articoli che si  intende  processare  nello  stabilimento  con  le
caratteristiche oggetto del punteggio tecnico, rispetto al numero  di
articoli totale. 
Verifica: indicare la sede dello o degli stabilimenti presso i  quali
si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli
che verra' processata in ciascuno di essi,  specificando  quali  sono
tali articoli.  Per  il  sub  criterio  a)  indicare  gli  interventi
effettuati, le relative caratteristiche tecniche, l'anno in cui  sono
stati effettuati e fornire dimostrazione  dei  titoli  di  efficienza
energetica (o di altri eventuali  incentivi)  ottenuti.  Per  il  sub
criterio b) e c): indicare gli  interventi  effettuati,  le  relative
caratteristiche tecniche, l'anno  in  cui  sono  stati  effettuati  e
fornire   dimostrazione   degli   incentivi   ottenuti,   quali    la
comunicazione da parte  del  GSE  di  ammissione  all'incentivo.  Sub
criterio  d)  indicare  l'intervento  effettuato,  con  le   relative
caratteristiche tecniche ambientali, ed  evidenziare,  nei  documenti
prodotti nell'ambito  del  sistema  di  gestione  dell'organizzazione
certificati o nelle certificazioni di prodotto in corso di validita',
i  collegamenti  e  i  contributi  ambientali  di   tali   interventi
nell'ambito degli obiettivi di miglioramento continuo,  allegando  le
licenze delle certificazioni di cui si e' in possesso.  Sub  criterio
e): Dichiarare il fabbisogno energetico annuo, la  quota  di  energia
autoprodotta  e  utilizzata  ed  allegare  le  ultime  due   bollette
energetiche e copia delle Garanzie di Origine acquisite in  cui  deve
essere resa evidenza del mix energetico, che  non  deve  comprendere,
tra  le  fonti  rinnovabili,  l'energia  da  fusione  nucleare  e  da
combustione di alcuni bioliquidi quali l'olio di palma e  assimilati.
Dalle bollette deve risultare la denominazione sociale e  l'indirizzo
a cui e' associata la fornitura di energia. 
In  sede  di  proposta  di  aggiudicazione  l'amministrazione  potra'
richiedere ulteriori prove a supporto quali:  immagini  fotografiche,
documentazione  fiscale  che  dimostri  gli  interventi   effettuati.
L'aggiudicatario si rende disponibile ad  accettare  sopralluoghi  in
situ da parte del direttore dell'esecuzione del  contratto  affinche'
possa visionare gli impianti con la documentazione tecnica probatoria
pertinente. 
  2. Certificazioni ambientali 
Sono assegnati punti tecnici nel caso in cui lo o gli stabilimenti in
cui  si  esegue  il  servizio  sono  in   possesso   delle   seguenti
certificazioni ambientali: 
  -  possesso del marchio nazionale volontario per la  valutazione  e
     la comunicazione dell'impronta  ambientale  dei  prodotti  "Made
     Green in Italy" di cui al  decreto  del  Ministro  dell'Ambiente
     della tutela del territorio e del mare 21  marzo  2018,  n.  56,
     ottenuto sulla  base  delle  Regole  di  Categoria  riferite  al
     servizio oggetto del presente appalto (punti P); 
  -  certificazione di impronta climatica di prodotto  conforme  alla
     UNI EN ISO/TS 14067 o equivalenti (punti 0,40*P); 
  -  certificazione dell'impronta idrica di  prodotto  conforme  alla
     UNI EN ISO 14046 o equivalenti (punti 0,40*P); 
  -  certificazione di un sistema di gestione  dell'energia  conforme
     alla UNI CEI EN  ISO  50001  (o  equivalenti)  o  certificazione
     dell'impronta di carbonio di organizzazione conforme alla UNI EN
     ISO 14064-1 (Punti 0,4* P). 
I punteggi per il possesso delle certificazioni sopra richiamate  non
sono cumulabili, fatti salvi  quelli  attribuibili  per  il  possesso
della certificazione dell'impronta climatica ed idrica di prodotto. 
I punteggi sono  inoltre  assegnati  in  proporzione  alla  quota  in
percentuale di articoli che si intende processare nello  stabilimento
in possesso di una delle certificazioni sopra richiamate, rispetto al
numero di articoli totale. 
Verifica: indicare la sede dello o degli stabilimenti presso i  quali
si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli
che verra' processata in ciascuno di essi,  specificando  quali  sono
tali articoli. Allegare le licenze delle certificazioni di cui si  e'
in possesso. 
  3. Riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla logistica 
Punti tecnici  sono  assegnati  in  modo  direttamente  proporzionale
rispetto alla  minore  distanza  da  percorrere  nell'esecuzione  del
servizio per trasportare i  prodotti  da  processare  dalla  sede  di
ritiro  e  consegna  e  la  sede  dello  o  degli   stabilimenti   di
destinazione e laddove i veicoli utilizzati siano  "veicoli  puliti".
In particolare: 
  -  all'offerta che risulta piu' vantaggiosa per la  minor  distanza
     da percorrere tra lo stabilimento o gli stabilimenti e  la  sede
     in cui i prodotti  devono  essere  ritirati  e  consegnati  sono
     assegnati punti X; 
  -  all'offerta che risulta seconda in graduatoria rispetto al minor
     tragitto da percorrere sono assegnati punti pari a Y<X; 
  -  all'offerta che risulta terza in graduatoria rispetto  al  minor
     tragitto da percorrere sono assegnati punti Z<Y. 
Non sono attributi punti alle rimanenti offerte. 
I "veicoli puliti", definiti dall'art. 4, comma 4, lett. b) e c)  (5)
della  Direttiva  (UE)  2019/1161  sono  i  veicoli  che   utilizzano
combustibili alternativi o fonti di energia che  fungono,  almeno  in
parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile  nella  fornitura
di energia per  il  trasporto,  quali,  ad  esempio:  l'elettricita';
l'idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e  paraffinici;
il gas  naturale,  compreso  il  biometano,  in  forma  gassosa  (gas
naturale compresso - GNC) e liquefatta  (gas  naturale  liquefatto  -
GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL)(6). 
---------- 
(5) Veicoli N2 o N3 a "emissioni zero" vale a dire privi di motore  a
combustione interna o con un motore a combustione interna che  emette
meno di 1 g CO2/kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio e  delle  relative  misure  di
attuazione, o che emette meno di 1 g  CO2/km  misurato  a  norma  del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e
delle relative misure di attuazione oppure che utilizza  combustibili
alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi  1  e  2,  della
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  esclusi
i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di  cambiamento
indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti  da  materie
prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona
di produzione in terreni che presentano elevate scorte  di  carbonio,
conformemente all'articolo 26  della  direttiva  (UE)  2018/2001  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.  Nel  caso  di  veicoli   che
utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici,
tali carburanti  non  devono  essere  miscelati  con  i  combustibili
fossili convenzionali. 
(6) Sono esclusi, ai sensi dell'art. 4, lett. b) della Direttiva (UE)
2019/1161, i combustibili prodotti da biomassa a elevato  rischio  di
cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni,  prodotti
da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione
della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte  di
carbonio,  conformemente  all'articolo  26   della   direttiva   (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Verifica: Indicare la o le sedi degli  stabilimenti,  il  percorso  e
fornire informazioni sui mezzi di trasporto utilizzati.  La  distanza
e' calcolata utilizzando il sito  www.distanza.org,  considerando  la
modalita' di trasporto "automobile". In caso di piu'  stabilimenti  e
di una o piu' sedi da servire, sono indicati i singoli  percorsi.  La
distanza e' in tal caso stabilita calcolando la somma dei  chilometri
percorsi. Dichiarare inoltre marca, modello e variante del veicolo  o
dei veicoli che verranno usati, il tipo di alimentazione,  la  classe
di omologazione ambientale e, se  di  proprieta'  o  a  noleggio,  il
numero di immatricolazione. 
  4. Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio 
Sub criterio a) Minori impatti ambientali  e/o  minore  contenuto  di
sostanze pericolose. 
Si assegnano punti tecnici all'offerente che  si  impegna  a  fornire
tutti  gli  articoli  in  possesso  dell'etichetta  Ecolabel  (UE)  o
equivalenti (punti X), oppure almeno il 70% del numero di articoli in
possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o  equivalenti  (punti  0,7*X),
oppure  almeno  il  50%  del   numero   di   articoli   in   possesso
dell'etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti (punti 0,5*X); 
Si assegnano punti tecnici all'offerente che  si  impegna  a  fornire
tutti i prodotti in possesso della  certificazione  Standard  100  by
OEKO-TEX® (punti Y<X), oppure almeno il 70% del numero di articoli in
possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti
(punti 0,7*Y); oppure  almeno  il  50%  del  numero  di  articoli  in
possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti
(punti 0,5*Y). 
I punteggi per il possesso dell'Ecolabel (UE) o equivalenti etichette
ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 non sono cumulabili  con  i
punteggi attribuibili per il possesso della  certificazione  Standard
100 by OEKO-TEX® o equivalenti. 
Sub criterio b) Prodotti tessili  in  fibre  naturali:  contenuto  di
fibre biologiche 
Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti tessili  in  fibre
naturali con contenuto di fibre  biologiche  (ovvero  provenienti  da
piantagioni coltivate con il metodo biologico, secondo il Regolamento
(UE) n.  2018/848),  proporzionali  al  maggior  contenuto  di  fibra
naturale biologica. 
In particolare: 
  -  se il contenuto di cotone (o di altra fibra naturale)  biologico
     e' compreso tra il 70% e il 100% rispetto  al  contenuto  totale
     delle fibre si attribuiscono punti Z; 
  -  se il contenuto di cotone (o di altra fibra naturale)  biologico
     e' compreso tra il 50% e il 70%, rispetto  al  contenuto  totale
     delle fibre e tutta la fornitura di prodotti  tessili  in  fibre
     naturali ha tali caratteristiche, si attribuiscono punti J<Z. 
Il punteggio si ripartisce in proporzione al numero  di  articoli  in
possesso dell'una o l'altra caratteristica rispetto al numero  totale
di articoli noleggiati ed e' cumulabile con quello attribuito in base
al sub criterio a). 
Sub criterio c) Contenuto  di  riciclato  o  di  sottoprodotto  anche
derivante da simbiosi industriale 
Si assegnano punti tecnici all'offerta  di  articoli  costituiti  con
parti di tessuti riciclati, o da tessuti composti da fibre sintetiche
o di altre fibre, anche naturali con contenuto  di  riciclato  oppure
agli articoli costituiti da  fibre  con  contenuto  di  sottoprodotto
derivante da simbiosi industriale(7). 
---------- 
(7) Il contenuto di sottoprodotto da considerare e'  la  proporzione,
in massa, di materiale non precedentemente classificato come rifiuto,
che risponde a parte dei requisiti previsti dall'art.  184  -bis  del
D.Lgs. 152/2006, ed in particolare: a) e' originato da un processo di
produzione di  cui  costituisce  parte  integrante  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale oggetto; b) e' certo che  sara'
utilizzato nel corso di un successivo processo  di  produzione  o  di
utilizzazione  da  parte  di  terzi  (altre  imprese  o  altri   rami
d'azienda) che svolgono  un'attivita'  che  non  e'  in  competizione
diretta con l'output del processo da cui ha avuto  origine;  c)  puo'
essere utilizzato  direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento
diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e'
legale, ossia il materiale soddisfa, per l'utilizzo specifico,  tutti
i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la  protezione  della
salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi  negativi
sull'ambiente o la salute umana. 
 
Il punteggio si ripartisce in proporzione al numero  di  articoli  in
possesso dell'una o l'altra caratteristica rispetto al numero  totale
di articoli noleggiati ed e' cumulabile con quello attribuito in base
al sub criterio a). 
Verifica: In offerta tecnica dovranno essere  indicati  gli  articoli
con le caratteristiche oggetto di  valutazione  tecnica,  l'etichetta
posseduta, che deve essere  conforme  alle  caratteristiche  previste
dall'art. 69 del D.Lgs. 50/2016, i riferimenti  della  licenza  d'uso
della medesima,  tra  cui  il  periodo  di  validita'.  Si  presumono
conformi al primo punto elenco del sub criterio b),  i  prodotti  con
l'etichetta "Global Organic  Textile  Standard"  (GOTS),  e,  per  il
successivo punto elenco, i prodotti con l'etichetta "Organic  Content
Standard (OCS)", a seconda del contenuto di  cotone  (o  altra  fibra
naturale) biologico che ivi riportata. Si presumono conformi  al  sub
criterio b) altresi' i prodotti in possesso del marchio  di  qualita'
ecologico Ecolabel (UE), nel caso riporti un contenuto di  cotone  (o
altra  fibra  naturale)  biologico  sufficiente  all'ottenimento  dei
punteggi. Sub criterio c) Nel caso di prodotti costituiti da  tessuti
con fibre riciclate o con fibre ricavate da  sottoprodotto  derivante
da simbiosi industriale, o nel caso di prodotti costituiti con  parti
di tessuti ricavati da prodotti dismessi, devono essere  indicare  le
caratteristiche del prodotto offerto (natura delle  fibre,  contenuto
di riciclato o di sottoprodotto da simbiosi industriale,  provenienza
del materiale riciclato o del  sottoprodotto  derivante  da  simbiosi
industriale, localizzazione degli  impianti  di  fabbricazione  ed  i
mezzi di verifica di  conformita'  posseduti,  quali  ad  esempio  la
certificazione  Global  Recycle  Standard,   Remade   in   Italy,   o
equivalenti certificazioni(8). 
---------- 
(8) Modalita' alternative di  prova  sono  ammesse  nel  rispetto  di
quanto previsto al comma 3 dell'art. 69 del D. Lgs. 50/2016. 
 
  5. Adozione di misure per massimizzare il  riuso,  la  preparazione
     per il riutilizzo ed il riciclo dei  tessili,  dei  materassi  e
     degli altri prodotti tessili 
Si  attribuiscono  punti   tecnici   qualora   l'offerente   dimostri
l'attuazione  sistematica  di  misure  atte  a  favorire  la  massima
estensione della vita  utile  dei  prodotti  acquisiti  e  utilizzati
nell'ambito dei precedenti contratti  di  servizio  con  le  seguenti
modalita': 
  -  cedendo a titolo gratuito i prodotti ricondizionati che  ritiene
     di non  aver  piu'  modo  di  utilizzare  nell'ambito  di  nuovi
     contratti  ad  "enti  pubblici  o  privati  costituiti  per   il
     perseguimento, senza scopo di  lucro,  di  finalita'  civiche  e
     solidaristiche  e  che,   in   attuazione   del   principio   di
     sussidiarieta' e in coerenza con i  rispettivi  statuti  o  atti
     costitutivi,  promuovono  e  realizzano  attivita'   d'interesse
     generale anche mediante la produzione e lo  scambio  di  beni  e
     servizi  di  utilita'  sociale  nonche'  attraverso   forme   di
     mutualita', compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice
     del Terzo settore", cosi' come definiti nel decreto  legislativo
     del  3  luglio  2017,  n.  117  o  cedendoli  ad  altre  imprese
     interessate; 
  -  cedendo i prodotti  non  piu'  ricondizionabili  perche'  troppo
     usurati ad altre imprese che utilizzano tessuti  di  scarto  nei
     propri cicli produttivi  oppure  ad  aziende  specializzate  nel
     recupero dei tessili. 
Verifica: descrizione delle misure adottate, indicazione dei soggetti
coinvolti e dei risultati conseguiti mediante  l'attuazione  di  tali
misure. In sede  di  proposta  di  aggiudicazione,  e  ove  non  gia'
allegata  in  sede  di  offerta,  puo'  essere  richiesta   ulteriore
documentazione probatoria. 
  6. Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura 
All'offerente che  attua  sistematicamente  un  sistema  di  gestione
aziendale  adeguato  e  funzionale  all'implementazione  di  una  due
diligence ("dovuta diligenza")(9) lungo la catena di fornitura e  che
sia in grado di dimostrare  che  determinate  fasi  produttive  siano
state  eseguite  rispettando  i  diritti   umani   internazionalmente
riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice
allegata ai CAM per le forniture di prodotti tessili.  Tali  punteggi
si attribuiscono in maniera  direttamente  proporzionale  al  maggior
numero di fasi produttive controllate ed in caso di esito positivo di
tali controlli, secondo quanto nel seguito riportato. 
Nel caso di noleggio di prodotti tessili, un punteggio premiante pari
a X e' assegnato nel caso in cui le fasi di lavorazione del  prodotto
finito "controllate" (ovvero oggetto di verifiche ispettive  in  situ
non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste  ai
sindacati e alle ONG locali per comprendere il  contesto  locale  nel
quale sono coinvolti i lavoratori) siano state: 
  -  il confezionamento (taglio, cucitura), 
  -  la tintura, la stampa 
  -  la rifinizione (trattamenti funzionali, finissaggio) 
laddove non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente
riconosciuti,  indicati  nella  "Carta  Internazionale  dei   Diritti
Umani"(10),  ne'  le  Convenzioni  fondamentali   dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato  X  del  D.  Lgs.
50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile,  discriminazione,
liberta'  di  associazione  sindacale  e  diritto  alla  negoziazione
collettiva, ivi inclusa la legislazione nazionale relativa al lavoro,
la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo
e all'orario di lavoro vigenti nei Paesi  ove  si  svolgono  le  fasi
della catena di fornitura. 
---------- 
(9) Per due diligence si intende  il  processo  attraverso  il  quale
l'impresa  puo'  identificare,  prevenire,  mitigare   e   comunicare
(account for) gli impatti negative  attuali  e  potenziali  derivanti
dalle proprie attivita'. 
(10) La  "Carta  Internazionale  dei  Diritti  Umani"  e'  costituita
dall'insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei  Diritti
Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici,  sociali  e
culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e  politici
(1966). 
 
Ulteriori  punteggi  pari  a  Y  sonoassegnati  qualora  siano  state
controllateanche le seguenti ulteriori fasi produttive: 
  -  tessitura/lavorazione a maglia; 
  -  filatura 
laddove, analogamente, non siano emerse criticita'. 
Nel caso di noleggio di prodotti di cotone o di altre fibre naturali,
ulteriore punteggio e' assegnato se siano stati garantiti  i  diritti
umani internazionalmente  riconosciuti  e  le  condizioni  di  lavoro
dignitose anche per la fase di coltivazione/ginnatura. 
Nel caso di noleggio di materassi, analogamente,  deve  essere  stato
oggetto di controllo la fabbrica in cui e' realizzato il materiale di
imbottitura e il tessuto di cui e' rivestito. 
Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal  commercio
equo  solidale,  ossia  importati  e  distribuiti  da  organizzazioni
accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO
a livello internazionale e da Equo  Garantito  -  Assemblea  Generale
Italiana del Commercio Equo  e  Solidale,  a  livello  nazionale),  o
certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio,  da
FLOCERT a livello internazionale e  da  Fairtrade  Italia  a  livello
nazionale). Analogamente, si presumono conformi i prodotti fabbricati
da imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di  settore
note  e/o  riconosciute  da  organizzazioni  pubbliche  e  sindacati,
internazionali o  nazionali,  che  prevedano  la  partecipazione  dei
sindacati  riconosciuti  almeno  a  livello  nazionale  negli  organi
decisionali,  che  adottino  standard  analoghi  a  quelli   di   cui
all'Appendice  B  e  che  includano  l'effettuazione  di  audit   non
preannunciati in situ  e  fuori  dai  luoghi  di  lavoro  sulla  base
dell'identificazione  dei  soggetti  coinvolti  nella   filiera.   La
conformita'  fa  riferimento  alle  fasi  di   produzione,   indicate
dall'offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi. 
Si presumono altresi' conformi i prodotti in  possesso  di  etichette
sociali con le  caratteristiche  di  cui  all'art.  69  del  D.  Lgs.
50/2016, se: i criteri di assegnazione  dell'etichetta  includano  la
verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo  schema
di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i  criteri  di
assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso  del  marchio
include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello
nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso  audit
lungo la catena di fornitura,  anche  non  preannunciati,  interviste
fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali
per comprendere  il  contesto  locale  nel  quale  sono  coinvolti  i
lavoratori. In tal caso l'offerente  dovra'  inserire  in  offerta  i
riferimenti relativi licenza d'uso  del  marchio  e  le  informazioni
sulle caratteristiche  dello  schema  dell'etichetta  posseduta,  ivi
inclusa l'indicazione  delle  fasi  produttive  per  le  quali  viene
assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B). 
I prodotti muniti del marchio di  qualita'  ecologica  Ecolabel  (UE)
sono  presunti  conformi  relativamente  alle  fasi   di   confezione
(taglio), rifinizione/tintura. 
La  conformita'  puo'  essere  altresi'  dimostrata   attraverso   un
contratto  di  servizio  con  un  organismo  di   valutazione   della
conformita' accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008  del
Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   oppure   autorizzato,   per
l'applicazione della normativa comunitaria di  armonizzazione,  dagli
Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo
5, paragrafo  2,  dello  stesso  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche cosi'
come sopra descritte. In tal caso devono essere descritte le filiere,
con  le  sedi  degli  stabilimenti  e  l'indicazione  delle   imprese
coinvolte nelle varie fasi produttive dei prodotti offerti, gli audit
eseguiti, i risultati di tali audit ed i  risultati  delle  eventuali
azioni compiute per ottenere un  miglioramento  delle  condizioni  di
lavoro. Se non accreditata, la societa'  di  servizi  deve  possedere
documentati requisiti di professionalita', competenza  ed  esperienza
da valutare  in  base  ai  curricula  del  personale  che  esegue  le
verifiche della societa' stessa, al curriculum societario, nonche' in
base all'organizzazione operativa di tale  societa'  presso  i  paesi
terzi in cui possono essere localizzate alcune attivita' produttive. 
 
  D. CRITERI AMBIENTALI  MINIMI  DEI  DETERGENTI  E  SISTEMI  A  PIU'
     COMPONENTI PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE DEI TESSILI E ASSIMILATI 
 
  a) SPECIFICHE TECNICHE 
I detergenti devono essere conformi al Regolamento (CE)  n.  648/2004
relativo ai detergenti e, se non in possesso del marchio di  qualita'
ecologica europeo Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali
di cui alla UNI EN ISO 14024, devono essere, cosi' come  le  sostanze
chimiche utilizzate nei "sistemi  a  piu'  componenti",  conformi  ai
Criteri ambientali minimi nel seguito riportati: 
  1. Biodegradabilita' dei tensioattivi 
Tutte le  sostanze  tensioattive  utilizzate  nel  detergente  devono
essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche. 
Tutte le  sostanze  tensioattive  classificate  come  pericolose  per
l'ambiente  acquatico,  tossicita'  acuta  categoria   1   (H400)   o
tossicita' cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento  (CE)
1272/2008  devono   essere   anche   biodegradabili   in   condizioni
anaerobiche. 
Metodi di  prova:  per  la  degradabilita'  dei  tensioattivi  si  fa
riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione  (UE)
2017/1219 della Commissione del 23 giugno 2017(11). 
La parte  A  dell'elenco  DID(12)  sopra  indicato  specifica  se  un
determinato  tensioattivo  e'  biodegradabile  o  no  in   condizioni
aerobiche  (sono  rapidamente  biodegradabili   i   tensioattivi   in
corrispondenza   dei    quali    nella    colonna    relativa    alla
biodegradabilita' aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi
che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire  dati
tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati  di
prove che ne dimostrino la biodegradabilita' aerobica. 
I test di prova da  utilizzare  per  tale  valutazione,  sono  quelli
indicati nel Regolamento (CE) 1272/2008(13). 
La  parte  A  dell'elenco  DID  indica  anche   se   un   determinato
tensioattivo e' biodegradabile o no in condizioni  anaerobiche  (sono
biodegradabili  in   condizioni   anaerobiche   i   tensioattivi   in
corrispondenza  dei  quali  nella  colonna  sulla   biodegradabilita'
anaerobica figura la lettera «Y»). 
Per i tensioattivi che non figurano nella parte  A  dell'elenco  DID,
occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da  altre
fonti o risultati di prove che  ne  dimostrino  la  biodegradabilita'
anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale  valutazione  sono
EN  ISO  11734,  OCSE  311,  ECETOC  n.28  (giugno  1988)  o   metodi
equivalenti. 
----------                                                       (11)
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria
.html; 
(12)
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%
20A%202016%20FINAL.pdf 
(13) Si considerano le prove  di  cui  al  Regolamento  440/2008  C.4
Determinazioni della pronta (ready) biodegradabilita'. 
 
  2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate 
  a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione 
  - Sostanze specifiche non ammesse 
Il prodotto non deve contenere le sostanze  di  seguito  elencate,  a
prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilita'  analitica)
per tutte le sostanze usate,  con  l'eccezione  dei  sottoprodotti  e
delle impurita' derivate da materie prime che possono essere presenti
fino a una concentrazione dello 0,010%  in  peso  nella  formulazione
finale: 
--------------------------------------------------------------------- 
alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici 
--------------------------------------------------------------------- 
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali 
--------------------------------------------------------------------- 
muschi azotati e muschi policiclici 
--------------------------------------------------------------------- 
Rodammina B 
--------------------------------------------------------------------- 
3-iodio-2-propinil butilcarbammato 
--------------------------------------------------------------------- 
Formaldeide   ed   i   rilasciatori    di    formaldeide(14)    (e.g.
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo,   5-bromo-    5-nitro-1,3-diossano,
sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea)  ad  eccezione  di
impurita'  di   formaldeide   nei   tensioattivi   polialcossici   in
concentrazioni  non  superiori  allo   0,01%   p/p   nelle   sostanze
addizionate 
--------------------------------------------------------------------- 
Glutaraldeide 
--------------------------------------------------------------------- 
Atranolo 
--------------------------------------------------------------------- 
Cloroatranolo 
--------------------------------------------------------------------- 
Acido -dietilentriamminopentacetico (DTPA) 
--------------------------------------------------------------------- 
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC) 
--------------------------------------------------------------------- 
alchilati perfluorati 
--------------------------------------------------------------------- 
Triclosano 
--------------------------------------------------------------------- 
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili 
--------------------------------------------------------------------- 
Composti clorurati reattivi 
--------------------------------------------------------------------- 
Microplastiche* 
--------------------------------------------------------------------- 
Nanoargento 
--------------------------------------------------------------------- 
*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di  fragranze  a  base  di
polimeri, o altre particelle polimeriche sintetiche insolubili, anche
se biodegradabili. 
---------- 
(14)
https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislis
t/details/0b0236e182439477 
 
  - Sostanze soggette a restrizione 
Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto  al
di sopra delle concentrazioni di seguito riportate: 
  -  2-metil-2H-isotiazol-3-one:             0,0050%              p/p
     1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p 
  -  5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one:
     0,0015% p/p 
La quantita' complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P"
complessivo, da calcolarsi tenendo conto  di  tutti  gli  ingredienti
contenenti fosforo come fosfati e fosfonati) ammessa nel prodotto  e'
riportata di seguito: 1,50 g/kg di bucato. 
  b) Sostanze e miscele pericolose 
Prodotto  finale:  il  prodotto  non  deve  essere  classificato  ne'
etichettato a tossicita' acuta, a  tossicita'  specifica  per  organi
bersaglio,  sensibilizzante  respiratorio  o  cutaneo,   cancerogeno,
mutageno, tossico per la riproduzione  o  pericoloso  per  l'ambiente
acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento
Europeo  e  del  Consiglio  del  16  dicembre  2008   relativo   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele (CLP  -  Classification,  labelling  and  packaging)  e
dell'elenco della tabella A, con le seguenti eccezioni: 
I prodotti finali che contengono  acido  peracetico  e  perossido  di
idrogeno usati come agenti  sbiancanti  possono  essere  classificati
come  pericolosi  per  l'ambiente   acquatico   (tossicita'   cronica
categoria  1  (H410),  tossicita'  cronica  categoria  2   (H411)   o
tossicita' cronica categoria  3  (H412),  se  la  classificazione  ed
etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze. 
Sostanze utilizzate: il prodotto  non  deve  contenere  sostanze  (in
qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale
o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale,  che  rispondano  ai
criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per  le
vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche  per  la
riproduzione,  pericolose  per  l'ambiente  acquatico  ai  sensi  del
Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco della tabella A(15). 
---------- 
(15) Se piu'  restrittivi,  prevalgono  i  limiti  di  concentrazione
generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento
(CE) n. 1272/2008. 
 
Se piu' rigorosi prevalgono i limiti  di  concentrazione  generici  o
specifici  determinati  a  norma  dell'art.10  del  Regolamento  (CE)
n.1272/2008. 
  Tabella A elenco delle indicazioni di pericolo 
--------------------------------------------------------------------- 
H300 Letale se ingerito 
--------------------------------------------------------------------- 
H301 Tossico se ingerito 
--------------------------------------------------------------------- 
H304 Puo' essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle
vie respiratorie 
--------------------------------------------------------------------- 
H310 Letale a contatto con la pelle 
--------------------------------------------------------------------- 
H311 Tossico a contatto con la pelle 
--------------------------------------------------------------------- 
H330 Letale se inalato 
--------------------------------------------------------------------- 
H331 Tossico se inalato 
--------------------------------------------------------------------- 
H340  Puo'  provocare  alterazioni  genetiche  (indicare  la  via  di
esposizione se e'  accertato  che  nessun'altra  via  di  esposizione
comporta il medesimo pericolo) 
--------------------------------------------------------------------- 
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare  la  via
di esposizione se e' accertato che nessun'altra  via  di  esposizione
comporta il medesimo pericolo) 
--------------------------------------------------------------------- 
H350 Puo' provocare il cancro (indicare la via di esposizione  se  e'
accertato che nessun'altra via di esposizione  comporta  il  medesimo
pericolo) 
--------------------------------------------------------------------- 
H350i Puo' provocare il cancro se inalato 
--------------------------------------------------------------------- 
H351  Sospettato  di  provocare  il  cancro  (indicare  la   via   di
esposizione se e'  accertato  che  nessun'altra  via  di  esposizione
comporta il medesimo pericolo) 
--------------------------------------------------------------------- 
H360F Puo' nuocere alla fertilita' 
--------------------------------------------------------------------- 
H360D Puo' nuocere al feto 
--------------------------------------------------------------------- 
H360FD Puo' nuocere alla fertilita'. Puo' nuocere al feto 
--------------------------------------------------------------------- 
H360Fd Puo' nuocere alla fertilita'. Sospettato di nuocere al feto 
--------------------------------------------------------------------- 
H360Df Puo' nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilita' 
--------------------------------------------------------------------- 
H361f Sospettato di nuocere alla fertilita' 
--------------------------------------------------------------------- 
H361d Sospettato di nuocere al feto 
--------------------------------------------------------------------- 
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilita' Sospettato di nuocere al
feto 
--------------------------------------------------------------------- 
H362 Puo' essere nocivo per i lattanti allattati al seno 
--------------------------------------------------------------------- 
H370  Provoca  danni  agli  organi  (o  indicare  tutti  gli   organi
interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se e' accertato
che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) 
--------------------------------------------------------------------- 
H371 Puo' provocare danni agli organi (o indicare  tutti  gli  organi
interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se e' accertato
che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) 
--------------------------------------------------------------------- 
H372  Provoca  danni  agli  organi  (o  indicare  tutti  gli   organi
interessati, se noti) in caso di esposizione  prolungata  o  ripetuta
(indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra  via
di esposizione comporta il medesimo pericolo) 
--------------------------------------------------------------------- 
H373 Puo' provocare danni agli organi (o indicare  tutti  gli  organi
interessati, se noti) in caso di esposizione  prolungata  o  ripetuta
(indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra  via
di esposizione comporta il medesimo pericolo) 
--------------------------------------------------------------------- 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 
--------------------------------------------------------------------- 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti  di  lunga
durata 
--------------------------------------------------------------------- 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
--------------------------------------------------------------------- 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
--------------------------------------------------------------------- 
H413 Puo' essere nocivo per gli organismi acquatici  con  effetti  di
lunga durata 
--------------------------------------------------------------------- 
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono 
--------------------------------------------------------------------- 
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico 
--------------------------------------------------------------------- 
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico 
--------------------------------------------------------------------- 
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico 
--------------------------------------------------------------------- 
EUH070 Tossico per contatto oculare 
--------------------------------------------------------------------- 
H334 Puo'  provocare  sintomi  allergici  o  asmatici  o  difficolta'
respiratorie se inalato 
--------------------------------------------------------------------- 
H317 Puo' provocare una reazione allergica della pelle 
--------------------------------------------------------------------- 
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente  distruggendo  l'ozono
dello strato superiore dell'atmosfera 
--------------------------------------------------------------------- 
Deroghe:  Le  sostanze  e  le  miscele  riportate  di  seguito   sono
specificatamente esentate da quanto previsto alla lettera b) 
    

+------------------------+------------------------------------------+
|Tensioattivi            |H400 Molto tossico per gli organismi      |
|                        |acquatici                                 |
|                        |H 412 Nocivo per gli organismi acquatici  |
|                        |con effetti di lunga durata               |
+------------------------+------------------------------------------+
|Enzimi**                |H334 Puo' provocare sintomi allergici o   |
|                        |asmatici o difficolta' respiratorie se    |
|                        |inalato                                   |
|                        |H317 Puo' provocare una reazione allergica|
|                        |della pelle                               |
+------------------------+------------------------------------------+
|Subtilisina             |H400 Molto tossico per gli organismi      |
|                        |acquatici                                 |
|                        |H411 Tossico per gli organismi acquatici  |
|                        |con gli effetti di lunga durata           |
+------------------------+------------------------------------------+
|NTA come impurita' in   |H351 Sospettato di provocare il cancro    |
|MGDA and GLDA***        |(indicare la via di esposizione se e'     |
|                        |accertato che nessun'altra via di         |
|                        |esposizione comporta il medesimo          |
|                        |pericolo).                                |
+------------------------+------------------------------------------+
|Agenti sbiancanti: acido|H400 Altamente tossico per gli organismi  |
|peracetico/perossido di |acquatici                                 |
|idrogeno                |H410 Molto tossico per gli organismi      |
|                        |acquatici con effetti di lunga durata     |
|                        |H412 Nocivo per gli organismi acquatici   |
|                        |con effetti di lunga durata               |
+------------------------+------------------------------------------+
|Agente sbiancante: acido|H400 Altamente tossico per gli organismi  |
|ε-ftalimido-perossi     |acquatici                                 |
|-esanoico (PAP)         |H 412 Nocivo per gli organismi acquatici  |
|                        |con effetti di lunga durata               |
+------------------------+------------------------------------------+
|Ipoclorito di sodio,    | H400 Altamente tossico per gli organismi |
|sulla base di specifica | acquatici                                |
|indicazione del         | H410 Molto tossico per gli organismi     |
|Ministero della Salute  | acquatici con effetti di lunga durata    |
|e/o dell'ISS legata a   |                                          |
|particolari esigenze    |                                          |
|epidemiologiche o       |                                          |
|laddove richiesto nei   |                                          |
|capitolati d'appalto o  |                                          |
|dai responsabili        |                                          |
|dell'igiene nel caso di |                                          |
|DPI o DM usati nel      |                                          |
|settore sanitario       |                                          |
+------------------------+------------------------------------------+

    
** Compresi gli agenti  stabilizzanti  e  altre  sostanze  ausiliarie
nelle miscele 
***In  concentrazioni  inferiori  all'0,2%  nella  materia  prima   a
condizione che la  concentrazione  totale  nel  prodotto  finale  sia
inferiore allo 0,10%. 
Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti  all'art.
57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ne'  le  sostanze  elencate  in
conformita'  all'art.  59,  paragrafo  1,  del  Regolamento  (CE)  n.
1907/2006,  ovvero  le  sostanze   identificate   come   estremamente
problematiche (SVHC, tali sostanze sono  quelle  incluse  nell'elenco
delle  sostanze  candidate,   reperibile   al   seguente   indirizzo:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_
table en.asp (16) ). 
---------- 
(16)  Si  considerano  le  sostanze  incluse  nella  Candidate   list
pubblicata sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche-ECHA
alla data del bando di gara. 
 
  3. Sostanze biocide nei detergenti: conservanti 
Il prodotto puo' contenere  solo  biocidi  che  esercitano  un'azione
conservante e in dose appropriata a tale scopo. Cio' non vale per  le
sostanze tensioattive dotate anche di proprieta' biocide. 
I biocidi utilizzati per conservare il  prodotto  non  devono  essere
bioaccumulabili. Il detergente  puo'  contenere  conservanti  solo  a
condizione che questi ultimi abbiano  un  log  Pow  (coefficiente  di
ripartizione   ottanolo/acqua)   <   3,0   oppure   un   fattore   di
bioconcentrazione (BCF), determinato per via sperimentale, < 100.  Se
sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il  valore  BCF  piu'
alto misurato. 
  4. Fragranze e coloranti 
Tutte le sostanze aggiunte  al  prodotto  in  qualita'  di  fragranze
devono essere fabbricate e  utilizzate  conformemente  al  codice  di
buona  pratica  dell'International   Fragrance   Association   (IFRA,
Associazione  internazionale  dei  produttori  di  profumi)(17).   Il
fabbricante  deve  seguire  le  raccomandazioni  delle   norme   IFRA
riguardanti il  divieto,  l'uso  limitato  e  i  criteri  di  purezza
specificati per le sostanze. 
Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza
colorante non e' considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o
log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF
piu' alto misurato. 
---------- 
(17) Pubblicato sul sito web dell'IFRA: http://ifraorg.org 
 
  5. Enzimi 
Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e  liquidi  in
sospensione. 
  6. Requisiti dell'imballaggio 
Il prodotto deve essere  erogabile  con  travaso  in  serbatoi  fissi
presso l'impianto  di  lavanderia,  e/o  deve  avere  imballaggi  con
plastica riciclata almeno al 30%, con vuoto a rendere  al  produttore
del detergente, per il relativo riutilizzo da parte  del  fabbricante
del detergente medesimo. 
Il sistema del ritiro dell'imballaggio per il relativo riutilizzo  da
parte  del  fabbricante  del  detergente,  deve   essere   dimostrato
attraverso una dichiarazione del produttore del detergente,  resa  ai
sensi del DPR n.445/2000, in cui  sia  descritta  la  logistica,  sia
indicata la sede dello stabilimento  in  cui  avviene  il  riutilizzo
degli imballaggi resi e siano allegate idonee  immagini  fotografiche
dello stesso. 
Gli imballaggi, se presenti, devono  essere  progettati  in  modo  da
agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la  chiusura
ed i rivestimenti non possono contenere i componenti  indicati  nella
tabella seguente: 
    

+-----------------------+-------------------------------------------+
|elemento               |Materiali e componenti esclusi             |
|dell'imballaggio       |                                           |
+-----------------------+-------------------------------------------+
|Etichetta, anche       |- Etichetta in PS in combinazione con un   |
|termoretraibile        |contenitore in PET, PP o HDPE              |
|                       |- Etichetta in PVC in combinazione con un  |
|                       |contenitore in PET, PP o HDPE              |
|                       |- Tutte le altre plastiche per             |
|                       |etichette anche termoretraibili aventi     |
|                       |densita' >1g/cm³ usate con un contenitore  |
|                       |in PET                                     |
|                       |- Tutte le altre plastiche per etichette   |
|                       |anche termoretraibili aventi densita'      |
|                       |<1g/cm³ usate con un contenitore in PP o   |
|                       |HDPE                                       |
|                       |- Etichette anche termoretraibili          |
|                       |metallizzate o saldate al corpo            |
|                       |dell'imballaggio (etichetta incorporata    |
|                       |durante lo stampaggio)                     |
+-----------------------+-------------------------------------------+
|Chiusura               |- Chiusura in PS abbinata ad un contenitore|
|                       |in PET, PP o HDPE                          |
|                       |- Chiusura in PVC in combinazione con un   |
|                       |contenitore in PET, PP o HDPE - Chiusure in|
|                       |PETG e/o in materiale di chiusura con      |
|                       |densita' superiore > 1 g/cm³ in            |
|                       |combinazione con un contenitore in PET     |
|                       |- Chiusure in metallo, vetro o EVA non     |
|                       |facilmente separabili dall'imballaggio     |
|                       |- Chiusure in silicone. Sono esentate le   |
|                       |chiusure in silicone aventi densita' < 1   |
|                       |g/cm³ in combinazione con un imballaggio in|
|                       |PET e chiusure in silicone aventi densita' |
|                       |> 1 g/cm³ in combinazione con un           |
|                       |imballaggio in HDPE o PP.                  |
|                       |- Stagnole e sigilli metallici che restano |
|                       |fissati all'imballaggio o sulla chiusura   |
|                       |dopo l'apertura del prodotto               |
+-----------------------+-------------------------------------------+
|Rivestimenti           |- Poliammide, poliolefine funzionali,      |
|                       |barriere metalizzate e per la luce         |
+-----------------------+-------------------------------------------+

    
(*) EVA - Etilene vinilacetato, HDPE - Polietilene ad alta  densita',
PET  -  Polietilene  tereftalato,  PETG  -  Polietilene   tereftalato
glicol-modificato, PP  -  Polipropilene,  PS  -  Polistirene,  PVC  -
Polivinilcloruro 
  7. Sistemi di dosaggio automatico 
I detergenti ed i sistemi a piu' componenti devono avere dei  sistemi
di dosaggio o di diluizione automatici, o comunque  tali  da  evitare
che la diluizione o il dosaggio sia condotto  in  maniera  arbitraria
dagli utilizzatori. 
  8. Idoneita' all'uso 
Il detergente deve essere  efficace  nel  dosaggio  raccomandato  dal
produttore. Il prodotto deve pertanto essere  sottoposto,  una  volta
diluito in base all'indice di diluizione dichiarato  dal  fabbricante
per l'utilizzo, ai medesimi test  prestazionali  pertinenti  previsti
per il rilascio della  licenza  del  marchio  di  qualita'  ecologica
Ecolabel      (UE),      indicati       nel       Manuale       d'uso
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria
.html. 
  9. Criteri ambientali minimi dei detergenti e dei "sistemi  a  piu'
     componenti": verifiche di conformita' 
La conformita' dei detergenti e delle altre  miscele  acquistate  per
essere utilizzate nel servizio deve essere dimostrata con rapporti di
prova redatti da laboratori accreditati in base  alla  norma  tecnica
UNI EN ISO 17025,  nel  caso  siano  privi  di  etichette  ambientali
conformi alla UNI EN ISO 14024. 
Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto
riguarda le verifiche sulle  caratteristiche  ambientali,  specifiche
verifiche sulla base: 
-del  controllo  documentale  effettuato  sulle  Schede  di  Sati  di
Sicurezza  (SDS)  degli  ingredienti  usati  nella  formulazione  del
prodotto e sulla SDS del prodotto stesso; 
- di altre informazioni da acquisire dai produttori; 
- delle prove analitiche  per  verificare  l'assenza  di  determinate
sostanze nei detergenti e nelle eventuali  altre  miscele  acquistate
per essere utilizzate nel servizio. Tali sostanze possono essere  una
o piu' di quelle  specificatamente  individuate  nell'elenco  sub  D,
lett. a) specifiche tecniche, punto 2 lett.  a)  (esempio:  atranolo,
EDTA,  sostanze   alchilate   perfluorate   etc.)   o   delle   altre
genericamente  individuate  in  base  alle  indicazioni  di  pericolo
previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate in  Tabella  A
che possono trovare impiego nelle formulazioni  detergenti  o  una  o
piu'  delle  sostanze  estremamente  preoccupanti  (SVHC),  quali  ad
esempio:  acido   borico   (CAS:10043-35-3),   diisodio   tetraborato
(CAS:1330-43-4),        1-metil-2-pirrolidone         (CAS:872-50-4),
2-metossietanolo (CAS:109-86-4), 2-etossietanolo (CAS:110-80-5),  che
trovano impiego  nei  prodotti  detergenti  e  nei  "sistemi  a  piu'
componenti". 
In particolare, in riferimento alle SVHC,  le  SDS  devono  attestare
l'assenza delle  sostanze  incluse  in  Candidate  List,  nonche'  le
informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze
conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni. 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto, potra' far  prelevare  un
campione dei detergenti utilizzati e far eseguire le prove analitiche
per verificare l'assenza di determinate sostanze, sopra richiamate. 
Per i prodotti non erogabili con travaso, deve  essere  descritto  il
sistema di restituzione del vuoto al produttore e fornita  prova  del
suo effettivo riutilizzo da parte dello stesso,  oppure  deve  essere
indicato il contenuto di riciclato nell'imballaggio, che deve  essere
almeno pari al 30% in peso dell'imballaggio stesso. La  dimostrazione
del contenuto di riciclato  degli  imballaggi  primari,  avviene  per
mezzo di una certificazione ad hoc quale Remade  in  Italy,  Plastica
Seconda Vita o equivalenti.