(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Le condizioni ed i sistemi  di  coltivazione  dei  castagneti  da
frutto  destinati  alla  produzione   della   I.G.P.   «Castagna   di
Roccamonfina»  devono  essere  quelli  tradizionali  della  zona,   e
comunque atti a conferire al prodotto che ne  deriva,  le  specifiche
caratteristiche qualitative di cui all'art. 2. 
    I sesti e le distanze di piantagione devono  conformarsi  ad  una
densita' d'impianto comunque non superiore a n. 130 piante ad ettaro. 
    Negli impianti di cui sopra  e'  ammessa  la  presenza  di  altre
varieta' diverse da quelle riportate nell'art. 2,  in  ogni  caso  di
origine locale, nella misura massima del 15% delle piante, al fine di
assicurare  la  necessaria  impollinazione  e  per   non   disperdere
l'elevata  biodiversita'  del  patrimonio  castanicolo  locale.  Tali
varieta' in ogni caso non concorrono alla produzione della IGP. 
    Per quanto riguarda la tecnica colturale da adottare essa  e'  la
seguente: 
      portinnesto: e' il «franco» da seme. Possono essere  utilizzati
anche i soggetti selvatici nati spontaneamente nei  boschi  dell'area
geografica di cui all'art. 3. Le tecniche di innesto utilizzate  sono
quelle «a zufolo», «a spacco», «a triangolo» e «a gemma»; 
      sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti, dopo  la
preparazione  della  parcella,  i  lavori   preparatori,   i   lavori
complementari e la concimazione di fondo, le piante vanno distribuite
secondo una disposizione geometrica che preveda  la  costituzione  di
filari paralleli fra loro e di interfilari che consentano il transito
delle macchine. I sesti d'impianto devono essere del tipo a quadrato,
a rettangolo o a quinconce purche' non si superino le 130  piante  ad
ettaro previste. Tale densita' per ettaro  va  rispettata  anche  nei
lavori di diradamento o infittimento di  castagneti  da  frutto  gia'
esistenti; 
      potatura e  forma  di  allevamento:  le  forme  di  allevamento
utilizzate negli impianti gia' esistenti e da  utilizzare  anche  per
gli impianti ex-novo sono del tipo a volume semilibero (vaso libero o
piramide).  La  potatura   di   produzione   deve   essere   eseguita
razionalmente in modo da assicurare la migliore qualita' del prodotto
ed al fine di evitare l'invecchiamento precoce  della  pianta.  Sulle
piante di castagno vetuste e semiabbandonate, su cui  abbondano  rami
vecchi e secchi, si deve effettuare una potatura piu'  intensa,  tale
da stimolare un ringiovanimento della pianta,  con  la  emissione  di
nuovi rami che entreranno prevedibilmente in produzione dopo  due-tre
anni; 
      lavorazioni al terreno: la superficie dei castagneti da  frutto
non e' lavorata. Il terreno, essendo molto permeabile, non  necessita
di particolari opere idrauliche  per  evitare  la  stagnazione  delle
acque meteoriche; 
      fertilizzazione:  e'   ammessa   solo   la   concimazione   con
fertilizzanti organici; 
      raccolta: le castagne vengono raccolte a  terra  dopo  la  loro
naturale  caduta  dalle  piante;   sono   ammessi   mezzi   meccanici
agevolatori  a  condizione  che  non  alterino   le   caratteristiche
qualitative fissate dal presente disciplinare. Essa inizia  il  primo
di settembre di ogni anno e termina entro la fine di ottobre. In ogni
caso, le castagne devono essere raccolte entro una settimana dal loro
distacco dalla pianta.  La  produzione  unitaria  massima  di  frutti
ammessa a tutela e' fissata in quattro tonnellate ad ettaro; 
      post-raccolta e conservazione: 
        a) Castagne allo stato fresco. 
    Dopo la raccolta, le castagne  subiscono  una  prima  lavorazione
consistente in una precalibratura, avente lo  scopo  di  eliminare  i
frutti non idonei al mercato del fresco e tutti gli  eventuali  corpi
estranei (foglie, rametti, pietre, terra, ecc). Immediatamente  dopo,
vengono assoggettate  ad  uno  dei  seguenti  processi,  al  fine  di
garantire la  commercializzazione  di  un  prodotto  qualitativamente
migliore e per un periodo di tempo piu' lungo: 
      sterilizzazione o termoidroterapia, consistente  nell'immergere
le castagne in vasche contenenti acqua alla  temperatura  di  40°-50°
per circa 35 - 50 minuti; 
      curatura o  idroterapia,  consistente  nel  tenere  immerse  le
castagne in vasche contenenti acqua a  temperatura  ambiente  per  un
periodo massimo di dieci giorni; 
      asciugatura: dopo la utilizzazione di  uno  qualunque  dei  due
suddetti processi, le castagne vengono asciugate attraverso  continui
travasi in grossi contenitori in legno e ferro. Tale operazione  puo'
essere eseguita con l'ausilio di essiccatoi a ventilazione forzata; 
      la conservazione puo' essere attuata: 
        con refrigerazione in celle frigorifero in atmosfera normale,
a temperatura compresa tra 0 e 2 °C e umidita' relativa del 90-95%; 
        con refrigerazione in atmosfera controllata; 
        con la surgelazione in  celle  specifiche  a  temperature  di
-18/-20 °C per un periodo da 6-12 mesi, con i frutti gia' pelati; 
        mediante trattamento di sanificazione con immissione di ozono
nell'aria dei locali di deposito delle castagne. 
      b) Castagne essiccate in guscio. 
    Il prodotto, secondo le tradizionali tecniche locali, e' ottenuto
attraverso l'essicazione su  graticci,  a  fuoco  lento  e  continuo,
alimentato da  fascine  e  da  legna  di  qualunque  essenza,  oppure
utilizzando i moderni forni funzionanti con resistenze  elettriche  o
pompe erogatrici di calore. 
      c) Castagne essiccate sgusciate. 
    Dopo aver subito l'essiccazione, che e' ottenuta in modo identico
a quanto descritto nel punto precedente, le castagne vengono liberate
dell'epicarpo e dell'episperma manualmente o meccanicamente per mezzo
di  sgusciatrici,  purche'  venga  salvaguardata  l'integrita'  e  la
qualita' del frutto. 
      d) Castagne pelate intere. 
    La pelatura delle castagne puo' avvenire con i metodi a vapore  o
con la tecnica a fuoco, detta anche brulage. 
    Le fasi del condizionamento e  lavorazione  del  prodotto  devono
essere effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione  di  cui
all'art. 3 e cio' a garanzia  della  rintracciabilita'  del  prodotto
medesimo.