Allegato 1 (Art. 1) --------------------------------------------------------------------- CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER: - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO, LOGISTICA E NOLEGGIO DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI; - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO E LOGISTICA DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI. --------------------------------------------------------------------- Indice A. PREMESSA ..... B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ..... C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI "LAVANOLO" (RICONDIZIONAMENTO, LOGISTICA E NOLEGGIO DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI; RICONDIZIONAMENTO E LOGISTICA DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI) ..... A) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI ..... 1. Sistema di gestione ambientale ..... 2. Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione ..... B) SPECIFICHE TECNICHE ..... 1. Prodotti tessili ..... 2. Materassi e guanciali ..... 3. Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche ..... 4. Detergenti e "sistemi a piu' componenti" (ammorbidenti, smacchiatori, agenti di risciacquo...) per il lavaggio industriale dei tessili ..... C) CLAUSOLE CONTRATTUALI ..... 1. Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione ..... 2. Sistema di gestione ambientale ..... D) CRITERI PREMIANTI ..... 1. Investimenti e altre misure di gestione ambientale per l'efficientamento energetico, per la produzione da fonti rinnovabili per autoconsumo e per la cessione in rete, per l'efficienza idrica, per la minimizzazione delle emissioni inquinanti nei recettori idrici realizzati presso lo/gli stabilimento/i in cui si esegue il servizio oggetto di appalto. ..... 2. Certificazioni ambientali ..... 3. Riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla logistica ..... 4. Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio ..... 5. Adozione di misure per massimizzare il riuso, la preparazione per il riutilizzo ed il riciclo dei tessili, dei materassi e degli altri prodotti tessili ..... 6. Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura ..... D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI E SISTEMI A PIU' COMPONENTI PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE DEI TESSILI E ASSIMILATI ..... A) SPECIFICHE TECNICHE ..... 1. Biodegradabilita' dei tensioattivi ..... 2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate ..... 3. Sostanze biocide nei detergenti: conservanti ..... 4. Fragranze e coloranti ..... 5. Enzimi ..... 6. Requisiti dell'imballaggio ..... 7. Sistemi di dosaggio automatico ..... 8. Idoneita' all'uso ..... 9. Criteri ambientali minimi dei detergenti e dei "sistemi a piu' componenti": verifiche di conformita' ..... A. PREMESSA Il presente documento, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione degli impatti ambientali di cui al Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze (GU n. 107 del 2008), reca i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di lavanolo, che comprende tutte o parte delle seguenti attivita': ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, di materasseria, di indumenti ad alta visibilita' nonche' di dispositivi medici sterili (CPV 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco - Vocabolario comune per gli appalti pubblici). B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI Al servizio di lavaggio e distribuzione di tessili e materasseria sono correlati vari impatti ambientali. Tra i piu' significativi vi sono quelli legati all'eutrofizzazione acquatica, ai cambiamenti climatici e alla tossicita' umana. Attraverso l'applicazione dei CAM nell'ambito di detti servizi sara' possibile contribuire principalmente alla riduzione dei consumi energetici e delle correlate emissioni di gas climalteranti, alla riduzione dei consumi idrici e alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nei processi di lavaggio. Per l'efficienza idrica e' previsto, ad esempio, che gli stabilimenti presso i quali viene eseguito il servizio oggetto dell'appalto abbiano idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fine di ridurne il consumo. Per la riduzione dell'uso di sostanze pericolose e' previsto l'uso di detergenti e sostanze chimiche meno nocive per l'ambiente. Ciascuna azienda interessata ad accedere agli appalti della pubblica amministrazione e' inoltre chiamata ad attuare misure di gestione ambientale e di gestione e controllo della biocontaminazione, in tal modo coniugando sistematicamente la qualita' del servizio, sia dal punto di vista prestazionale che ambientale e sanitario. Per ridurre l'impronta ecologica del servizio oggetto di affidamento e promuovere la diffusione di investimenti "verdi", vengono valorizzate le tecnologie che consentono l'efficientamento idrico ed energetico e che consentono di soddisfare il fabbisogno energetico e termico con fonti rinnovabili. Sono altresi' valorizzate le certificazioni che comportano un miglioramento continuo dell'impronta ambientale (Made Green in Italy) o dell'impronta di carbonio del servizio o dell'organizzazione. Per non causare una selezione avversa, si mira anche a far tenere sotto controllo gli impatti ambientali derivanti dalla logistica, in modo da contabilizzare non solo gli impatti che possono essere ridotti tramite le caratteristiche ambientali degli stabilimenti proposti per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, ma anche quelli legati ai trasporti per il ritiro e la consegna dei capi. Per quanto riguarda i prodotti oggetto di eventuale noleggio, si intendono approcciare vari impatti ambientali principalmente attraverso requisiti di ecodesign finalizzati a garantirne la durabilita' e, nel caso di "prodotti complessi", il riuso, oltre che la sicurezza correlata anche alle sostanze pericolose che possono residuare nel prodotto finito e alle emissioni di composti organici volatili per la materasseria. Con l'entrata in vigore dei presenti CAM, le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicarli per l'acquisto o il noleggio di prodotti tessili che possono essere: il tessile piano (per il settore sanitario, per la ristorazione, per le altre strutture assistenziali, detentive etc.); gli indumenti da lavoro, gli indumenti ad alta visibilita' e i dispositivi di protezione individuale; i kit in tessuto tecnico riutilizzabile; i teli ed i camici di diverse dimensioni; la materasseria ed altre categorie di tessili trattate nei servizi di lavanderia industriale ed usate dalle stazioni appaltanti. E' necessario che le stazioni appaltanti pongano particolare attenzione nell'individuare le basi d'asta e nel determinare le formule per l'aggiudicazione, in modo da consentire corrispettivi equi e sostenere il percorso di qualificazione ambientale del settore e delle filiere ad esso collegate. Altresi' e' necessario eseguire verifiche di conformita' che, per alcuni requisiti ambientali, devono essere effettuate almeno annualmente, in situ. C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI "LAVANOLO" (RICONDIZIONAMENTO, LOGISTICA E NOLEGGIO DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI; RICONDIZIONAMENTO E LOGISTICA DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI) a) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI Le stazioni appaltanti hanno la facolta' di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento di Criteri ambientali minimi nella documentazione di gara. Tale scelta deve essere valutata tenendo conto del mercato di riferimento. 1. Sistema di gestione ambientale L'offerente dimostra la capacita' di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del servizio in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, tramite il possesso di una registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), relativamente all'attivita' di cui al codice NACE 96.01.1 o della certificazione di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 o equivalenti, in corso di validita', relative all'attivita' di cui al codice EA 39B1, rilasciate da un organismo accreditato da Accredia o da altro soggetto considerato equivalente sulla base degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA e LAC (MLA), ILAC (MRA). Verifica: verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo. Presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 oppure indicare il numero di registrazione EMAS, ove richiesto dalla stazione appaltante. Qualora l'offerente dimostri di non avere la possibilita' di ottenere detta registrazione o la certificazione entro i termini richiesti, per motivi a lui non imputabili, (ovvero entro la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), saranno accettate, in luogo delle certificazioni, altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001 o equivalente. Dette prove documentali consistono in una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, analisi del contesto, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilita' e delle azioni, sistema di documentazione, sistema di gestione degli audit interni). 2. Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione L'offerente dimostra di avere attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualita' microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema(2), certificato da un organismo di valutazione della conformita' accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validita'. ---------- (2) Manuale pratico per l'applicazione dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 14065 "tessili trattati in lavanderia- sistema di controllo della biocontaminazione" e per il conseguimento della certificazione RABC, nella versione in corso di validita'. Verifica: verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del DGUE. L'offerente indica i riferimenti della certificazione posseduta, in corso di validita' e si rende disponibile ad inoltrarla in formato elettronico, qualora richiesto dalla stazione appaltante. L'offerente puo' presentare mezzi di prova alternativi qualora dimostri di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 87 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. b) SPECIFICHE TECNICHE La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche: 1. Prodotti tessili (Laddove ne sia previsto il noleggio nell'ambito della gara) I prodotti tessili noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche previste nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili ed in possesso dei mezzi di prova ivi previsti. Verifica: presentare i mezzi di dimostrazione della conformita' previsti nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili vigenti. 2. Materassi e guanciali (Laddove ne sia previsto il noleggio nell'ambito della gara) I materassi e i guanciali noleggiati devono essere in possesso della certificazione CE per i dispositivi medici delle omologazioni di legge (Classe 1 IM e certificato di laboratorio richiamato nell'atto amministrativo ministeriale) e devono essere realizzati con materie prime e componenti rispondenti ai seguenti requisiti: - imbottiture in poliuretano dotate di certificazione CertiPUR a garanzia del criterio sulle emissioni di composti organici volatili; - fodere e cerniere dotate della certificazione STANDARD 100 by OEKO TEX®. I materassi ed i guanciali, se non in possesso delle certificazioni sopra richiamate o equivalenti, devono essere almeno in possesso di un rapporto di prova che attesti la conformita' alle certificazioni di cui sopra. Le prove devono essere effettuate da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 sulla norma UNI EN ISO 16000-9 e/o UNI EN ISO 16000-11 e/o UNI EN ISO 16000-6, sulla matrice di interesse. I materassi devono essere con imbottitura in poliuretano espanso flessibile a cellule aperte. I materassi e i guanciali specialistici, inoltre, se composti da piu' elementi, ad esempio ad incastro geometrico, sono realizzati senza l'utilizzo di colle e sono progettati per facilitare lo smontaggio, il recupero e la riparazione o sostituzione dei diversi materiali componenti. I materassi offerti devono altresi' essere facilmente disassemblabili affinche' le parti usurate possano essere facilmente riparate e sostituite e i componenti costituiti da materiali diversi riciclati al termine della loro vita utile. Verifica: indicare la denominazione sociale del produttore, il modello ed il codice del prodotto e le certificazioni possedute, allegando le schede tecniche dei prodotti, ivi incluse le indicazioni per l'uso e la manutenzione con le istruzioni per il disassemblaggio e per la sostituzione di parti usurate. In assenza delle richiamate certificazioni, allegare anche i rapporti di prova. 3. Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche L'impianto o gli impianti con i quali si eseguira' il servizio devono essere dotati di idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fine di ridurne il consumo. Verifica: dichiarare le sedi degli stabilimenti con i quali si eseguira' il servizio, descrivere la tecnologia impiantistica del sistema di filtraggio e riutilizzo dei flussi idrici del processo di lavaggio, attestando la disponibilita' a far eseguire un sopralluogo al direttore dell'esecuzione del contratto, o suo esperto delegato, in sede di esecuzione del servizio. 4. Detergenti e "sistemi a piu' componenti" (ammorbidenti, smacchiatori, agenti di risciacquo...) per il lavaggio industriale dei tessili Gli articoli del servizio affidato devono essere trattati, fatte salve indicazioni specifiche da parte delle autorita' nazionali competenti legate ad emergenze epidemiologiche, con prodotti in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o di un'equivalente etichetta ambientale di cui alla UNI EN ISO 14024 o con detergenti e sostanze chimiche conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al punto D del presente documento, muniti di rapporti di prova rilasciati da un laboratorio operante nel settore chimico sulle matrici di riferimento, accreditato UNI EN ISO/IEC 17025. Verifica: Presentare la lista dei detergenti e delle sostanze chimiche con i quali si eseguira' il servizio che riporti la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Per i prodotti privi di etichette dovranno essere allegati i rapporti di prova di conformita' redatti in base a quanto indicato nella sezione "Verifiche" dei CAM sui detergenti Sub D, lett. a), punto 9. In corso di esecuzione dell'appalto il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di effettuare verifiche anche in situ per prendere visione della documentazione tecnica, contabile e fiscale (documenti di trasporto/bolle di consegna, fatture, o dati contabili e fiscali), nonche' per far prelevare un campione delle referenze usate come detergenti, al fine di far eseguire prove analitiche ad un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025, secondo quanto indicato nella sezione Verifiche Sub D, lett. A), punto 9. c) CLAUSOLE CONTRATTUALI La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, introduce nella documentazione progettuale e di gara le seguenti clausole contrattuali: 1. Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione La o le imprese esecutrici del servizio affidato attuano un sistema di analisi dei rischi e di controllo della biocontaminazione (RABC) conforme alla norma tecnica UNI EN 14065, in grado di conseguire almeno i livelli di qualita' microbiologica indicati nelle Linee Guida Assosistema(3), al fine di assicurare che i processi di sanificazione e ricondizionamento garantiscano, oltre all'eliminazione degli odori e di qualsiasi tipo di sporco e di macchia derivante da un uso appropriato dei dispositivi tessili da parte dell'utilizzatore finale, un'idonea qualita' microbiologica in funzione della destinazione d'uso del prodotto trattato. ---------- (3) http://www.assosistema.it/wp-content/uploads/2018/08/Linee-Guida-Asso sistema-RABC-2016 Rev.-2.pdf. Tale sistema deve essere sottoposto ad audit periodici da parte di un organismo di valutazione della conformita', affinche' sia ottenuta o mantenuta la relativa certificazione. Verifica: i requisiti possono essere verificati anche durante eventuali visite in situ. Su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovra' essere trasmessa in via telematica la certificazione, se non acquisita in sede di selezione dell'offerta, che deve risultare in corso di validita', altrimenti dovra' trasmettere i risultati di uno piu' audit sul sistema RABC. 2. Sistema di gestione ambientale La o le imprese esecutrici del servizio affidato attuano un sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi del contesto, valutazione aspetti ambientali, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilita' e delle azioni, sistema di documentazione) durante l'esecuzione del servizio, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 oppure alla registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ), relativamente all'attivita' di cui al codice NACE 96.01.1. Verifica: i requisiti e le pertinenti attestazioni saranno verificati in sede di esecuzione contrattuale. Su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovra' essere trasmessa in via telematica la certificazione, se non acquisita in sede di selezione dell'offerta, che deve risultare in corso di validita', altrimenti si dovranno trasmettere i risultati di uno piu' audit. d) CRITERI PREMIANTI La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita'/prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu' dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo: 1. Investimenti e altre misure di gestione ambientale per l'efficientamento energetico, per la produzione da fonti rinnovabili per autoconsumo e per la cessione in rete, per l'efficienza idrica, per la minimizzazione delle emissioni inquinanti nei recettori idrici realizzati presso lo/gli stabilimento/i in cui si esegue il servizio oggetto di appalto. Si attribuiscono punti tecnici in base agli investimenti, gia' effettuati, volti alla riduzione degli impatti ambientali del processo produttivo e all'attuazione di altre misure di gestione ambientale volte all'efficientamento idrico e/o energetico. Tra questi: a) l'esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di interventi di efficientamento energetico a seguito dei quali sono stati ottenuti certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) o altri eventuali incentivi fiscali; punti Xi i= stabilimento iesimo b) l'installazione, nell'ultimo quinquennio, di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile cui sono stati riconosciuti incentivi; punti Yi c) l'esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di interventi a seguito dei quali sono stati ottenuti incentivi nell'ambito del conto solare termico o altri analoghi eventuali incentivi fiscali; punti Pi d) Realizzazione di interventi di efficientamento idrico e/o termico e/o energetico, indicati nell'ambito di un sistema di gestione dell'organizzazione e/o una certificazione di prodotto in corso di validita' (ad esempio marchio Made Green in Italy, UNI CEI TR 11428 o UNI CEI EN 16247 o UNI CEI EN ISO 50001 in corso di validita'; EMAS o UNI EN ISO 14001 in corso di validita', UNI EN ISO/TS 14067 o UNI EN ISO 14046 in corso di validita'), ulteriori rispetto agli investimenti di cui ai precedenti punti elenco, ed almeno uno dei seguenti: - installazione di scaricatori di condensa ad alta efficienza, - installazione di scambiatori di calore; - installazione di nuove lava continue con recupero acqua di lavaggio o di inverter sui motori; - installazioni o dispositivi per il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento idrico, cosiddette tecnologie "end-of-pipe"; - installazione di contatori idrici ed elettrici sulle linee di produzione o sui quadri di linea o sugli stacchi della rete idrica al fine di effettuare sistematici controlli per la razionalizzazione dei consumi elettrici ed idrici associati alle varie categorie di prodotti trattati ed eseguire specifiche campagne di misurazione affinche' tali consumi, allocati sulle diverse categorie di prodotti trattati, possano essere efficacemente monitorati (4) punti Ki per ciascun intervento, per un massimo di x K. e) utilizzo, da almeno un anno, di energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili certificate (Garanzia di Origine, RECS...) per i fabbisogni energetici non coperti da eventuale autoproduzione. Tra le fonti rinnovabili non deve essere compresa la combustione dell'olio di palma ed assimilati. punti Li ---------- (4) Trattasi pertanto di multimetri (fissi o portatili), per rilevare i consumi energetici, da posizionare sul quadro corrispondente ad una linea di produzione completa, ove possibile, oppure, in quadri di linea (asserviti ad esempio a: introduttore, lavacontinua/lavacentrifuga, essiccatoi/presse, mangano e confezionamento, etc.) e o di misuratori idrici da installare, ove possibile, sugli stacchi della rete di distribuzione idrica, in corrispondenza di lavacontinue, lavacentrifughe e di ogni altra tipologia di impianti che impieghino acqua per usi produttivi (es. centrale termica, trattamento acque per osmosi, etc). Tali consumi devono essere oggetto di campagne di misurazione affinche' possano essere allocati sulle diverse categorie di prodotti trattati, vale a dire: - Tessile piano ad uso sanitario, ad uso turistico (alberghiero e ristorazione), ad uso residenziale (case famiglia, centri detentivi, case di riposo, etc.); - Indumenti da lavoro che comprende anche gli indumenti ad alta visibilita' e i Dispositivi di Protezione Individuale; - Kit in TTR Tessuti Tecnici Riutilizzabili), che comprende i teli e camici in TTR da sterilizzare e non, di diverse dimensioni; - Materasseria, che comprende i materassi e i guanciali; - Altro (altro non ben definibile nelle categorie sopra definite). I punteggi saranno assegnati in proporzione alla quota in percentuale di articoli che si intende processare nello stabilimento con le caratteristiche oggetto del punteggio tecnico, rispetto al numero di articoli totale. Verifica: indicare la sede dello o degli stabilimenti presso i quali si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli che verra' processata in ciascuno di essi, specificando quali sono tali articoli. Per il sub criterio a) indicare gli interventi effettuati, le relative caratteristiche tecniche, l'anno in cui sono stati effettuati e fornire dimostrazione dei titoli di efficienza energetica (o di altri eventuali incentivi) ottenuti. Per il sub criterio b) e c): indicare gli interventi effettuati, le relative caratteristiche tecniche, l'anno in cui sono stati effettuati e fornire dimostrazione degli incentivi ottenuti, quali la comunicazione da parte del GSE di ammissione all'incentivo. Sub criterio d) indicare l'intervento effettuato, con le relative caratteristiche tecniche ambientali, ed evidenziare, nei documenti prodotti nell'ambito del sistema di gestione dell'organizzazione certificati o nelle certificazioni di prodotto in corso di validita', i collegamenti e i contributi ambientali di tali interventi nell'ambito degli obiettivi di miglioramento continuo, allegando le licenze delle certificazioni di cui si e' in possesso. Sub criterio e): Dichiarare il fabbisogno energetico annuo, la quota di energia autoprodotta e utilizzata ed allegare le ultime due bollette energetiche e copia delle Garanzie di Origine acquisite in cui deve essere resa evidenza del mix energetico, che non deve comprendere, tra le fonti rinnovabili, l'energia da fusione nucleare e da combustione di alcuni bioliquidi quali l'olio di palma e assimilati. Dalle bollette deve risultare la denominazione sociale e l'indirizzo a cui e' associata la fornitura di energia. In sede di proposta di aggiudicazione l'amministrazione potra' richiedere ulteriori prove a supporto quali: immagini fotografiche, documentazione fiscale che dimostri gli interventi effettuati. L'aggiudicatario si rende disponibile ad accettare sopralluoghi in situ da parte del direttore dell'esecuzione del contratto affinche' possa visionare gli impianti con la documentazione tecnica probatoria pertinente. 2. Certificazioni ambientali Sono assegnati punti tecnici nel caso in cui lo o gli stabilimenti in cui si esegue il servizio sono in possesso delle seguenti certificazioni ambientali: - possesso del marchio nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti "Made Green in Italy" di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite al servizio oggetto del presente appalto (punti P); - certificazione di impronta climatica di prodotto conforme alla UNI EN ISO/TS 14067 o equivalenti (punti 0,40*P); - certificazione dell'impronta idrica di prodotto conforme alla UNI EN ISO 14046 o equivalenti (punti 0,40*P); - certificazione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001 (o equivalenti) o certificazione dell'impronta di carbonio di organizzazione conforme alla UNI EN ISO 14064-1 (Punti 0,4* P). I punteggi per il possesso delle certificazioni sopra richiamate non sono cumulabili, fatti salvi quelli attribuibili per il possesso della certificazione dell'impronta climatica ed idrica di prodotto. I punteggi sono inoltre assegnati in proporzione alla quota in percentuale di articoli che si intende processare nello stabilimento in possesso di una delle certificazioni sopra richiamate, rispetto al numero di articoli totale. Verifica: indicare la sede dello o degli stabilimenti presso i quali si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli che verra' processata in ciascuno di essi, specificando quali sono tali articoli. Allegare le licenze delle certificazioni di cui si e' in possesso. 3. Riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla logistica Punti tecnici sono assegnati in modo direttamente proporzionale rispetto alla minore distanza da percorrere nell'esecuzione del servizio per trasportare i prodotti da processare dalla sede di ritiro e consegna e la sede dello o degli stabilimenti di destinazione e laddove i veicoli utilizzati siano "veicoli puliti". In particolare: - all'offerta che risulta piu' vantaggiosa per la minor distanza da percorrere tra lo stabilimento o gli stabilimenti e la sede in cui i prodotti devono essere ritirati e consegnati sono assegnati punti X; - all'offerta che risulta seconda in graduatoria rispetto al minor tragitto da percorrere sono assegnati punti pari a Y<X; - all'offerta che risulta terza in graduatoria rispetto al minor tragitto da percorrere sono assegnati punti Z<Y. Non sono attributi punti alle rimanenti offerte. I "veicoli puliti", definiti dall'art. 4, comma 4, lett. b) e c) (5) della Direttiva (UE) 2019/1161 sono i veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto, quali, ad esempio: l'elettricita'; l'idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL)(6). ---------- (5) Veicoli N2 o N3 a "emissioni zero" vale a dire privi di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2/kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2/km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione oppure che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali. (6) Sono esclusi, ai sensi dell'art. 4, lett. b) della Direttiva (UE) 2019/1161, i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Verifica: Indicare la o le sedi degli stabilimenti, il percorso e fornire informazioni sui mezzi di trasporto utilizzati. La distanza e' calcolata utilizzando il sito www.distanza.org, considerando la modalita' di trasporto "automobile". In caso di piu' stabilimenti e di una o piu' sedi da servire, sono indicati i singoli percorsi. La distanza e' in tal caso stabilita calcolando la somma dei chilometri percorsi. Dichiarare inoltre marca, modello e variante del veicolo o dei veicoli che verranno usati, il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale e, se di proprieta' o a noleggio, il numero di immatricolazione. 4. Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio Sub criterio a) Minori impatti ambientali e/o minore contenuto di sostanze pericolose. Si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a fornire tutti gli articoli in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti (punti X), oppure almeno il 70% del numero di articoli in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti (punti 0,7*X), oppure almeno il 50% del numero di articoli in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti (punti 0,5*X); Si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a fornire tutti i prodotti in possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® (punti Y<X), oppure almeno il 70% del numero di articoli in possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti (punti 0,7*Y); oppure almeno il 50% del numero di articoli in possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti (punti 0,5*Y). I punteggi per il possesso dell'Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 non sono cumulabili con i punteggi attribuibili per il possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti. Sub criterio b) Prodotti tessili in fibre naturali: contenuto di fibre biologiche Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti tessili in fibre naturali con contenuto di fibre biologiche (ovvero provenienti da piantagioni coltivate con il metodo biologico, secondo il Regolamento (UE) n. 2018/848), proporzionali al maggior contenuto di fibra naturale biologica. In particolare: - se il contenuto di cotone (o di altra fibra naturale) biologico e' compreso tra il 70% e il 100% rispetto al contenuto totale delle fibre si attribuiscono punti Z; - se il contenuto di cotone (o di altra fibra naturale) biologico e' compreso tra il 50% e il 70%, rispetto al contenuto totale delle fibre e tutta la fornitura di prodotti tessili in fibre naturali ha tali caratteristiche, si attribuiscono punti J<Z. Il punteggio si ripartisce in proporzione al numero di articoli in possesso dell'una o l'altra caratteristica rispetto al numero totale di articoli noleggiati ed e' cumulabile con quello attribuito in base al sub criterio a). Sub criterio c) Contenuto di riciclato o di sottoprodotto anche derivante da simbiosi industriale Si assegnano punti tecnici all'offerta di articoli costituiti con parti di tessuti riciclati, o da tessuti composti da fibre sintetiche o di altre fibre, anche naturali con contenuto di riciclato oppure agli articoli costituiti da fibre con contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale(7). ---------- (7) Il contenuto di sottoprodotto da considerare e' la proporzione, in massa, di materiale non precedentemente classificato come rifiuto, che risponde a parte dei requisiti previsti dall'art. 184 -bis del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare: a) e' originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tale oggetto; b) e' certo che sara' utilizzato nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte di terzi (altre imprese o altri rami d'azienda) che svolgono un'attivita' che non e' in competizione diretta con l'output del processo da cui ha avuto origine; c) puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia il materiale soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Il punteggio si ripartisce in proporzione al numero di articoli in possesso dell'una o l'altra caratteristica rispetto al numero totale di articoli noleggiati ed e' cumulabile con quello attribuito in base al sub criterio a). Verifica: In offerta tecnica dovranno essere indicati gli articoli con le caratteristiche oggetto di valutazione tecnica, l'etichetta posseduta, che deve essere conforme alle caratteristiche previste dall'art. 69 del D.Lgs. 50/2016, i riferimenti della licenza d'uso della medesima, tra cui il periodo di validita'. Si presumono conformi al primo punto elenco del sub criterio b), i prodotti con l'etichetta "Global Organic Textile Standard" (GOTS), e, per il successivo punto elenco, i prodotti con l'etichetta "Organic Content Standard (OCS)", a seconda del contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico che ivi riportata. Si presumono conformi al sub criterio b) altresi' i prodotti in possesso del marchio di qualita' ecologico Ecolabel (UE), nel caso riporti un contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico sufficiente all'ottenimento dei punteggi. Sub criterio c) Nel caso di prodotti costituiti da tessuti con fibre riciclate o con fibre ricavate da sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, o nel caso di prodotti costituiti con parti di tessuti ricavati da prodotti dismessi, devono essere indicare le caratteristiche del prodotto offerto (natura delle fibre, contenuto di riciclato o di sottoprodotto da simbiosi industriale, provenienza del materiale riciclato o del sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, localizzazione degli impianti di fabbricazione ed i mezzi di verifica di conformita' posseduti, quali ad esempio la certificazione Global Recycle Standard, Remade in Italy, o equivalenti certificazioni(8). ---------- (8) Modalita' alternative di prova sono ammesse nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 69 del D. Lgs. 50/2016. 5. Adozione di misure per massimizzare il riuso, la preparazione per il riutilizzo ed il riciclo dei tessili, dei materassi e degli altri prodotti tessili Si attribuiscono punti tecnici qualora l'offerente dimostri l'attuazione sistematica di misure atte a favorire la massima estensione della vita utile dei prodotti acquisiti e utilizzati nell'ambito dei precedenti contratti di servizio con le seguenti modalita': - cedendo a titolo gratuito i prodotti ricondizionati che ritiene di non aver piu' modo di utilizzare nell'ambito di nuovi contratti ad "enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore", cosi' come definiti nel decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 o cedendoli ad altre imprese interessate; - cedendo i prodotti non piu' ricondizionabili perche' troppo usurati ad altre imprese che utilizzano tessuti di scarto nei propri cicli produttivi oppure ad aziende specializzate nel recupero dei tessili. Verifica: descrizione delle misure adottate, indicazione dei soggetti coinvolti e dei risultati conseguiti mediante l'attuazione di tali misure. In sede di proposta di aggiudicazione, e ove non gia' allegata in sede di offerta, puo' essere richiesta ulteriore documentazione probatoria. 6. Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura All'offerente che attua sistematicamente un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una due diligence ("dovuta diligenza")(9) lungo la catena di fornitura e che sia in grado di dimostrare che determinate fasi produttive siano state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice allegata ai CAM per le forniture di prodotti tessili. Tali punteggi si attribuiscono in maniera direttamente proporzionale al maggior numero di fasi produttive controllate ed in caso di esito positivo di tali controlli, secondo quanto nel seguito riportato. Nel caso di noleggio di prodotti tessili, un punteggio premiante pari a X e' assegnato nel caso in cui le fasi di lavorazione del prodotto finito "controllate" (ovvero oggetto di verifiche ispettive in situ non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) siano state: - il confezionamento (taglio, cucitura), - la tintura, la stampa - la rifinizione (trattamenti funzionali, finissaggio) laddove non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, indicati nella "Carta Internazionale dei Diritti Umani"(10), ne' le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, liberta' di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ivi inclusa la legislazione nazionale relativa al lavoro, la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all'orario di lavoro vigenti nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura. ---------- (9) Per due diligence si intende il processo attraverso il quale l'impresa puo' identificare, prevenire, mitigare e comunicare (account for) gli impatti negative attuali e potenziali derivanti dalle proprie attivita'. (10) La "Carta Internazionale dei Diritti Umani" e' costituita dall'insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966). Ulteriori punteggi pari a Y sonoassegnati qualora siano state controllateanche le seguenti ulteriori fasi produttive: - tessitura/lavorazione a maglia; - filatura laddove, analogamente, non siano emerse criticita'. Nel caso di noleggio di prodotti di cotone o di altre fibre naturali, ulteriore punteggio e' assegnato se siano stati garantiti i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose anche per la fase di coltivazione/ginnatura. Nel caso di noleggio di materassi, analogamente, deve essere stato oggetto di controllo la fabbrica in cui e' realizzato il materiale di imbottitura e il tessuto di cui e' rivestito. Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale). Analogamente, si presumono conformi i prodotti fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute da organizzazioni pubbliche e sindacati, internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B e che includano l'effettuazione di audit non preannunciati in situ e fuori dai luoghi di lavoro sulla base dell'identificazione dei soggetti coinvolti nella filiera. La conformita' fa riferimento alle fasi di produzione, indicate dall'offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi. Si presumono altresi' conformi i prodotti in possesso di etichette sociali con le caratteristiche di cui all'art. 69 del D. Lgs. 50/2016, se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso audit lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l'offerente dovra' inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B). I prodotti muniti del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinizione/tintura. La conformita' puo' essere altresi' dimostrata attraverso un contratto di servizio con un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche cosi' come sopra descritte. In tal caso devono essere descritte le filiere, con le sedi degli stabilimenti e l'indicazione delle imprese coinvolte nelle varie fasi produttive dei prodotti offerti, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro. Se non accreditata, la societa' di servizi deve possedere documentati requisiti di professionalita', competenza ed esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue le verifiche della societa' stessa, al curriculum societario, nonche' in base all'organizzazione operativa di tale societa' presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attivita' produttive. D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI E SISTEMI A PIU' COMPONENTI PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE DEI TESSILI E ASSIMILATI a) SPECIFICHE TECNICHE I detergenti devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti e, se non in possesso del marchio di qualita' ecologica europeo Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali di cui alla UNI EN ISO 14024, devono essere, cosi' come le sostanze chimiche utilizzate nei "sistemi a piu' componenti", conformi ai Criteri ambientali minimi nel seguito riportati: 1. Biodegradabilita' dei tensioattivi Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche. Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicita' acuta categoria 1 (H400) o tossicita' cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche. Metodi di prova: per la degradabilita' dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione del 23 giugno 2017(11). La parte A dell'elenco DID(12) sopra indicato specifica se un determinato tensioattivo e' biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilita' aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilita' aerobica. I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) 1272/2008(13). La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo e' biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilita' anaerobica figura la lettera «Y»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilita' anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti. ---------- (11) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria .html; (12) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART% 20A%202016%20FINAL.pdf (13) Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008 C.4 Determinazioni della pronta (ready) biodegradabilita'. 2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione - Sostanze specifiche non ammesse Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilita' analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurita' derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale: --------------------------------------------------------------------- alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici --------------------------------------------------------------------- EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali --------------------------------------------------------------------- muschi azotati e muschi policiclici --------------------------------------------------------------------- Rodammina B --------------------------------------------------------------------- 3-iodio-2-propinil butilcarbammato --------------------------------------------------------------------- Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide(14) (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo- 5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurita' di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate --------------------------------------------------------------------- Glutaraldeide --------------------------------------------------------------------- Atranolo --------------------------------------------------------------------- Cloroatranolo --------------------------------------------------------------------- Acido -dietilentriamminopentacetico (DTPA) --------------------------------------------------------------------- idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC) --------------------------------------------------------------------- alchilati perfluorati --------------------------------------------------------------------- Triclosano --------------------------------------------------------------------- Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili --------------------------------------------------------------------- Composti clorurati reattivi --------------------------------------------------------------------- Microplastiche* --------------------------------------------------------------------- Nanoargento --------------------------------------------------------------------- *Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri, o altre particelle polimeriche sintetiche insolubili, anche se biodegradabili. ---------- (14) https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislis t/details/0b0236e182439477 - Sostanze soggette a restrizione Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate: - 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p - 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p La quantita' complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come fosfati e fosfonati) ammessa nel prodotto e' riportata di seguito: 1,50 g/kg di bucato. b) Sostanze e miscele pericolose Prodotto finale: il prodotto non deve essere classificato ne' etichettato a tossicita' acuta, a tossicita' specifica per organi bersaglio, sensibilizzante respiratorio o cutaneo, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco della tabella A, con le seguenti eccezioni: I prodotti finali che contengono acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicita' cronica categoria 1 (H410), tossicita' cronica categoria 2 (H411) o tossicita' cronica categoria 3 (H412), se la classificazione ed etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze. Sostanze utilizzate: il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco della tabella A(15). ---------- (15) Se piu' restrittivi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Se piu' rigorosi prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art.10 del Regolamento (CE) n.1272/2008. Tabella A elenco delle indicazioni di pericolo --------------------------------------------------------------------- H300 Letale se ingerito --------------------------------------------------------------------- H301 Tossico se ingerito --------------------------------------------------------------------- H304 Puo' essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie --------------------------------------------------------------------- H310 Letale a contatto con la pelle --------------------------------------------------------------------- H311 Tossico a contatto con la pelle --------------------------------------------------------------------- H330 Letale se inalato --------------------------------------------------------------------- H331 Tossico se inalato --------------------------------------------------------------------- H340 Puo' provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) --------------------------------------------------------------------- H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) --------------------------------------------------------------------- H350 Puo' provocare il cancro (indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) --------------------------------------------------------------------- H350i Puo' provocare il cancro se inalato --------------------------------------------------------------------- H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) --------------------------------------------------------------------- H360F Puo' nuocere alla fertilita' --------------------------------------------------------------------- H360D Puo' nuocere al feto --------------------------------------------------------------------- H360FD Puo' nuocere alla fertilita'. Puo' nuocere al feto --------------------------------------------------------------------- H360Fd Puo' nuocere alla fertilita'. Sospettato di nuocere al feto --------------------------------------------------------------------- H360Df Puo' nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilita' --------------------------------------------------------------------- H361f Sospettato di nuocere alla fertilita' --------------------------------------------------------------------- H361d Sospettato di nuocere al feto --------------------------------------------------------------------- H361fd Sospettato di nuocere alla fertilita' Sospettato di nuocere al feto --------------------------------------------------------------------- H362 Puo' essere nocivo per i lattanti allattati al seno --------------------------------------------------------------------- H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) --------------------------------------------------------------------- H371 Puo' provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) --------------------------------------------------------------------- H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) --------------------------------------------------------------------- H373 Puo' provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) --------------------------------------------------------------------- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici --------------------------------------------------------------------- H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata --------------------------------------------------------------------- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata --------------------------------------------------------------------- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata --------------------------------------------------------------------- H413 Puo' essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata --------------------------------------------------------------------- EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono --------------------------------------------------------------------- EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico --------------------------------------------------------------------- EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico --------------------------------------------------------------------- EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico --------------------------------------------------------------------- EUH070 Tossico per contatto oculare --------------------------------------------------------------------- H334 Puo' provocare sintomi allergici o asmatici o difficolta' respiratorie se inalato --------------------------------------------------------------------- H317 Puo' provocare una reazione allergica della pelle --------------------------------------------------------------------- H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera --------------------------------------------------------------------- Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da quanto previsto alla lettera b) +------------------------+------------------------------------------+ |Tensioattivi |H400 Molto tossico per gli organismi | | |acquatici | | |H 412 Nocivo per gli organismi acquatici | | |con effetti di lunga durata | +------------------------+------------------------------------------+ |Enzimi** |H334 Puo' provocare sintomi allergici o | | |asmatici o difficolta' respiratorie se | | |inalato | | |H317 Puo' provocare una reazione allergica| | |della pelle | +------------------------+------------------------------------------+ |Subtilisina |H400 Molto tossico per gli organismi | | |acquatici | | |H411 Tossico per gli organismi acquatici | | |con gli effetti di lunga durata | +------------------------+------------------------------------------+ |NTA come impurita' in |H351 Sospettato di provocare il cancro | |MGDA and GLDA*** |(indicare la via di esposizione se e' | | |accertato che nessun'altra via di | | |esposizione comporta il medesimo | | |pericolo). | +------------------------+------------------------------------------+ |Agenti sbiancanti: acido|H400 Altamente tossico per gli organismi | |peracetico/perossido di |acquatici | |idrogeno |H410 Molto tossico per gli organismi | | |acquatici con effetti di lunga durata | | |H412 Nocivo per gli organismi acquatici | | |con effetti di lunga durata | +------------------------+------------------------------------------+ |Agente sbiancante: acido|H400 Altamente tossico per gli organismi | |ε-ftalimido-perossi |acquatici | |-esanoico (PAP) |H 412 Nocivo per gli organismi acquatici | | |con effetti di lunga durata | +------------------------+------------------------------------------+ |Ipoclorito di sodio, | H400 Altamente tossico per gli organismi | |sulla base di specifica | acquatici | |indicazione del | H410 Molto tossico per gli organismi | |Ministero della Salute | acquatici con effetti di lunga durata | |e/o dell'ISS legata a | | |particolari esigenze | | |epidemiologiche o | | |laddove richiesto nei | | |capitolati d'appalto o | | |dai responsabili | | |dell'igiene nel caso di | | |DPI o DM usati nel | | |settore sanitario | | +------------------------+------------------------------------------+ ** Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele ***In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%. Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ne' le sostanze elencate in conformita' all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ table en.asp (16) ). ---------- (16) Si considerano le sostanze incluse nella Candidate list pubblicata sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche-ECHA alla data del bando di gara. 3. Sostanze biocide nei detergenti: conservanti Il prodotto puo' contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Cio' non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprieta' biocide. I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente puo' contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato per via sperimentale, < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF piu' alto misurato. 4. Fragranze e coloranti Tutte le sostanze aggiunte al prodotto in qualita' di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi)(17). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze. Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non e' considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF piu' alto misurato. ---------- (17) Pubblicato sul sito web dell'IFRA: http://ifraorg.org 5. Enzimi Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione. 6. Requisiti dell'imballaggio Il prodotto deve essere erogabile con travaso in serbatoi fissi presso l'impianto di lavanderia, e/o deve avere imballaggi con plastica riciclata almeno al 30%, con vuoto a rendere al produttore del detergente, per il relativo riutilizzo da parte del fabbricante del detergente medesimo. Il sistema del ritiro dell'imballaggio per il relativo riutilizzo da parte del fabbricante del detergente, deve essere dimostrato attraverso una dichiarazione del produttore del detergente, resa ai sensi del DPR n.445/2000, in cui sia descritta la logistica, sia indicata la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi e siano allegate idonee immagini fotografiche dello stesso. Gli imballaggi, se presenti, devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente: +-----------------------+-------------------------------------------+ |elemento |Materiali e componenti esclusi | |dell'imballaggio | | +-----------------------+-------------------------------------------+ |Etichetta, anche |- Etichetta in PS in combinazione con un | |termoretraibile |contenitore in PET, PP o HDPE | | |- Etichetta in PVC in combinazione con un | | |contenitore in PET, PP o HDPE | | |- Tutte le altre plastiche per | | |etichette anche termoretraibili aventi | | |densita' >1g/cm³ usate con un contenitore | | |in PET | | |- Tutte le altre plastiche per etichette | | |anche termoretraibili aventi densita' | | |<1g/cm³ usate con un contenitore in PP o | | |HDPE | | |- Etichette anche termoretraibili | | |metallizzate o saldate al corpo | | |dell'imballaggio (etichetta incorporata | | |durante lo stampaggio) | +-----------------------+-------------------------------------------+ |Chiusura |- Chiusura in PS abbinata ad un contenitore| | |in PET, PP o HDPE | | |- Chiusura in PVC in combinazione con un | | |contenitore in PET, PP o HDPE - Chiusure in| | |PETG e/o in materiale di chiusura con | | |densita' superiore > 1 g/cm³ in | | |combinazione con un contenitore in PET | | |- Chiusure in metallo, vetro o EVA non | | |facilmente separabili dall'imballaggio | | |- Chiusure in silicone. Sono esentate le | | |chiusure in silicone aventi densita' < 1 | | |g/cm³ in combinazione con un imballaggio in| | |PET e chiusure in silicone aventi densita' | | |> 1 g/cm³ in combinazione con un | | |imballaggio in HDPE o PP. | | |- Stagnole e sigilli metallici che restano | | |fissati all'imballaggio o sulla chiusura | | |dopo l'apertura del prodotto | +-----------------------+-------------------------------------------+ |Rivestimenti |- Poliammide, poliolefine funzionali, | | |barriere metalizzate e per la luce | +-----------------------+-------------------------------------------+ (*) EVA - Etilene vinilacetato, HDPE - Polietilene ad alta densita', PET - Polietilene tereftalato, PETG - Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP - Polipropilene, PS - Polistirene, PVC - Polivinilcloruro 7. Sistemi di dosaggio automatico I detergenti ed i sistemi a piu' componenti devono avere dei sistemi di dosaggio o di diluizione automatici, o comunque tali da evitare che la diluizione o il dosaggio sia condotto in maniera arbitraria dagli utilizzatori. 8. Idoneita' all'uso Il detergente deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore. Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria .html. 9. Criteri ambientali minimi dei detergenti e dei "sistemi a piu' componenti": verifiche di conformita' La conformita' dei detergenti e delle altre miscele acquistate per essere utilizzate nel servizio deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, nel caso siano privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le verifiche sulle caratteristiche ambientali, specifiche verifiche sulla base: -del controllo documentale effettuato sulle Schede di Sati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulla SDS del prodotto stesso; - di altre informazioni da acquisire dai produttori; - delle prove analitiche per verificare l'assenza di determinate sostanze nei detergenti e nelle eventuali altre miscele acquistate per essere utilizzate nel servizio. Tali sostanze possono essere una o piu' di quelle specificatamente individuate nell'elenco sub D, lett. a) specifiche tecniche, punto 2 lett. a) (esempio: atranolo, EDTA, sostanze alchilate perfluorate etc.) o delle altre genericamente individuate in base alle indicazioni di pericolo previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate in Tabella A che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti o una o piu' delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), quali ad esempio: acido borico (CAS:10043-35-3), diisodio tetraborato (CAS:1330-43-4), 1-metil-2-pirrolidone (CAS:872-50-4), 2-metossietanolo (CAS:109-86-4), 2-etossietanolo (CAS:110-80-5), che trovano impiego nei prodotti detergenti e nei "sistemi a piu' componenti". In particolare, in riferimento alle SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in Candidate List, nonche' le informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, potra' far prelevare un campione dei detergenti utilizzati e far eseguire le prove analitiche per verificare l'assenza di determinate sostanze, sopra richiamate. Per i prodotti non erogabili con travaso, deve essere descritto il sistema di restituzione del vuoto al produttore e fornita prova del suo effettivo riutilizzo da parte dello stesso, oppure deve essere indicato il contenuto di riciclato nell'imballaggio, che deve essere almeno pari al 30% in peso dell'imballaggio stesso. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione ad hoc quale Remade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti.